Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1957 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1956 recante

"interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto

1953, n. 44", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 19 ottobre

1956 ed iscritto al n. 61 del Reg. ricorsi 1956.

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella

cancelleria delle proprie deduzioni in data 17 ottobre 1956, del

Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.

Pietro Virga;

udita nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1957 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi il sost. avv. gen. dello Stato Cesare Arias per il ricorrente

e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione di

detto Consiglio adottata nella riunione del 10 ottobre 1956, ed il

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana hanno impugnato -

il Commissario dello Stato "per quanto possa occorrere" - davanti a

questa Corte la legge della Regione siciliana recante "interpretazione

autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44",

approvata dalla Assemblea regionale in data 3 ottobre 1956 e comunicata

al Commissario dello Stato il 5 dello stesso mese.

Il ricorso, firmato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,

dal Commissario dello Stato e firmato altresì da un sostituto avvocato

generale dello Stato, fu notificato al Presidente della Giunta

regionale in data 10 ottobre e depositato nella cancelleria di questa

Corte il successivo giorno 19. Ne è stata fatta pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 3 novembre 1956 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana il 10 dello stesso mese.

Nel ricorso si premette che le disposizioni di temporaneo favore

per la registrazione di atti di anticipazione e finanziamenti in genere

in correlazione con operazioni di cessioni o di costituzioni in pegno

di crediti furono emanate dallo Stato con R.D.L. 19 dicembre 1936, n.

2170, e successivamente prorogate con altre numerose leggi, la cui

efficacia venne a scadere il 31 dicembre 1951. A tale data riprendeva

vigore la disciplina ordinaria fino all'emanazione della legge 4 aprile

1953, n. 261, con la quale veniva regolata in via permanente la

materia, con effetto per l'avvenire. Sulla trama di questa legislazione

nazionale, nella quale si ebbe l'interruzione di ogni beneficio fiscale

dal 31 dicembre 1951 alla data di entrata in vigore della legge 4

aprile 1953, si inserisce un primo intervento della Regione siciliana

con la legge 29 dicembre 1947, con la quale si dispose la proroga del

beneficio previsto da una legge nazionale del 31 ottobre 1946. La legge

regionale fu impugnata dal Commissario dello Stato, ma l'Alta Corte per

la Regione siciliana la dichiarò legittima, pur rilevandone

l'inutilità per essere sopravvenuta la proroga del beneficio

tributario ad opera del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello

Stato 18 dicembre 1947, n. 1385.

Cessata, con il 31 dicembre 1951, ogni agevolazione, la Regione,

con legge 22 agosto 1952, n. 49, concedeva ex novo fino al 30 giugno

1954 le agevolazioni già vigenti in precedenza nella stessa materia.

Finalmente, con legge 1 agosto 1953, n. 44, la Regione, nel dettare

norme per l'applicazione della richiamata legge n. 49 del 1952,

stabiliva che per beneficiare delle agevolazioni ivi previste fosse

necessaria l'indicazione negli atti sottoposti a registrazione che

l'efficacia delle cessioni e costituzioni in pegno non si estendeva ad

altre operazioni, stabilendo altresì nell'art. 2 che per gli atti

stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 1 agosto 1953 e

registrati in termine con l'applicazione delle aliquote di favore, che

non risultassero redatti in conformità alle prescrizioni di cui

all'articolo precedente o contenessero indicazioni vaghe o

indeterminate, le operazioni di apertura di credito, anticipazione o

finanziamento, in relazione alle quali la cessione era stata stipulata,

potevano essere precisate con apposito atto aggiuntivo da stipularsi

tra le stesse parti contraenti, con espresso riferimento al contratto

già registrato, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in

vigore della legge.

Nei riguardi della disposizione dell'art. 2 è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale con ordinanza della

Commissione provinciale delle imposte di Agrigento.

