Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1959 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali

siciliane 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954,

n. 49; 6 maggio 1955, n. 40, e 22 dicembre 1955, n. 43, promosso con

ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale nel

procedimento sul ricorso proposto da Di Salvo Rosario, Porzio Ugo ed

altri contro l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione

siciliana, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21

febbraio 1959 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8

del 10 febbraio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Giuseppe Lanza per Porzio Ugo e l'avv. Antonio

Sorrentino per il Presidente e l'Assessore per la pubblica istruzione

della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Assessore per la P. I. della Regione siciliana, Con decreto

18 gennaio 1956, n. 206 (pubblicato nel supplemento ordinario della

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 19, del 17

marzo 1956), bandi un concorso magistrale speciale per titoli per il

60% dei posti di insegnante elementare in soprannumero. Contro questo

decreto un gruppo di insegnanti propose ricorso al Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede

giurisdizionale, sostenendo in via principale l'illegittimità

costituzionale di cinque leggi regionali richiamate nel medesimo

decreto, insieme con altre, a fondamento della potestà esercitata

dall'Assessore regionale, perché promulgate in violazione dell'art.

14, lett. r e q, dello Statuto speciale.

Le leggi recano rispettivamente la data del 22 agosto 1947, n. 8;

del 5 marzo 1951, n. 24; del 23 dicembre 1954, n. 49; del 6 maggio

1955, n. 40, e del 22 dicembre 1955, n. 43, e contengono, la prima e la

seconda, norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di

direttore didattico e di insegnante elementare, la terza e la quinta,

norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante

elementare, la quarta norme per l'istituzione di un ruolo di insegnanti

elementari in soprannumero.

In via subordinata i ricorrenti chiesero l'annullamento del decreto

assessoriale per violazione di legge e incompetenza.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto la questione

di legittimità costituzionale, nei termini dedotti dai ricorrenti,

rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente

infondata, richiamandosi alla sentenza n. 1 del 1958 di questa Corte,

che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge regionale 21

giugno 1957, n. 21, la quale regolava i trasferimenti e le assegnazioni

provvisorie dei maestri elementari, e ai motivi che la sorreggono e che

erano stati posti già dai ricorrenti a fondamento della loro eccezione

di incostituzionalità. In conseguenza il Consiglio di giustizia

amministrativa con ordinanza 13 dicembre 1958 ha disposto l'immediata

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa si

pronunzi sulla legittimità costituzionale delle cinque leggi regionali

sopra indicate.

2. - Nel giudizio si è costituito il signor Ugo Porzio,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lanza (deduzioni depositate

in cancelleria il 5 gennaio 1959) ed ha addotto a sostegno della

fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale i

seguenti motivi:

La Regione siciliana non può esercitare la sua potestà

legislativa in materia di stato giuridico ed economico dei maestri

elementari, in quanto i maestri elementari sono impiegati dello Stato e

tali restano fino a quando con la procedura stabilita dall'art. 43

dello Statuto non saranno dettate le norme per il passaggio degli

uffici e del personale statale alla Regione. Né le norme che

stabilirono un regime provvisorio in questa materia (D. L. C. P. S. 30

giugno 1947, n. 567), attribuendo al Presidente e alla Giunta regionale

siciliana le potestà già dell'Alto Commissario per la Regione

siciliana, possono essere invocate in questo caso, perché esse

esclusero dalla loro sfera di efficacia appunto la materia delle

nomine, licenziamenti, promozioni e trasferimenti del personale degli

uffici statali (R. D. 18 marzo 1944, n. 91, e D. L. L. 28 dicembre

1944, n. 416) e quindi anche quella dei concorsi, che è, come sostiene

la difesa del Porzio, "l'unico mezzo di accesso alle nomine".

La riprova del fatto che i maestri elementari sono rimasti in

Sicilia dipendenti statali si troverebbe in una serie di circostanze,

quali il modo con cui i Provveditori agli studi compilano i ruoli di

anzianità senza distinguere tra maestri provenienti da concorsi

statali e maestri provenienti da concorsi regionali, la possibilità di

trasferimenti dei maestri dalle sedi regionali a quelle del restante

territorio nazionale e viceversa, la retribuzione dei maestri

elementari che prestano servizio in Sicilia, che è a carico del

bilancio dello Stato.

