Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2879, 18 dicembre

1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, 17 luglio 1957 e 3 gennaio

1958 (riforma fondiaria), promossi con due ordinanze emesse il 29

ottobre 1971 dalla Corte d'appello di Firenze nei procedimenti civili

vertenti tra Bicocchi Maurizio ed altri e l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco - laziale e tra Bicocchi Emilio ed altri e lo

stesso Ente Maremma, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1972

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23

febbraio 1972.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco - laziale;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Guido Ruo, per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 29 ottobre 1971, emessa nel procedimento civile

vertente fra Bicocchi Maurizio ed altri, quali successori di Bicocchi

Michele, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale,

concernente il preteso risarcimento dei danni derivanti ad essi istanti

dall'esproprio, ai fini della riforma fondiaria, di una superficie

eccessiva di terreni rispetto a quella dovuta, la Corte di appello di

Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei

decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3620, 29 novembre 1952, n.

2879, e 17 luglio 1957, quest'ultimo per rimozione di vincolo di

indisponibilità su quota residua per assunto eccesso dai limiti della

delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e

conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza i primi due decreti avrebbero trasferito

terreni in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 165.58.50 in

Comune di Pomarance già appartenenti al Bicocchi Michele fu Emilio, ed

ha. 57.83.40 in Comune di Gavorrano (già appartenenti a Bicocchi

Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli

e sorella fu Giuseppe), tenendo presenti le risultanze del nuovo

catasto dei due comuni, entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949,

anziché la consistenza della proprietà terriera degli espropriandi

alla predetta data, secondo quanto appunto disposto dal citato art. 4

della legge n. 841 del 1950.

Vizio analogo dovrebbe poi riscontrarsi nel citato d.P.R. 17

luglio 1957, con cui era stata disposta la rimozione, a seguito di

constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di

indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo; istituito

con d.P.R.27 dicembre 1952, n.3924, nei confronti di Bicocchi Michele

fu Emilio, nonché il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della

quota di terreno ad esso spettante.

L'ordinanza, comunicata come per legge e notificata il 24, 26 e 27

novembre 1971 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 23

febbraio 1972.

Davanti a questa Corte si è costituito tempestivamente l'Ente

espropriante, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha

depositato le proprie deduzioni il 14 marzo 1972.

La difesa dell'Ente osserva preliminarmente che a norma dell'art.

2, terdecies, della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'indennizzo dovuto a

seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di un

decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria sarebbe ora a

carico dello Stato, in quanto liquidabile attraverso l'emissione di

titoli del debito pubblico. Ne conseguirebbe il difetto di

legittimazione passiva dell'Ente di riforma, ed il contraddittorio,

quindi, non sarebbe stato validamente costituito neppure in questa

sede, o dovrebbe comunque procedersi alla necessaria integrazione.

Pure in via preliminare la difesa rileva altresì che il predetto

d.P.R. 17 luglio 1957 sulla rimozione del vincolo di indisponibilità

del terzo residuo non sarebbe atto legislativo delegato, ma semplice

atto amministrativo, e, come tale, sottratto alla competenza della

Corte.

Nel merito, non contesta che ai fini dei provvedimenti impugnati

siano stati effettivamente tenuti presenti i dati risultanti dal

catasto entrato in vigore nella zona dopo il 15 novembre 1949, ma (pure

dando atto della giurisprudenza della Corte secondo cui, invece, a tale

data deve farsi riferimento per quanto riguarda la classe di

produttività e la qualità di coltura dei terreni), eccepisce

l'infondatezza della questione sostenendo che, se fossero state

utilizzate le risultanze in vigore a tale data, si sarebbe dovuta

espropriare una superficie maggiore di quella effettivamente colpita

coi decreti impugnati.

La difesa dell'Ente pone comunque poi in evidenza che,

conformemente alla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda la

superficie dei terreni espropriati, il giudice ordinario dovrebbe fare

comunque riferimento alla situazione effettiva da accertare nel

giudizio principale e chiede quindi che la Corte, nel caso, si pronunzi

in conformità.

Conclude pertanto chiedendo preliminarmente dichiararsi che non

può farsi luogo a decidere, difettando la legittima ed integrale

costituzione del contraddittorio; ancora preliminarmente dichiararsi

l'incompetenza della Corte in ordine alla dedotta illegittimità del

d.P.R. 17 luglio 1957 sulla cessazione del vincolo di indisponibilità

della quota residua; nel merito dichiararsi che non sussiste

l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865,

e del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879; subordinatamente dichiararsi

l'illegittimità costituzionale dei decreti stessi se ed in quanto,

dalla applicazione dei dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949

inerenti alla classe di produttività ed alle qualità di colture, ed

in base all'accertamento dell'effettiva e reale superficie di ogni

mappale al 15 novembre 1949, sia derivata una concreta maggiore

espropriazione ai danni degli attori.