La successiva legge regionale del 1956, ora impugnata, contiene due

articoli. Il primo dichiara, nel primo comma, che la stipula degli atti

aggiuntivi previsti dall'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953 ha

effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di

crediti non risulti che la efficacia della garanzia è limitata al

finanziamento ovvero gli atti contengano clausole che prevedano in modo

generico e indeterminato la estensione di tale efficacia ad altre

operazioni senza precisarle. Nel secondo comma l'articolo primo dispone

che gli atti aggiuntivi hanno valore quando contengano la specifica

indicazione delle altre operazioni, diverse dal finanziamento, alle

quali la garanzia sia eventualmente in parte destinata, ovvero

l'esplicita dichiarazione che la cessione o la costituzione in pegno

dei crediti era destinata o ebbe efficacia esclusivamente e per il suo

importo a garanzia e soddisfacimento del finanziamento stesso, e non di

altre e diverse operazioni di credito.

L'art. 2 dichiara che le disposizioni contenute nell'art. 2 della

legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, si applicano a tutti gli atti,

nello stesso articolo indicati, stipulati nella Regione siciliana

posteriotmente al 1 aprile 1947, i quali siano stati registrati in

termine con la applicazione delle aliquote speciali stabilite dal

R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi provvedimenti.

I motivi addotti per l'impugnazione della legge del 1956 possono

così riassumersi:

1. - La Regione siciliana non ha alcuna potestà legislativa, né

esclusiva né secondaria, in materia tributaria. La legge impugnata è,

pertanto, illegittima al pari delle precedenti leggi regionali emanate

in materia.

Ma la legge stessa consuma altresì, in via autonoma e diversa

dalla sua dipendenza da precedenti leggi incostituzionali, la medesima

violazione dei limiti della competenza legislativa regionale, in quanto

estende a tutti gli atti stipulati dopo il 1 luglio 1947, e quindi

sottratti al regime delle leggi n. 49 del 1952 e n. 44 del 1953, il

beneficio fiscale da queste illegittimamente istituito e quindi porta

un contenuto normativo nuovo e diverso rispetto alle accennate leggi

precedenti.

Per tale ragione non può avere rilievo la circostanza che le leggi

precedenti non siano state impugnate tempestivamente dal Commissario

dello Stato, perché per un verso la mancata impugnazione non poteva

costituire in capo alla Regione un potere normativo che statutariamente

non le compete e per altro verso la legge regionale 1 agosto 1953 è

stata impugnata, in via incidentale, davanti a questa Corte. Ciò rende

evidente la necessità che sia dato ingresso alla presente impugnazione

perché altrimenti la eventuale declaratoria di inefficacia di detta

legge precedente sarebbe resa vana dalla recezione di quella stessa

norma nell'art. 2 della legge ora impugnata, che pretende di darne

l'interpretazione autentica.

2. - Quand'anche, in via di mera ipotesi, si volesse ritenere che

la Regione abbia in materia tributaria competenza legislativa

secondaria, sussisterebbe la violazione di tale competenza, in quanto

la disposizione richiamata nell'articolo che pretende darle

interpretazione autentica, viola il principio generale cui si informa

la legislazione dello Stato in materia di registro, che è sancito

nell'art. 8 della legge del registro, a norma del quale gli atti sono

soggetti a tassazione secondo la loro forma e il loro contenuto,

esclusa quindi la possibilità di trasformare la condizione obbiettiva

di tassabilità dell'atto mediante la stipulazione di un atto

aggiuntivo, stipulato dopo la registrazione dell'atto principale e

diretto ad integrare l'atto già registrato, introducendovi una

clausola della quale era sprovvisto, ed in assenza della quale era

tenuto a scontare l'imposta normale anziché quella di favore. Anche ai

sensi della legge nazionale 4 aprile 1953 il beneficio della minor

tariffa per gli atti in questione è subordinato alla contestuale

specificazione della destinazione dell'operazione con esclusione della

sua estensibilità ad operazioni diverse e con espressa statuizione

dell'applicabilità, in mancanza di tali specifiche determinazioni

dell'atto, della normale imposta di registro.