3. - Nel giudizio si è costituito l'Assessore per la P. I. della

Regione siciliana (deduzioni depositate l'il febbraio 1959), ed è

intervenuto il Presidente della Regione siciliana (atto di intervento

depositato in cancelleria lo stesso giorno), l'uno e l'altro

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sorrentino.

La difesa regionale precisa in linea di fatto due cose: la prima

che i ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari furono

istituiti con la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, non impugnata

dallo Stato, con norme analoghe a quelle contenute nella legge statale

27 novembre 1954, n. 1170; la seconda che questa legge statale

nell'art. 7 dispose che un primo contingente di posti, pari al 60% di

quelli disponibili, sarebbe stato riservato ai maestri che in un

concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli

studi o dall'Assessorato per la P. I. della Regione siciliana avessero

conseguito l'idoneità con una votazione complessiva non inferiore a

105 su 175, riconoscendosi, così, implicitamente da parte dello Stato,

la legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa regionale

in materia di concorsi per insegnanti elementari.

Ciò premesso, la difesa regionale lamenta, in via pregiudiziale,

che il Consiglio di giustizia amministrativa non abbia motivato per

nessuna delle cinque leggi impugnate la sussistenza del rapporto di

incidentalità con la questione di cui esso Consiglio era investito.

Vero è che giudice della pregiudizialità è il giudice a quo, ma vero

sarebbe anche, Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che

l'ordinanza di rimessione non può omettere la motivazione della

rilevanza, o darne una che debba essere considerata come inesistente.

Inoltre, e sarebbe il secondo vizio dell'ordinanza, la norma contenuta

nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non consentirebbe di

indicare genericamente come viziata di incostituzionalità un'intera

legge nel suo complesso, ma imporrebbe di precisare le disposizioni di

legge rispetto alle quali il giudice a quo non ritiene manifestamente

infondata una questione di legittimità costituzionale.

Se si superasse codesta eccezione, la Regione sostiene che si

dovrebbe esaminare, ancora in via preliminare, se la dedotta questione

di costituzionalità, che riguarda in sostanza la ripartizione della

competenza legislativa tra Stato e Regione possa essere proposta in via

incidentale, quando lo Stato non abbia ritenuto di dover impugnare in

Via principale la legge regionale.

Infine, e nel merito, la difesa regionale sostiene che a torto si

invocherebbe in questo caso la sentenza n. 1 del 18 gennaio 1958 della

Corte costituzionale. Questa sentenza non avrebbe posto il principio

che l'esercizio della potestà legislativa regionale è condizionato al

trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative nella stessa

materia, ma avrebbe fondata l'illegittimità della legge regionale 21

giugno 1957, n. 21, relativa ai trasferimenti e alle assegnazioni

provvisorie, sul fatto che essa si riferiva a tutti indistintamente gli

insegnanti elementari, anzi prevalentemente se non esclusivamente a

quelli dei ruoli statali, con l'implicita ammissione che la Regione

siciliana potrebbe istituire, indipendentemente dal passaggio di

funzioni dallo Stato alla Regione, propri ruoli di maestri elementari.

Questo sarebbe appunto il caso presente dato che la legge regionale 6

maggio 1955, n. 40, ha istituito ruoli in soprannumero per ciascuna

provincia come ruoli regionali e non statali, dettando perciò norme

per il personale della Regione.

4. - Con la memoria difensiva del Presidente e dell'Assessore per

la P. I. della Regione siciliana, depositata il 16 aprile 1959, la

difesa regionale precisa che delle cinque leggi denunziate per

incostituzionalità, la legge 23 dicembre 1954 fu già impugnata

davanti all'Alta Corte per la Sicilia, ma da questa fu ritenuta

legittima. Ciò non vieterebbe una seconda impugnativa in via

incidentale della legge sempre che, per altro, secondo quanto ha

affermato la Corte costituzionale, codesta impugnativa sia proposta

sotto profili diversi e sia sorretta da argomenti diversi: in questo

caso, invece, si riprospetterebbero i medesimi profili e si

ripeterebbero i medesimi argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte

per la Regione siciliana. Ritiene inoltre la difesa della Regione che

questo medesimo argomento valga per altre tre delle leggi impugnate e

precisamente la legge 22 agosto 1947, n. 8, la legge 5 marzo 1951, n.

