Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 19 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 23 aprile

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

lettera circolare della Soprintendenza archeologica e per i beni

ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia

Giulia - Ufficio staccato di Udine - n. 781/66/30 del 15 febbraio

1991 con cui è stata disposta la disapplicazione della legge

regionale 13 dicembre 1989, n. 36 ed iscritto al n. 24 del registro

conflitti 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza

archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici del Friuli- Venezia Giulia - Ufficio staccato di Udine, con

la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente

tenore: nonostante l'emanazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, "rimane l'obbligo di ottenere

il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39

e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al

Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni

rilasciate".

Secondo la ricorrente - al di là di qualsiasi questione di

legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del

1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal

decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del

1985, con analoghi provvedimenti regionali - la direttiva

interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l'effetto

di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto

amministrativo statale, di una legge regionale. Come tale, l'atto

impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente

l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli

artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia,

dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di

una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati;

b) l'art. 8 dello stesso Statuto, in quanto analogo effetto si

produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite

alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31

dello Statuto, il quale prevede che ogni legge regionale sia munita

della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l'atto

impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare la

legge regionale e di farla osservare.

2. - Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in

epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta

regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza

archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, ha

affermato che "anche con l'adozione di particolari strumenti

urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e

di sviluppo' ( ..) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla

osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la

necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni

culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate". Poiché, a

suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una

disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare

le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia

ripristinata l'integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli

artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio Statuto e sia, pertanto, annullato

l'atto impugnato.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha

pronunziato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale

dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del

1989, viene meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in

relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso

indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali

e ambientali.

La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie

competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel

mantenere ferme l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n.

1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i

beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate

"nonostante l'emanazione della Legge regionale 36/89", avrebbe

prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge con

conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella

dipendenti.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge n. 36

del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra

menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa,

dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle

competenze regionali. Il conflitto di attribuzione in esame va,

pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di

interesse della Regione ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il

ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e

ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991

della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali,

architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia,

Ufficio staccato di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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