3. - L'art. 2 della legge impugnata è inoltre affetto da un

ulteriore vizio di incostituzionalità, in quanto con l'estendere

l'agevolazione tributaria della legge 22 agosto 1952 agli atti

stipulati anteriormente all'entrata in vigore di questa, per un verso

contraddice alla legge stessa, la quale espressamente prevedeva che il

beneficio sarebbe divenuto applicabile solo dopo la sua entrata in

vigore, e per altro verso estende il valore retroattivo del beneficio

ad un periodo, andante dal 1 gennaio 1952 al 6 settembre dello stesso

anno, durante il quale nessuna agevolazione assisteva gli atti in

questione. In tal modo si intenderebbe attribuire efficacia retroattiva

alla legge regionale n. 49 del 1952 sotto il pretesto della

interpretazione autentica delle disposizioni per la sua applicazione

contenute nella legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, violando così

il disposto dell'ultimo comma dell'art. 73 della Costituzione che

statuisce che le leggi entrano in vigore dopo la loro pubblicazione.

D'altra parte, applicando retroattivamente un beneficio di legge

che modifica il regime tributario di atti sottoposti a registrazione

secondo la legge statale vigente, la Regione verrebbe ad abrogare la

legislazione statale con effetto retroattivo, il che esula chiaramente

dalla potestà legislativa della Regione, la quale, anche in materia di

sua competenza, non può mai legiferare ex tunc su rapporti prima

disciplinati soltanto dalla legge statale.

Né può tale illegittima interferenza nel potere legislativo

statale trovare riparo dietro la forma dell'interpretazione autentica

di una legge regionale, sia perché non è interpretazione autentica di

una norma l'estensione della sua validità protratta all'indietro nel

tempo in cui essa non aveva vigore, sia perché comunque la vigente

Costituzione non contempla, come già lo Statuto Albertino, l'istituto

specifico dell'interpretazione autentica; dal che deriva la conseguenza

che la legge rivolta all'interpretazione di altra precedente può avere

tale effetto solo nei limiti in cui l'interpretazione che ex novo si

propone dal legislatore possa essere sopportata dalla legge vigente,

nel senso cioè che non potrà aversi modifica ex tunc della legge

anteriore ad opera della nuova ma solo sostituzione, con effetto

abrogativo, dell'una all'altra.

Per le esposte considerazioni, si conclude che la Corte voglia

dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale

impugnata, e subordinatamente dell'art. 2 di essa per violazione degli

artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana, in relazione alla

legge 4 aprile 1953, n. 261, e all'art. 8 della legge organica di

registro, nonché dell'art. 73 in relazione all'art. 25 della

Costituzione e degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione, la cui

difesa ha depositato in data 17 ottobre 1956 deduzioni con le quali ha

concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

comunque respinto.

1. - Sostiene, anzitutto, la Regione, che il ricorso è

inammissibile davanti a questa Corte, giacché le norme dello Statuto

siciliano relative all'Alta Corte per la Regione siciliana ed alla sua

competenza a giudicare sui ricorsi proposti in via principale contro le

leggi siciliane non sono state abrogate dall'art. 134 e dalle

disposizioni transitorie VII e XVI della Costituzione e traggono il

fondamento della loro attuale efficacia dall'art. 116 e dalla

disposizione transitoria XVII della Costituzione, nonché dall'art. 1

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

2. - Il ricorso è, poi, inammissibile per difetto di

legittimazione attiva, essendo stato proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal Commissario

dello Stato per la Sicilia, ma unicamente sottoscritto dal Commissario

stesso "per il Presidente del Consiglio dei Ministri". La difesa della

Regione deduce che o la impugnativa contro la legge siciliana veniva

proposta dal Commissario dello Stato ed allora doveva adirsi l'Alta

Corte ovvero veniva proposta dal Presidente del Consiglio ed allora

doveva rimanere del tutto estraneo il Commissario dello Stato, il quale

invece figura come sottoscrittore principale e munito di una

rappresentanza del Presidente del Consiglio, che nessuna norma

costituzionale o ordinaria gli attribuisce.

3. - Il ricorso è, inoltre, inammissibile per acquiescenza dello

Stato nei confronti della legislazione in materia. Lo Stato non ha

impugnato tre precedenti leggi aventi analogo oggetto. Da ciò deve

desumersi l'accettazione da parte dello Stato dell'atto o del principio

contro cui si intende ricorrere.

