Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72,

sesto comma, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1960 dal Consiglio comunale di

Castellammare di Stabia, su ricorso di Viscardi Mariano, iscritta al n.

8 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1961;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di

Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta Giuliano,

iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 10 aprile 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il dott. Viscardi aveva presentato ricorso al Consiglio

comunale di Castellammare di Stabia avverso le operazioni elettorali

del Comune, assumendo la nullità delle dichiarazioni di accettazione

dei candidati della lista comunista e la nullità della dichiarazione

di presentazione della stessa lista. Chiedeva, pertanto, che si

correggessero i risultati delle elezioni e si attribuissero alle altre

liste i sedici posti già assegnati ai candidati comunisti.

Il Consiglio comunale rilevava che, nel caso in cui avesse accolto

il ricorso, avrebbe dovuto effettivamente procedere, a norma dell'art.

84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alla redistribuzione dei seggi,

rimasti vacanti, seguendo il criterio indicato dall'art. 72, sesto

comma, della stessa legge; ma, siccome era stata sollevata eccezione di

illegittimità costituzionale di questo comma in riferimento all'art.

48, secondo comma, della Costituzione, sospendeva l'esame del ricorso e

rimetteva gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 1961. Secondo l'ordinanza la

redistribuzione dei posti eccedenti o comunque rimasti vacanti

violerebbe i principi della personalità, dell'uguaglianza, della

libertà e della segretezza del voto sanciti dalla richiamata norma

costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si costituiva, per mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 27

gennaio 1961 e presentava una memoria depositata il 10 maggio 1961.

2. - Le deduzioni si aprono con un'eccezione di inammissibilità

avanzata per il caso in cui questa Corte dovesse ritenere che il

Consiglio comunale, anche quando giudica dei ricorsi in materia

elettorale, adempie a funzioni non giurisdizionali, ma amministrative:

infatti, un organo che svolge soltanto funzioni amministrative non può

rimettere questioni di legittimità alla Corte costituzionale.

Nel merito, la Presidenza del Consiglio rileva che la norma

impugnata costituisce un'integrazione necessaria del sistema dello

scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale consacrato negli

altri commi dello stesso art. 72 del D.P.R. n. 570 del 1960: il sesto

comma consente il funzionamento del sistema anche nei casi abnormi in

cui una lista non abbia potuto utilizzare alcuni posti che pure le

sarebbero spettati: essi si redistribuiscono fra le altre liste,

appunto, col criterio della proporzionalità.

L'art. 48 della Costituzione sarebbe assolutamente estraneo alla

controversia, poiché la norma impugnata non ha alcun riferimento con

la personalità e l'uguaglianza, la libertà e la segretezza del voto:

essa attiene alla conseguenza e non all'esercizio del suffragio

elettorale. D'altra parte, se un certo numero di voti affluiti ad una

lista non può essere utilizzato da questa per effetto della sua

composizione, la norma, che si preoccupa di utilizzare tali voti

redistribuendoli fra le altre liste, porta riparo ad un inconveniente e

non opera alcuna effettiva deviazione del suffragio.

La mancata utilizzazione dei voti, secondo la Presidenza del

Consiglio, non è addebitabile alla legge impugnata, ma al

comportamento di quegli elettori che hanno votato una lista rimasta

estranea, per fatto proprio, alla competizione elettorale.

Nella memoria la Presidenza del Consiglio pone in dubbio la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale rimessa a

questa Corte: infatti, il citato sesto comma dell'art. 72 si riferisce

al caso in cui alcuni posti non possono essere utilizzati da una lista

e non a quello in cui tutta la lista, per irregolarità avvenute nelle

operazioni elettorali, venga a cadere: in questa seconda ipotesi la

correzione dei risultati elettorali si fa, se mai, a norma del quinto

comma, che non è stato impugnato: perciò la questione di legittimità

costituzionale relativa al sesto comma non avrebbe alcuna rilevanza nel

giudizio che il Consiglio comunale deve emettere in applicazione non di

esso, ma di una norma diversa.

3. - La seconda causa s'è aperta con un ricorso al Comune di

Marano di Napoli promosso dai signori Quaranta e Guarino: l'ordinanza

di rinvio del Consiglio comunale, le deduzioni e la memoria della

Presidenza del Consiglio hanno un contenuto analogo a quello degli atti

relativi alla prima causa e la norma impugnata è la stessa.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 1

aprile 1961, le deduzioni e la memoria sono state depositate

rispettivamente il 20 marzo e il 10 maggio 1961.

4. - Nella discussione orale l'Avvocatura generale dello Stato si

è limitata a ricordare qualche precedente nelle decisioni della Corte

costituzionale relative a eccezioni di non rilevanza analoghe a quella

proposta in questa causa. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, che sono state congiuntamente discusse, avendo

ad oggetto la stessa questione, devono essere decise con un'unica

pronuncia.

2. - L'eccezione di inammissibilità, proposta innanzi tutto

dall'Avvocatura generale dello Stato, non può essere accolta, così

come non è stata accolta in una precedente sentenza (n. 42 del 3

luglio 1961): infatti, una lunga tradizione dottrinaria e

giurisprudenziale, fin dal secolo scorso, riconosce natura

giurisdizionale ai procedimenti che si svolgono presso i Consigli

comunali su ricorsi di cittadini in materia elettorale. Essi

presentano anomalie e singolarità rispetto ai giudizi celebrati

dinanzi alla Magistratura ordinaria o alle giurisdizioni

amministrative; ma le singolarità di per sé non sono tali da

caratterizzare questa attività dei Consigli come amministrativa e non

giurisdizionale, mentre le stesse anomalie (avocazione, quattro gradi

di giurisdizione, ecc.) derivano dal carattere speciale, anzi misto,

della giurisdizione elettorale. Le une e le altre del resto non hanno

impedito a questa Corte di qualificare come organi giurisdizionali le

Commissioni distrettuali tributarie, i cui giudizi, fra l'altro,

passano attraverso più di tre gradi di giurisdizione.

