Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze

naturali), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1973 dal

pretore di Muro Lucano nel procedimento penale a carico di Crocetto

Antonio, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione del Ministero della pubblica istruzione,

parte civile nel procedimento penale a carico di Crocetto Antonio;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della

pubblica istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di

Muro Lucano ed a carico di Crocetto Antonio - imputato del reato

previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di

bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in

sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo

dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò,

all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per

chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la

conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento

del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale.

Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte

civile.

Il pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne

ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della

pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939,

n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art.

9, comma secondo, della Costituzione. Affermò che la citata norma

della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso

categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con

essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n.

1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della

pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di

mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa

nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del

paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione

o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.).

Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro

della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri,

i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza

della questione di legittimità costituzionale, perché la norma

impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non

trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art.

734 del codice penale. Considerato in diritto :

Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr.

sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che è manifestamente irrilevante nel

giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una

norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente

applicare perché estranea al thema decidendum.

Nella specie il pretore di Muro Lucano doveva:

a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte

civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno

derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen.,

contestata;

b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con

sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato.

Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato

art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere

pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio

penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione

avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal

codice penale", come in detto articolo è testualmente espresso.

Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio

incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29

giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata

dal pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, in

riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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