4. - La legge regionale approvata dall'Assemblea il 3 ottobre 1956

è confermativa di quella precedente, non impugnata, del 1 agosto 1953,

n. 44, e quindi non poteva proporsi l'impugnativa principale contro la

seconda senza che fosse contemporaneamente proposta impugnativa della

legge confermata. Posto infatti che si tratta di legge interpretativa,

la quale si limita a chiarire il significato delle norme della legge

interpretata, è evidente come la invasione di competenza statale, se

mai vi fosse, sarebbe derivata dalla legge interpretata e non già

dalla legge interpretativa.

5. - È infondato il primo motivo del ricorso in quanto si nega la

potestà legislativa della Regione in materia tributaria. L'assunto

contrasta con uno dei caratteri essenziali dell'autonomia della Regione

siciliana ed è chiaramente contraddetto dal disposto dell'art. 36

dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione il potere di

deliberare i tributi necessari al fabbisogno finanziario della

medesima, attuando un regime di separazione con l'attribuzione di

alcune imposte alla competenza esclusiva dello Stato e l'attribuzione

di altre alla competenza esclusiva della Regione.

6. - Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per due ordini

di considerazioni. In primo luogo, perché esso si riferisce non già

alla legge impugnata sì bene alla precedente legge regionale 1 agosto

1953, con la quale venne conferita la facoltà di precisare con

apposito atto aggiuntivo le operazioni in relazione alle quali la

cessione di credito era stata stipulata. Non può farsi valere in

questa sede un vizio che inficiava eventualmente la legge interpretata,

non impugnata entro i termini.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché esso

presuppone che la competenza legislativa regionale in materia

tributaria trovi il limite dei principi a cui si informa la

legislazione statale mentre, essendo stato adottato dalla Regione un

sistema di separazione e non di quotità per la ripartizione dei

tributi, la competenza tributaria della Regione stessa è esclusiva e

non complementare.

Il motivo è infondato nel merito, perché il principio enunciato

dal ricorso non costituisce un principio fondamentale della

legislazione dello Stato. Difatti la legislazione dello Stato in

materia tributaria ammette in casi determinati la regolarizzazione ai

fini fiscali di atti stipulati. Basti ricordare l'esempio offerto dalla

legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina, la

quale ha ammesso la regolarizzazione degli atti stipulati anteriormente

alla entrata in vigore della legge stessa.

7. - Il terzo motivo del ricorso è anch'esso inammissibile per le

due ragioni dedotte in ordine al motivo precedente.

Nel merito, è infondato.

a) In primo luogo non è esatto che la legge impugnata abbia

violato la precedente legge regionale. La interpretazione data con la

legge impugnata è la più aderente allo spirito della legge

precedente, la quale intendeva riferirsi a tutti gli atti stipulati

anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa e contenenti le

clausole generiche.

La legge in esame è interpretativa e non innovativa; ma del resto,

anche qualora volesse ritenersi che sia innovativa, è evidente che,

una volta riconosciuto un potere legislativo in materia, la Regione

possa modificare ed abrogare le norme da essa stessa poste.

b) La Costituzione vieta la retroattività solo limitatamente alle

leggi penali e non la vieta affatto per le leggi tributarie, specie per

quelle fra di esse che sono dirette a consentire agevolazioni a favore

dei contribuenti. D'altro lato, il carattere distintivo più saliente

della legge interpretativa è la sua retroattività, e quindi non si

vede come la Regione avrebbe potuto emanare una legge di

interpretazione autentica non retroattiva.

c) Quanto all'argomento relativo alla violazione del principio

secondo cui la legge regionale non può abrogare con effetto

retroattivo la legge statale, esso si riferirebbe, se mai, alla legge

interpretata e non alla legge di interpretazione ed è comunque

infondato, giacché una volta riconosciuto che la disciplina dei

rapporti in questione è soggetta alla legge regionale, non si vede

perché, limitatamente ad un periodo determinato, i rapporti dovrebbero

considerarsi soggetti al legislatore statale.

d) È infine inaccettabile l'affermazione contenuta nel ricorso

secondo cui l'interpretazione autentica è vietata dalla Costituzione

solo perché non espressamente prevista dal Costituente. Non solo il

legislatore statale ha fatto più volte uso del suo potere legislativo

di interpretare autenticamente le leggi precedenti, ma non esiste alcun

ostacolo costituzionale alla interpretazione autentica o ad alcune

specie della medesima.