3. - La Corte non può accogliere neanche l'altra eccezione,

secondo cui, poiché la norma impugnata non è quella che il giudice a

quo deve applicare nel caso di specie, mancherebbe la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale proposta nelle due ordinanze

di rinvio. I Consigli comunali hanno ritenuto di poter giudicare dei

ricorsi applicando il sesto comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, di modo che non si può negare che abbiano compiuto

un'indagine, sia pure rapida e sommaria, sulla rilevanza: il che è

sufficiente per avviare il giudizio di legittimità costituzionale

della norma, poco importante se essa poi, anche in virtù della

presente sentenza della Corte, risulterà male addotta ai fini di

decidere, presso i Consigli comunali, le cause nel merito.

4. - Un giudizio relativo alla legittimità costituzionale del

l'art. 72, sesto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, presuppone

ovviamente che si dia della norma l'interpretazione più esatta;

interpretazione che, secondo questa Corte, non coincide con quella a

cui mostrano di accedere le ordinanze di rinvio. In realtà l'art. 72,

sesto comma, disciplina solo il caso in cui una lista elettorale

contenga un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che, per

effetto delle risultanze elettorali, le dovrebbero essere assegnati.

Esso non si estende, né risulta che la giurisprudenza l'abbia esteso,

ad altre ipotesi, come quella, su cui si dovranno pronunciare i

Consigli comunali di Castellammare e di Marano, d'una lista che, per

irregolarità della sua presentazione, venga totalmente a cadere

perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati (in questo

caso non c'è dubbio che occorra ripetere le elezioni); e neppure

sembra riferibile senz'altro alla fattispecie, anch'essa non

esplicitamente disciplinata dal legislatore, d'una lista che, ad

operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente

per ineleggibilità e incompatibilità che riguardino alcuni di loro.

Non si può negare che, quando un vizio colpisca le operazioni

elettorali, la regola sia l'annullamento e che questo renda necessaria

una nuova consultazione degli elettori. Lo si evince sia dai principi

generali che dominano la materia delle giurisdizioni di legittimità,

per cui l'atto viziato di massima viene posto nel nulla invece d'essere

corretto o sostituito, sia dalla stessa legge elettorale, dove

l'intervento correttivo è consentito soltanto "secondo i casi", cioè

solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati

delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti

nei rapporti fra le liste (artt. 84, 77 del citato D.P.R. 16 maggio

1960, n. 570).

La così detta correzione dei risultati è atto di innegabile

gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da

quelle a cui sarebbero spettati e persino a componenti di altre liste;

perciò non è ammessa se non nei casi espressamente indicati dalla

legge, fra i quali è anche quello previsto dalla norma impugnata e

che, costituendo altrettante eccezioni, non sono suscettibili di

estensione analogica.

5. - Si assume, tuttavia, che questa norma violerebbe l'art. 48,

secondo comma, della Costituzione, secondo cui il voto è personale,

uguale, libero e segreto. Ma l'attribuzione di seggi a candidati di

liste diverse da quella a cui spetterebbero, così come è preveduta

nel sesto comma dell'articolo, non contrasta con la personalità, la

libertà e la segretezza del voto: il diritto di voto, infatti, è

stato già esercitato quando si fa la distribuzione dei seggi a norma

di quel comma, né questa distribuzione rende non personale o coatto o

palese il suffragio che, invece, si sia dato personalmente, liberamente

e segretamente.

La Corte costituzionale ritiene, inoltre, che la norma impugnata

non contrasti neanche col principio della uguaglianza del voto. È vero

che agli elettori della lista, i cui candidati siano in numero

inferiore ai seggi da assegnarle, sembrerebbe essere fatta una

disparità di trattamento rispetto agli elettori delle altre, come se i

voti di queste ultime contassero più di quelli dati alla lista

insufficiente. Tuttavia, quando si riduca l'art. 72, sesto comma, alle

sue esatte proporzioni, tale disparità non apparisce effettiva.

Infatti, non solo l'eventualità di una lista che sia

insufficiente, è fenomeno assolutamente marginale e molto raro, anche

perché la legge stessa impone un numero minimo di candidati a pena di

nullità (artt. 28 e 32, sesto comma, D. P. R. n. 570 del 16 maggio

1960); ma la norma impugnata introduce un sistema che, in

considerazione dell'esiguità del fenomeno, non è dei peggiori fra

quanti potrebbero adottarsene. Se per i pochi seggi, che una lista

incompleta non ottiene, si dovessero ripetere i comizi elettorali, ne

verrebbero ad essere danneggiati inspiegabilmente, ad opera dei

presentatori di quella lista, proprio le liste e gli elettori i cui

voti sono andati a buon fine; e ne riceverebbe danno lo stesso Comune,

per il quale è interesse prevalente avere subito un Consiglio completo

e funzionante, sia pure con l'aiuto d'una artificiosa assegnazione

d'alcuni seggi, piuttosto che piegarsi ad una nuova consultazione

elettorale. L'uguaglianza del voto non si può dire violata da una

legge che vuol porre immediato riparo agli effetti d'una manifesta

imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva

rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature

presentate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti indicati in

epigrafe:

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Presidente del

Consiglio;

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del

Comune di Castellammare di Stabia e di Marano di Napoli,

sulla legittimità costituzionale dell'art. 72, sesto comma, del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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