24, e la legge 22 dicembre 1955, n. 43, tutte e tre in vari ma stretti

rapporti sostanziali con quella ora ricordata del 1954. Resterebbe,

dunque, soltanto la legge 6 maggio 1955, n. 40, che ha istituito i

ruoli dei maestri elementari in soprannumero, la quale, per altro, non

avrebbe interferito su rapporti di impiego statali, perché si sarebbe

limitata a istituire ruoli regionali: cosa tanto più manifesta quando

si consideri che i ruoli soprannumerari sono sì costituiti a fianco di

quelli ordinari, ma sono autonomi rispetto a questi.

Infine, la difesa della Regione prospetta anche la tesi se non si

possa trovare il fondamento della potestà legislativa esercitata dalla

Regione con la promulgazione di questa legge 6 maggio 1955, n. 40,

nella norma contenuta nell'art. 17, lett. i, dello Statuto, secondo la

quale la Regione può emanare norme legislative in tutte le materie di

prevalente interesse regionale. Concorrerebbero, a suo avviso, le due

condizioni per un legittimo esercizio di tale potestà: la prima che la

legge regola una materia, quale quella dell'istruzione elementare, di

interesse esclusivamente regionale; la seconda che la legge si è

tenuta rigorosamente nei limiti assegnati dall'art. 17 alla

legislazione secondaria o concorrente, come si può vedere da un

confronto tra essa e l'anteriore legge statale 27 novembre 1954, n.

1170. Considerato in diritto :

1. - Non sono fondate le eccezioni che la difesa regionale solleva

nei riguardi dell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa.

L'ordinanza appare congruamente motivata anche in ordine alla

rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Dalla ampia

esposizione in fatto e in diritto si ricava che, impugnato dai

ricorrenti un atto amministrativo basato sopra alcune leggi regionali

richiamate nell'atto stesso, il giudizio in quella sede non si poteva

definire se non dopo la pronuncia sulla legittimità costituzionale di

quelle leggi, che è opportuno qui elencare:

legge 22 agosto 1947, n. 8, contenente norme per l'espletamento dei

concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante

elementare; legge 5 marzo 1951, n. 24, contenente modifiche alla legge

suddetta; legge 23 dicembre 1954, n. 49, contenente norme per

l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnanti

elementari; legge 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di

un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero; legge 22 dicembre

1955, n. 43, contenente modifiche alla legge 23 dicembre 1954, n. 49.

Vero è che nell'ordinanza si solleva la questione di legittimità

costituzionale delle leggi elencate, denunziate nel loro intero testo,

ed è anche vero che in diversi casi questa Corte ha ritenuto che non

può dirsi adeguatamente formulata una questione di legittimità

costituzionale quando non vengano specificate le singole disposizioni

di legge in ordine alle quali si propone il giudizio della Corte

costituzionale. Ma bisogna tener presente che, nella specie, era

contestata la potestà della Regione ad emanare quelle leggi. Il

giudice a quo ha considerato che, trattandosi di definire la competenza

legislativa della Regione in una certa materia, fosse da sollevare la

questione di legittimità costituzionale non rispetto a singole

disposizioni delle leggi che erano state poste a base del provvedimento

amministrativo impugnato, ma rispetto alle leggi stesse nella loro

integrità. E poiché dall'ordinanza questo criterio risulta chiaro e

risulta motivato, la Corte non potrebbe rifare il giudizio di

rilevanza, sostituendosi al giudice a quo.

E questa, in definitiva, è la ragione per la quale non possono

essere accolte le eccezioni mosse dalla difesa regionale contro

l'ordinanza.

2. - Ancora in linea pregiudiziale la difesa della Regione solleva

il dubbio se la questione proposta, riguardando nella sua sostanza la

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione, possa

essere prospettata in via incidentale, quando lo Stato non abbia

ritenuto di intervenire e la legge regionale non sia stata impugnata.

Si aggiunge che, essendo stata la legge 23 dicembre 1954 ritenuta

legittima dall'Alta Corte per la Sicilia, detta legge potrebbe essere

riesaminata in questa sede solo se l'impugnativa fosse proposta sotto

profili diversi e fosse sorretta da argomenti diversi (sentenza di

questa Corte n. 7 del 24 gennaio 1958): in questo caso, invece, si

prospetterebbero i medesimi profili e si ripeterebbero i medesimi

argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte. Questo stesso rilievo

varrebbe anche per altre tre delle leggi in esame: quelle del 22

agosto 1947, del 5 marzo 1951 e del 22 dicembre 1955, tutte e tre in

vari ma stretti rapporti sostanziali con la ricordata legge del 1954.

