Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso con

ordinanza emessa l'11 maggio 1975 dal tribunale di Crotone, nel

procedimento civile vertente tra Tavarnese Tommaso ed altri e Cicero

Francesco, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Ugo Gargiulo, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento promosso da Tavarnese Tommaso e vertente

sulla affermata ineleggibilità di Cicero Francesco a sindaco del

comune di Roccabernarda, per la relazione di affinità con persona che

occupa l'ufficio di segretario comunale, e sulla conseguente decadenza

dalla carica, il tribunale di Crotone, aderendo a conforme eccezione

del Cicero, sollevava questione di costituzionalità in ordine all'art.

6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che tale ineleggibilità prevede,

in relazione all'art. 51, primo comma, della Costituzione, che sancisce

il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in

condizioni di eguaglianza, ritenendo non manifestamente infondato il

dubbio sulla compatibilità con tale diritto della preferenza accordata

all'interesse alla stabilità del pubblico impiegato.

Nel giudizio avanti a questa Corte interveniva il Presidente del

Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, che

chiedeva si dichiarasse manifestamente infondata la questione, essendo

evidenti la ratio e la compatibilità con il sistema della norma di cui

si tratta; la causa di ineleggibilità che essa stabilisce, infatti,

rientrerebbe in quelle situazioni che, secondo le affermazioni di

questa stessa Corte, sono idonee a giustificare una restrizione al

diritto elettorale passivo, perché tali da influire sulla libera

espressione del voto e sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

In dibattimento l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di

intervento. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u.

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

concerne quella parte dell'articolo che preclude la nomina (o, rectius,

l'elezione) a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero

parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio

di segretario comunale.

Si denunzia in particolare il contrasto di detta norma con l'art.

51 Cost., in quanto il diritto di accedere alle cariche elettive in

condizioni di eguaglianza non potrebbe essere sacrificato a vantaggio

dell'interesse alla sede del pubblico impiegato, e nella specie, del

segretario comunale.

La questione non è fondata. Infatti prevale nella disciplina

dell'art. 6, per la parte denunziata, la considerazione dei fini posti

in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioè del buon andamento

e della imparzialità della amministrazione. Tali obbiettivi, come è

noto, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso

stretto.

Ciò non significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno

più idoneo allo scopo di conseguire le finalità predette: è anzi da

auspicare una soluzione legislativa più equilibrata, che tenga conto

oltreché delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della

espressione della volontà popolare nei riflessi che in fatto possa

avere sulla elezione alla carica di sindaco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di

chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al

secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale;

questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal

tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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