Nella discussione orale gli avvocati hanno illustrato le deduzioni

e le conclusioni svolte negli scritti difensivi. L'Avvocato dello

Stato ha precisato che nel ricorso non si è voluta specificamente

porre la questione generale circa la legittimità costituzionale delle

leggi di interpretazione autentica, ma si è inteso piuttosto negare

tale potestà, nel caso concreto, alla Regione siciliana. Considerato in diritto :

Con sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 è stato deciso che spetta

a questa Corte la competenza a giudicare, fra l'altro, sopra le

impugnazioni proposte in via principale dal Governo dello Stato contro

le leggi regionali siciliane. A tale pronuncia ed alle ragioni che la

sorreggono basta qui far riferimento per respingere la prima eccezione

di inammissibilità proposta dalla Regione.

Anche la seconda eccezione pregiudiziale è infondata. Con la

stessa sentenza ora richiamata, la Corte ha enunciato il principio che

tutte le norme relative alla proposizione del ricorso contenute nello

Statuto siciliano restano applicabili.

Nella specie, il ricorso è stato proposto dal Presidente del

Consiglio e dal Commissario dello Stato entro il termine stabilito

dall'art. 28 dello Statuto predetto. È chiaro che, proponendo ricorso

per quanto possa occorrere, è stata prevista l'ipotesi che si è ora

verificata, che, cioè, fosse riconosciuto il principio che la

legittimazione attiva spetti al Commissario dello Stato. È ovvio che

il superfluo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri non

vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo competente.

Vero è che il ricorso è stato sottoscritto dal Commissario dello

Stato per il Presidente del Consiglio ed è anche vero che il

Commissario non ha alcuna rappresentanza del Presidente del Consiglio,

ma agisce in virtù di un potere inerente al proprio ufficio; è,

tuttavia, da rilevare che il Commissario ha sicuramente proposto

ricorso in nome proprio e che la incertezza della sottoscrizione

dell'atto non è tale da far ritenere che l'atto manchi di un requisito

formale indispensabile per il raggiungimento del suo scopo; tanto più

che l'atto è stato formato nel periodo in cui questa Corte non si era

ancora pronunciata sulla questione.

Si possono esaminare insieme le eccezioni di inammissibilità per

acquiescenza e per il carattere confermativo del provvedimento.

Non si esclude a priori che nei giudizi di legittimità

costituzionale, proposti in via principale, possano avere rilevanza

preclusioni che spiegano efficacia nei giudizi inter partes, sempre che

ciò sia compatibile con la natura peculiare del giudizio di

legittimità costituzionale delle norme giuridiche. Non si può

disconoscere che in determinati casi un giudizio si istituisca

inutiliter, in quanto la mancata impugnazione di norme precedenti renda

vana l'impugnazione di norme successive: un caso del genere si trova

nella sentenza di questa Corte n. 18 del 6 luglio 1956, con la quale

furono dichiarati inammissibili due ricorsi della Regione sarda per il

fatto che l'impugnativa investiva norme statali che avevano carattere

strettamente conseguenziale di fronte a precedenti norme non impugnate.