La Corte osserva che in sede di giudizio incidentale non può avere

alcuna influenza il fatto che la legge denunziata per

incostituzionalità non sia stata impugnata, in via principale, dallo

organo che ne avrebbe avuto il potere; tanto più che, nel caso

attuale, lo Stato non è parte né nel giudizio a quo né nel giudizio

incidentale e che pertanto l'atteggiamento dei suoi organi rispetto

alle leggi denunciate non può avere alcuna influenza in questi

giudizi.

Per quel che si riferisce all'altro rilievo della difesa regionale

- che nella specie non ci sarebbero motivi nuovi rispetto alla

questione già decisa dall'Alta Corte - è da osservare che la

questione relativa alla competenza della Regione siciliana in materia

di scuola elementare è stata posta dal Consiglio di giustizia

amministrativa e dovrà essere esaminata dalla Corte sulla base dei

criteri enunciati con le sue recenti sentenze del 14 gennaio 1958, n.

1, e del 16 dicembre dello stesso anno, n. 77, che hanno esaminato

funditus gli attuali rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in

questo campo.

3. - Passando ad esaminare le leggi regionali denunziate, è

opportuno notare che un gruppo è costituito dalle quattro leggi del 22

agosto 1947, 5 marzo 1951, 23 dicembre 1954 e 22 dicembre 1955, le

quali, nonostante il loro numero, formano un corpo unico di pochi

articoli, in quanto le leggi stesse, dal 1947 al 1955, si sono

sovrapposte l'una all'altra. Questo corpo di norme disciplina i

concorsi per l'assunzione dei direttori didattici e degli insegnanti

elementari di ruolo nella Regione siciliana.

La legge 6 maggio 1955 istituisce presso ogni Provveditorato agli

studi della Regione un ruolo di maestri in soprannumero in aggiunta al

ruolo organico dei maestri delle scuole elementari e ne stabilisce le

modalità di assunzione ed il trattamento economico; detta, poi, le

norme per il passaggio di questo personale nel ruolo organico.

Di fronte a tutte queste leggi occorre ribadire la constatazione

fatta dalla Corte con le sentenze, già ricordate, del 14 gennaio e del

16 dicembre 1958: i maestri delle scuole elementari della Sicilia

dipendono ancora dallo Stato e dipenderanno dallo Stato fino a quando i

servizi dell'istruzione elementare ed il relativo personale non saranno

passati alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito

dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente

efficace. In tale periodo le funzioni che sono state esercitate dalla

Regione in questa materia si debbono considerare come esercitate dagli

organi regionali in veste di organi decentrati dell'Amministrazione

statale.

Nella presente causa la difesa regionale ha sostenuto che tutte le

leggi denunciate non rientrerebbero nella materia prevista dalla

lettera q, bensì in quella della lett. r dell'art. 14 dello Statuto

siciliano e, in subordinata ipotesi, che costituirebbero manifestazioni

della potestà legislativa integratrice di cui allo articolo 17 dello

Statuto stesso.

È irrilevante, ai fini del decidere, lo stabilire, nel presente

giudizio, se l'attività degli organi regionali in questa materia debba

essere inquadrata sotto l'art. 14, lett. q, o sotto lo stesso art. 14,

lett. r. Qualunque sia la soluzione, una cosa è certa: che i servizi

dell'istruzione elementare e lo stato giuridico del relativo personale

dipendono e dipenderanno dallo Stato fino a quando non avverrà il

passaggio dallo Stato alla Regione. Questa constatazione fatta dalla

Corte con le sentenze sopra ricordate non viene in alcun modo

contraddetta tanto se le attribuzioni della Regione si fondino sulla

lett. r quanto se si basino sulla lett. q dell'art. 14.

Non è meritevole di adesione l'altra tesi regionale, e cioè che

la potestà legislativa della Regione possa derivare dall'art. 17

dello Statuto regionale. Se in materia di istruzione elementare la

Regione siciliana ha competenza legislativa primaria ai sensi dell'art.

14 dello Statuto, la contraddizione non consente che la stessa Regione

abbia competenza concorrente ai sensi dello art. 17. Questa Corte ha

chiarito che nell'attuale periodo transitorio, che durerà fino a

quando non avverrà il trasferimento dei servizi, la Regione non può

esercitare i poteri che istituzionalmente le competono; essa ha agito

soltanto in veste di organo decentrato dell'Amministrazione statale.

