Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal Pretore di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di

pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa

nazionale per la previdenza marinara - integrata al minimo - aveva

richiesto l'integrazione al minimo anche di un secondo trattamento di

riversibilità che percepiva dal Fondo speciale per i coltivatori

diretti, coloni e mezzadri, il Pretore di La Spezia, con ordinanza

del 23 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella

parte in cui preclude la detta integrazione.

Osserva il giudice a quo che all'ipotesi di contitolarità in

argomento non possono applicarsi le precedenti declaratorie

d'illegittimità - alle quali il Pretore si richiama - con cui questa

Corte ha sanzionato la norma impugnata, con riferimento ad altri casi

di cumulo, peraltro del tutto assimilabili concettualmente alla

fattispecie di causa. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), con riguardo all'ipotesi di preclusione dell'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale

per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri in caso di cumulo con

pensioni di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa

nazionale per la previdenza marinara.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata è stata più volte dichiarata, sotto altri

profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino

alla data del 1° ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al

minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn.

69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102

del 1982, nonché, da ultimo, sentenza n. 165 del 1992).

Anche nel caso de quo va eliminata la residua area di operatività

della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,

coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal

Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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