Ma ammettere tali possibilità non significa riconoscere che nei

giudizi di legittimità costituzionale, anche se proposti in via

principale, possano avere rilievo istituti come quelli

dell'inammissibilità del ricorso per acquiescenza e per il carattere

confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente

elaborati nella giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di specie, poi, non può ravvisarsi alcuna ragione di

inammissibilità del ricorso. Anche se resta ferma la legittimità

costituzionale della norma precedente, della quale la legge impugnata

costituirebbe interpretazione autentica, il giudizio di legittimità

della seconda legge è sempre possibile in quanto il fatto che la

Regione abbia, in virtù dei propri poteri legislativi e nei limiti di

tali poteri, emanato una certa norma, non può importare che la stessa

Regione possa emanare una norma successiva nella stessa materia,

travalicando i limiti che è sempre tenuta a rispettare. Ora, l'oggetto

del presente giudizio è questo: accertare se la legge impugnata resti

nella sfera dei poteri legislativi della Regione; e questa indagine non

può trovare ostacoli in precedenti disposizioni regionali nella stessa

materia.

Il primo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte, con la

sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, ha riconosciuto la potestà

legislativa della Regione siciliana in materia tributaria nei limiti

derivanti dal carattere concorrente che a tale potestà risulta

attribuito. Del principio posto nella sentenza ora ricordata la Corte

ha avuto occasione di fare più di una applicazione, l'ultima delle

quali è rappresentata dalla sentenza n. 42 del giorno 1 marzo 1957,

con la quale è stata dichiarata non fondata la questione sollevata con

ordinanza della Commissione provinciale delle imposte di Agrigento in

ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

regionale 1 agosto 1953, n. 44.

Passando all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, la

Corte osserva preliminarmente che non sono fondate le eccezioni di

inammissibilità proposte dalla difesa della Regione rispetto a tali

motivi. Come si è riferito nella narrativa di fatto, la Regione

contesta l'ammissibilità dei due motivi, sia perché si sarebbe dovuto

impugnare la precedente legge regionale del 1953, sia perché non

sussisterebbe un limite della potestà legislativa regionale in materia

tributaria derivante dal rispetto dei principi della legislazione

statale. Queste due ragioni di inammissibilità (senza rilevare che la

seconda attiene al merito) sono contraddette da quanto si è sopra

esposto circa l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza e per il

carattere confermativo del provvedimento e da quanto la Corte ha già

deciso in ordine ai limiti della potestà legislativa della Regione

siciliana in materia tributaria.

Nel merito i due motivi in esame sono infondati per ciò che

riguarda l'articolo primo della legge; sono fondati per quei che si

riferisce all'art. 2.

È da premettere che per definire la presente controversia non

occorre risolvere, nella loro portata di massima, alcune questioni

prospettate dalle parti circa la legittimità costituzionale delle

leggi statali e regionali di interpretazione autentica; del resto lo

stesso Avvocato dello Stato, nella discussione orale, ha riconosciuto

che tale questione, se posta in termini generali, non ha rilevanza nel

presente giudizio.

Per dimostrare la legittimità dell'articolo 1 della legge

regionale in esame, basta richiamare le considerazioni esposte da

questa Corte nella sopra citata sentenza l marzo 1957 in ordine

all'art. 2 della legge 1 agosto 1953, n. 44. La considerazione

decisiva della Corte fu tratta dalla constatazione che l'atto

aggiuntivo non poteva contenere una nuova manifestazione di volontà,

la quale modificasse comunque il contenuto dell'atto originario, quale

fu voluto dalle parti e riconosciuto, al momento della registrazione,

dagli uffici finanziari; ma era ammesso soltanto per confermare e

precisare la stipulazione precedente, eliminando unicamente i dubbi

che, dopo avvenuta la registrazione dell'atto, qualche clausola

generica potesse far sorgere sul reale contenuto di essa in difformità

di quanto fu effettivamente voluto dalle parti. In vista di tale

contenuto degli atti aggiuntivi, la Corte, anche in considerazione del

carattere contingente e, sotto alcuni aspetti, eccezionale della norma,

e dei fini specifici che essa si proponeva di raggiungere, ritenne che

la norma stessa non violasse principi generali dell'ordinamento dello

Stato né principi emergenti dalla legge di registro.