Ora, poiché, come ha ritenuto la Corte nella più volte richiamata

sentenza n. 77 del 1958, la Regione svolge questa attività

amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato a norma

dell'art. 20 dello Statuto regionale, è da escludere che la stessa

Regione possa legittimamente sovrapporre o giustapporre alle leggi

dello Stato ed alle direttive del Governo centrale proprie leggi

sussidiarie.

I risultati dell'esame fino a questo punto compiuto convincono che,

anche a seguito del dibattito svoltosi nella presente causa, i principi

posti dalla Corte nelle due sentenze più volte richiamate circa i

rapporti attuali tra Stato e Regione siciliana rispetto ai servizi

dell'insegnamento elementare restano fermi.

Sulla base di tali principi occorre ora esaminare le leggi

denunziate.

Ritiene la Corte che le quattro leggi relative ai concorsi di

assunzione dei maestri e dei direttori didattici non siano da

dichiarare costituzionalmente illegittime.

Occorre, anzitutto, riportarsi al periodo in cui quelle leggi

furono emanate. Tale periodo va dal 1947 al 1955 e si svolge tutto in

una fase di incertezza nei rapporti tra Stato e Regione nel campo dei

servizi dell'istruzione elementare. La Regione ha ritenuto di potere

legiferare in una materia di sua competenza prima ancora che avvenisse

il passaggio dei servizi. Queste leggi presupponevano che il personale

da assumere fosse personale regionale. Chiarito che il personale dei

direttori didattici e quello dei maestri è ancora personale statale,

la conseguenza è che questo gruppo di leggi non è, in concreto,

applicabile. In sostanza, queste leggi, emesse in vista di un evento

che ancora non si è verificato - l'assunzione di direttori didattici e

di insegnanti elementari di ruoli regionali - costituiscono un corpo di

norme che da un lato non interferiscono sulla competenza dello Stato,

che resta integra fino al passaggio dei servizi, e dall'altro non

urtano contro disposizioni costituzionali, in quanto l'esistenza di

queste leggi non sposta l'applicazione dei principi relativi al

passaggio dei servizi giacché queste leggi saranno applicabili solo

quando la Regione potrà assumere personale proprio in questo settore.

A tale conclusione non può ostare il fatto che, essendo state

queste leggi applicate fino ad oggi, gli atti emanati in base ad esse

potrebbero essere considerati illegittimi. Anzitutto, è da notare che

questa eventualità è piuttosto remota, in quanto questi atti sono

stati emessi dagli organi regionali in veste di organi decentrati

dell'Amministrazione statale e con l'osservanza di norme regionali che

in massima parte corrispondono, nella sostanza e spesso anche nella

forma, a norme statali.

Ma pur se ridotto, in pratica, a proporzioni modeste, il fenomeno

resta inalterato: gli atti amministrativi emanati in base a

disposizioni regionali difformi da quelle statali potrebbero essere

dichiarati illegittimi non perché illegittima era la legge (regionale)

applicata, ma perché quegli atti non sono stati adottati in base alla

legge (statale) applicabile.

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale non può

sottrarsi la legge 6 maggio 1955, n. 40, che istituisce un ruolo di

maestri in soprannumero.

Anzitutto, non è esatto che i maestri in soprannumero, assunti in

base alla legge regionale 6 maggio 1955, apparterrebbero alla categoria

dei dipendenti regionali.

Intanto, una prima cosa appare certa. I maestri del ruolo in

soprannumero, che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale

predetta, passano nel ruolo organico, sono dipendenti statali, in

quanto il ruolo organico è, in atto, ruolo statale. Su questo

carattere del ruolo dei maestri nel territorio della Regione siciliana,

non è il caso di ripetere cose già diffusamente dette sopra.

È, dunque, sicuro che, disciplinando con una sua legge 11

passaggio dei maestri in soprannumero nel ruolo organico ancora

statale, la Regione ha invaso l'attuale sfera di competenza dello

Stato.