La difesa di Bicocchi Maurizio ha depositato le proprie deduzioni

il 24 maggio 1972, e quindi fuori dei termini previsti dall'art. 3

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Con altra ordinanza, emessa in pari data nel procedimento civile

tra Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo, Franca, Bianchini Maria e l'Ente

di riforma suddetto, concernente oggetto analogo al precedente, la

stessa Corte di appello ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865, dello stesso

suddetto d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879 e 3 gennaio 1958, assumendo

un vizio di legittimità analogo a quello lamentato con la precedente

ordinanza.

Secondo il giudice a quo i primi due decreti avrebbero invero

trasferito in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 288.95.53 già

di proprietà di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, in comune

di Pomarance, ed altri ha. 57.83.40, come si è detto già di

proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi,

Giancarlo e Franca, in Comune di Gavorrano, eccedendo la misura

dell'esproprio che sarebbe invece risultata ove fossero stati tenuti

presenti i dati catastali al 15 novembre 1949.

Egualmente viziato sarebbe il d.P.R. 3 gennaio 1958, con cui era

stata disposta la rimozione del vincolo di indisponibilità istituito

con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3799, sui terreni costituenti il terzo

residuo nei confronti dei predetti Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e

Franca, ed il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della quota

di terreno ad esso spettante.

L'ordinanza, comunicata come per legge, è stata notificata il 24,

26 e 27 novembre 1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del

23 febbraio 1972.

Anche in questa causa si è tempestivamente costituito l'Ente di

riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha svolto

deduzioni e rassegnato conclusioni analoghe a quelle svolte nella

precedente causa.

La difesa di Bicocchi Emilio ha depositato le proprie deduzioni il

6 maggio 1972, e pertanto fuori dei termini previsti dall'art. 3 delle

Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

La difesa dell'Ente espropriante ha depositato nei termini, in

entrambe le cause, memorie illustrative identiche, con cui ribadisce le

precedenti argomentazioni e inoltre, prospetta alla Corte la

possibilità di rivedere la propria giurisprudenza per quanto riguarda

l'esclusione dall'ambito degli accertamenti demandati al giudice di

merito delle indagini attinenti alla qualità e classe dei terreni

sottoposti ad esproprio, che la Corte ha ritenuto appunto sottrarre

all'autorità giudiziaria ordinaria perché valutazioni estimative di

competenza dell'autorità amministrativa.

Secondo la difesa, i dati catastali relativi verrebbero in esame

solo al fine di accertare se essi, "in quanto superati dalla realtà

delle condizioni dei terreni al 15 novembre 1949", non fossero più

tali da costituire una limitazione ai fini dell'esercizio del potere

legislativo delegato, e se, piuttosto, dovessero valere a tal fine i

dati successivamente accertati dall'autorità amministrativa, quando

essi riflettessero una situazione di fatto già esistente al 15

novembre 1949. Ciò comporterebbe un'indagine di ordine costituzionale

del vincolo che dall'atto amministrativo potesse derivare al

legislatore delegato, e non si verserebbe pertanto in materia riservata

all'autorità amministrativa.

La difesa, inoltre, insiste particolarmente sulla natura

amministrativa dei decreti con cui è stata disposta la rimozione del

vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo, e

si diffonde nel dimostrare l'improponibilità della eventuale questione

di legittimità dei decreti presidenziali con cui il detto vincolo era

stato a suo tempo imposto, i quali, peraltro, non risultano attualmente

impugnati. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Corte di appello di Firenze propongono

questioni analoghe ed i relativi giudizi possono pertanto essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudizi suddetti riflettono l'impugnazione dei decreti di

esproprio per riforma fondiaria 18 dicembre 1952, n. 3620, in danno di

Bicocchi Michele, 29 novembre 1952, n. 2879, in danno di Bicocchi

Michele ed altri e 27 dicembre 1952, n. 3865, in danno di Bicocchi

Emilio ed altri, decreti che si assumono illegittimi perché adottati

sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore nella zona in

epoca successiva alla data del 15 novembre 1949, e pertanto in

violazione dei limiti della delega di cui all'art. 4 della legge di

riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, che fa invece riferimento,

ai fini della determinazione dei terreni da espropriare, alla

consistenza dei medesimi alla data suddetta.

Pure impugnati per gli stessi motivi risultano i due decreti 17

luglio 1957 e 3 gennaio 1958 concernenti, rispettivamente, la rimozione

del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo

residuo disposto con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3924, nei confronti di

Bicocchi Michele fu Emilio, e di analogo vincolo disposto con d.P.R. 27

dicembre 1952, n. 3799, nei confronti di Bicocchi Emilio ed altri,

nonché il trasferimento all'Ente di riforma della quota del terzo ad

esso spettante a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del 1950.