L'art. 1 della legge del 1956 ora in esame non fa altro che

consentire una ulteriore precisazione, senza spostare per niente la

situazione. Non sono permessi nuovi atti aggiuntivi; non sono concesse

nuove facilitazioni; non sono riaperti o prorogati termini al di là di

quelli fissati dalla legge regionale del 1953. La norma presuppone e

conferma rigorosamente la situazione quale era al momento in cui venne

emanata la legge del 1953. L'incertezza, che aveva spinto il

legislatore regionale ad intervenire, derivava da due cause: o perché

nella stipulazione originaria le parti non si erano chiaramente

espresse o perché nella stessa stipulazione era stata aggiunta una

clausola generica che avrebbe travolto la possibilità

dell'applicazione del beneficio fiscale. L'art. 1 della legge del 1956

nei suoi due commi contiene due disposizioni, entrambe poste in termini

disgiuntivi, al fine di chiarire che, nell'una e nell'altra ipotesi

considerata, deve valere ciò che l'atto aggiuntivo precisa e chiarisce

in rapporto alla originaria stipulazione.

Ma, si ripete, l'unico intento della norme del 1956 è quello di

ulteriormente chiarire la situazione, nel suo carattere di

contingibilità e di eccezionalità, senza consentire che assumano

rilevanza eventi nuovi. Anche l'accenno a successivi fatti concreti

("la cessione. . . ebbe efficacia") non è destinato a dare efficacia a

tali fatti, ma a trarre dai fatti stessi elementi di ulteriore

precisazione e chiarificazione della originaria stipulazione.

Quanto si è detto per dimostrare la non fondatezza delle questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame vale a

chiarire le ragioni della illegittimità dell'art. 2.

Questa disposizione sarebbe superflua se non fosse illegittima.

Difatti, interpretandolo correttamente in relazione alle precedenti

leggi regionali del 1952 e del 1953 ed all'art. 1 della stessa legge

del 1956, l'art. 2 appare inutile, giacché l'art. 1 basta a chiarire

la portata e gli effetti degli atti aggiuntivi formati ai sensi

dell'art. 2 della legge regionale del 1953. Ma l'art. 2 della legge

del 1956, riferendosi a tutti gli atti stipulati nella Regione

siciliana posteriormente al 1 luglio 1947, viene, in primo luogo, ad

allargare la piattaforma su cui poggiavano le disposizioni della legge

del 1953. Questo allargamento avrebbe potuto dar luogo ad una nuova

indagine di legittimità costituzionale, tendente a stabilire se le

stesse ragioni per le quali sono stati ritenuti non illegittimi gli

articoli 2 della legge del 1953 e 1 della legge del 1956 sorreggessero

la legittimità dell'art. 2 di questa ultima legge. Ma l'indagine è

preclusa dal fatto che l'art. 2, secondo la sua chiara dizione, non

vuole regolare soltanto situazioni disciplinate da leggi regionali,

bensì anche situazioni previste da leggi statali.

Ora, non è ammissibile che la Regione regoli con una sua norma,

avente efficacia retroattiva, situazioni già disciplinate da una legge

statale. Il potere che, entro limiti più o meno ampi, ha la Regione di

dettare nuove e diverse norme nella stessa materia già regolata da

leggi statali non può riflettersi sul passato, vessendo ovvio che la

Regione non può annullare o togliere efficacia ad atti che si sono

compiuti nell'ambito del suo territorio in base a leggi statali. Una

diversa opinione contrasterebbe con il principio ormai pacifico,

secondo cui la legge statale entra in vigore e produce tutti i suoi

effetti nell'intero territorio dello Stato. Tali effetti non possono

essere paralizzati da una legge regionale, senza violare il principio

fondamentale dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato: unità

la quale, se consente che una nuova legge regionale deroghi, sempre nei

limiti consentiti, per l'avvenire ad una precedente legge statale, non

tollera che la legge regionale si sovrapponga con effetti ex tunc ad

una legge statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) respinge l'eccezione d'incompetenza della Corte a decidere sulla

controversia;

2) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione

siciliana;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 2 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale

siciliana in data 3 ottobre 1956 recante interpretazione autentica

dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, in riferimento

agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia;

4) respinge il ricorso predetto per quanto si riferisce all'art. 1

della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

ECLI:IT:COST:1957:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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