Ma non può dirsi altrimenti delle disposizioni della stessa legge

che prevedono la prima assunzione dei maestri in soprannumero. Basta

confrontare la legge regionale del maggio 1955 e la legge statale,

sopra citata, del 27 novembre 1954 per rilevare, senza possibilità di

dubbio, che la Regione, nell'erroneo presupposto di esercitare il

potere legislativo in una materia di sua competenza e nel presupposto

non meno erroneo che la legge statale non fosse applicabile in Sicilia

(e l'applicazione poteva esser fatta dagli stessi organi regionali in

veste di organi di decentramento statale), istituiva nel maggio 1955

quei posti di insegnanti in soprannumero che lo Stato aveva istituito

nel novembre dell'anno precedente; e la Regione istituiva quei posti

dettando disposizioni quasi identiche a quelle statali.

Ciò significa che la Regione si ingeriva illegittimamente in un

campo non ancora passato alla sua gestione regolando la situazione di

una categoria di personale insegnante, che deve formare parte

integrante della schiera dei maestri delle scuole elementari statali.

Maestri di ruolo e maestri in soprannumero non possono essere distinti

in due categorie, dipendenti l'una dallo Stato e l'altra dalla Regione.

Queste osservazioni nei riguardi della legge 6 maggio 1955

dimostrano come il caso di tale legge sia diverso da quello delle

quattro leggi sopra esaminate. Le leggi relative ai concorsi, essendo

inapplicabili per i ruoli statali ed essendo inapplicabili per i ruoli

regionali ancora inesistenti, non arrecano invasione di competenza né

violazione di norme o principi costituzionali, mentre la legge del

maggio 1955 è costituzionalmente illegittima perché determina una

invasione della attuale competenza statale e perché viola i principi

relativi al passaggio dei servizi dallo Stato alla Regione.

4. - Occorre esaminare per ultimo un argomento che la difesa

regionale trae dalla citata legge 27 novembre 1954, n. 1170,

concernente la istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle

scuole elementari statali. L'art. 7 di detta legge dispose che fossero

ammessi al concorso speciale per titoli ed al concorso per titoli ed

esame nella prima formazione del ruolo soprannumerario i maestri che

avessero conseguito l'idoneità con un certo punteggio nei concorsi

indetti anche dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione

siciliana o che, fra altri titoli, possedessero quello di avere

superato le prove di esame in precedenti concorsi indetti anche

dall'Assessorato predetto.

La difesa regionale sostiene che con questa disposizione è stato

dato un riconoscimento espresso al potere amministrativo della Regione

di indire i concorsi. La Corte trova esatta questa illazione, se essa

significa che il legislatore statale ha messo sullo stesso piano i

concorsi banditi dai Provveditorati agli studi e quelli banditi

dall'Assessore regionale, in quanto trattasi di concorsi indetti da

organi statali diretti e da un organo di decentramento statale. Questa

interpretazione resta nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione quale

è stato tracciato dalla Corte.

Ma se la difesa regionale volesse sostenere che la legge statale

del 1954 costituisca il riconoscimento di un potere proprio della

Regione, esercitato ed esercitabile indipendentemente dal passaggio dei

servizi, questa interpretazione non sarebbe meritevole di accoglimento.

Non si può, infatti, interpretare l'art. 7 fuori e contro il sistema

costituzionale dei rapporti tra Stato e Regione; in altri termini, non

si può attribuire ad una isolata disposizione di legge, dettata per

disciplinare una particolare e transitoria situazione, l'effetto di

regolare tra lo Stato e la Regione siciliana i rapporti, così

complessi, relativi ai servizi ed al personale insegnante della scuola

elementare.

Piuttosto, l'art. 7 della legge del 1954 potrebbe avere appropriato

rilievo in altra sede ove fosse, in ipotesi, interpretato nel senso di

convalida di atti emanati in questa materia dagli organi regionali come

organi di decentramento statale.

Questo accenno è diretto a richiamare l'attenzione degli organi

competenti sui possibili rimedi atti a fronteggiare la penosa

situazione di chi potrebbe subire un pregiudizio a causa della scarsa

chiarezza che per più di un decennio ha improntato i rapporti tra lo

Stato e la Regione siciliana in questa materia, determinando gravi

incertezze nelle fonti di diritto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa

regionale;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

siciliana 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo

di insegnanti elementari in soprannumero, in riferimento agli articoli

14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana;

dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondate le

questioni di illegittimità costituzionale, proposte con ordinanza 13

dicembre 1958 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali 22

agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49, e 22

dicembre 1955, n. 43, concernenti i concorsi regionali per posti di

direttore didattico e di insegnante elementare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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