3. - È anzitutto da respingere l'eccezione pregiudiziale

concernente la pretesa irregolare costituzione del contraddittorio che

deriverebbe dall'asserito difetto di legittimazione passiva dell'Ente

espropriante nel giudizio principale, per l'asserita spettanza allo

Stato dell'onere del chiesto risarcimento.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i vizi

di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito, non sono

rilevabili in questa sede, in quanto la partecipazione al giudizio

incidentale di legittimità costituzionale è riservata a coloro ai

quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioè alle parti

in causa del giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il

rinvio. Nella specie, l'Ente era appunto in causa avanti alla Corte di

merito nel momento suddetto e non può ora portarsi il giudizio di

questa Corte sul legittimo instaurarsi di quel rapporto processuale.

4. - È invece fondata l'eccezione pregiudiziale di

inammissibilità sollevata dall'Ente, nei riguardi dei due decreti 17

luglio 1957 e 3 gennaio 1958, sopra menzionati. Questi provvedimenti,

invero, che risultano pubblicati per estratto, mediante avviso, il

primo nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1957, n. 248, ed il secondo

nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1958, n. 81, riflettono materia che

è regolata, come si è detto, dagli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del

1950, e si concreta in attività tipicamente esecutiva da parte

dell'Ente, il quale accerta la tempestiva realizzazione delle

condizioni per la definitiva conservazione della quota prevista a

favore dell'espropriato e provvede, conseguenzialmente, al

trasferimento di quella ad esso Ente spettante; il che resta ovviamente

fuori dall'ambito della delega legislativa di cui all'art. 4 della

ripetuta legge n. 841 del 1950. I decreti suddetti, pertanto, non sono

decreti legislativi delegati, ma secondo quanto ha già ritenuto questa

Corte in un caso analogo (sent. n. 119 del 1968), hanno natura

sostanziale e formale di atti amministrativi e non sono quindi

suscettibili del sindacato di legittimità costituzionale che, come è

noto, spetta alla Corte unicamente sulle leggi e gli atti aventi forza

di legge.

5. - Passando al merito, è da rilevare che come risulta dagli

atti, e l'Ente espropriante non contesta, nei procedimenti

espropriativi conclusi con i decreti impugnati sono stati tenuti in

considerazione dati catastali diversi da quelli risultanti al 15

novembre 1949, mentre questa Corte, con giurisprudenza costante, ha

sempre escluso che si possa comunque derogare dalla condizione del

riferimento alla data predetta ai fini della determinazione della

consistenza delle proprietà assoggettabili ad esproprio.

Deve pertanto ritenersi fondata la questione di illegittimità

costituzionale dei decreti di esproprio impugnati, per violazione dei

limiti della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge n. 841

del 1950, e conseguente contrasto con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Peraltro, in conformità della consolidata giurisprudenza della

Corte al riguardo, è da ribadire il principio secondo cui la

consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale, e

non quella risultante dai dati catastali vigente all'epoca cui si

riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che, come

quelli in esame, erroneamente si siano basati su dati catastali diversi

da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore

indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio

catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949. Ciò,

sempre in conformità della giurisprudenza di questa Corte,

limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, quindi, in

ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali

sottratte alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 6

legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,

nonché dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950,

n.841.

Né possono valere a modificare tali conclusioni le argomentazioni

svolte dalla difesa dell'Ente per sostenere che una eventuale indagine

al riguardo sarebbe ammissibile, perché i dati estimativi verrebbero

in considerazione solo al fine di accertare quali di essi dovessero

assumersi a base dell'esercizio della potestà legislativa delegata,

cioè se dovessero valere a tal fine i dati del nuovo catasto, in luogo

di quello in vigore al 15 novembre 1949, in quanto eventualmente

riflettenti una diversa situazione di fatto già esistente a tale data.

Il suddetto accertamento, invero, dovrebbe pur sempre investire la

rispondenza dei dati in discorso alla situazione effettivamente

esistente al 15 novembre 1949, ed in tal modo coinvolgerebbe

necessariamente un giudizio in materia estimativa, che invece, come si

è detto, è precluso al giudice ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865,

e 29 novembre 1952, n. 2879, in quanto, per la formazione del piano di

espropriazione, si è in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto

entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949 ed

in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi è stato

eccesso di espropriazione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dei decreti del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957 e 3 gennaio

1958, sollevate rispettivamente con due ordinanze della Corte di

appello di Firenze, entrambe in data 29 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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