Corte costituzionale

Sentenza n. 437/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 138legge 388/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e

17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge

finanziaria 2001), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed

Emilia-Romagna, notificati il 29 gennaio 2001, depositati in

cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritti ai nn. 15 e 16 del

registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Piemonte ed

Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ricorsi di identico tenore, entrambi notificati il

29 gennaio 2001 e depositati nella cancelleria della Corte il

2 febbraio 2001, la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna

hanno promosso questione di legittimità costituzionale

dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - Legge finanziaria 2001), là dove, nel disciplinare

l'alimentazione del Fondo regionale di protezione civile, non

mantiene l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo della

dimensione di 1.000 miliardi di lire e comporta oneri a carico dei

bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle

Regioni; questione sollevata assumendo la violazione del principio di

leale collaborazione (art. 5 della Costituzione) nonché dei principi

di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle Regioni e di

corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione

(articoli 119 e 118 della Costituzione).

In materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 108 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni sono

attribuite molteplici funzioni concernenti la predisposizione dei

programmi di previsione e prevenzione, l'attuazione di interventi

urgenti in relazione a certi eventi, la formulazione di indirizzi per

i piani provinciali di emergenza, l'attuazione degli interventi

necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita

nelle aree colpite da eventi calamitosi, lo spegnimento degli incendi

boschivi, l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Osservano le ricorrenti che, in sede di discussione sugli schemi

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - emanati ai

sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - relativi alla

individuazione e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per

l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, la

Conferenza unificata Stato-Regioni-città, nelle sedute del 16 marzo

e del 3 agosto 2000, ebbe ad esprimere parere favorevole

condizionandolo però all'impegno, confermato da parte del Governo,

di istituire un fondo nazionale di 1.000 miliardi di lire a favore

delle Regioni e degli enti locali per i compiti di protezione civile.

Le Regioni ricorrenti si dolgono che le disposizioni denunciate

disattendano quanto concordato in sede di Conferenza unificata,

giacché il fondo non è di 1.000 miliardi di lire e non è

interamente finanziato dallo Stato. È previsto infatti dal comma 16

dell'art. 138 che "il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003

da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui

versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di

ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme

delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata

dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni

e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del

concorso statale". Il comma 17, poi, stabilisce che "in sede di prima

applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al

fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme

trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo

di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione

delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge",

ossia di somme destinate alla viabilità di interesse regionale.

Lo Stato avrebbe provveduto ad istituire il Fondo per la

protezione civile, ma avrebbe previsto di contribuire ad esso solo

per una parte ridotta (rispetto all'impegno preso), ed avrebbe

accollato la maggior parte degli oneri alle stesse Regioni,

privandole delle risorse ad esse appena riconosciute in relazione

all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

Con il primo motivo le Regioni lamentano la violazione del

principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), attesa la mancata

osservanza dell'impegno concordato.

Non rileverebbe che l'impegno violato sia stato preso a livello

governativo e che la violazione di tale impegno sia, invece, opera

del legislatore, cioè di un organo statale diverso da quello che ha

assunto l'impegno, giacché tale differenza - osservano le ricorrenti

- non potrebbe condurre a non dare seguito a quanto concordato, pena

la privazione di ogni significato dei meccanismi di concertazione

istituzionale tra i soggetti titolari di competenze costituzionali.

Nei confronti delle Regioni, lo Stato-persona si presenterebbe in

veste unitaria. Una volta assunto un impegno preciso in sede

governativa, lo Stato non potrebbe poi semplicemente liberarsene

mutando l'organo con cui agisce; l'impegno preso fonderebbe una

legittima aspettativa nelle Regioni, e la sua violazione si porrebbe

in contrasto con il principio di leale collaborazione.

Le ricorrenti escludono di voler attribuire alla legge del

Parlamento un ruolo subordinato di mera ratifica di decisioni assunte

altrove, né intendono affermare una presunta intangibilità delle

posizioni espresse dalle istanze rappresentative delle Regioni,

essendo consapevoli che, nell'attuale assetto costituzionale,

l'organo rappresentativo delle Regioni non ha un ruolo costituzionale

riconosciuto, paragonabile a quello che esso ha in altri ordinamenti

di tipo federale, capace di condizionare direttamente la volontà

legislativa. Tuttavia, e soprattutto quando il Parlamento opera non

soltanto come espressione generale della volontà nazionale, ma

altresì, e più particolarmente, come espressione della volontà

dello Stato-persona in relazione agli altri soggetti dell'ordinamento

repubblicano, esso avrebbe l'onere di conformarsi al principio di

leale collaborazione, e non potrebbe limitarsi a semplicemente

ignorare e violare gli impegni assunti a nome dello Stato. Se il

Parlamento voleva discostarsi dall'accordo raggiunto a livello

governativo, avrebbe dovuto - si sostiene - raggiungere con le

Regioni un ulteriore specifico accordo sulle norme impugnate, mentre

sarebbe incostituzionale il puro e semplice mancato rispetto

dell'impegno.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del

principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria

delle Regioni e del principio di corrispondenza tra funzioni

trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 118 e 119 Cost.).

A prescindere dagli accordi intervenuti, le Regioni ritengono che

il meccanismo di costituzione del Fondo, basato sull'apporto

minoritario dello Stato e sull'apporto maggioritario delle Regioni,

sia in sé e per sé costituzionalmente illegittimo. Tale meccanismo

avrebbe infatti nella sostanza carattere coattivo. Il comma 16

dell'art. 138, condizionando il versamento del contributo statale al

versamento di una somma tripla da parte delle Regioni, in sostanza

sottrarrebbe una quota delle risorse regionali all'uso delle singole

Regioni: una sorta di "trasferimento al contrario" di cui non vi

sarebbe traccia nell'art. 119 Cost.

Quanto al comma 17 - che prevede un diverso meccanismo di

finanziamento per lo stesso triennio 2001-2003 cui si riferisce il

comma 16 -, anch'esso realizzerebbe una sottrazione coattiva di

risorse spettanti alle Regioni, poiché riduce le risorse già

assegnate per le funzioni di viabilità, in violazione del principio

di corrispondenza fra funzioni conferite e risorse da trasferire, e

senza che l'assetto delle funzioni sia in alcun modo mutato.

2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate

non fondate.

Osserva la difesa erariale che il Fondo per la protezione civile

poteva essere istituito solo per legge, e che non sarebbe

configurabile un impegno del Governo che possa vincolare il

legislatore. Il preteso "accordo" in sede di parere della Conferenza

unificata non atterrebbe, in ogni caso, al piano delle rispettive

competenze amministrative, dello Stato e delle Regioni, suscettibile

di dar luogo ad accordi in Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 2,

lettera c), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali).

In secondo luogo il Presidente del Consiglio dei ministri osserva

che la disposizione del comma 16 dell'art. 138 lascia alla

valutazione delle Regioni - attraverso l'intervento della Conferenza

dei presidenti delle regioni e delle province autonome - la loro

contribuzione al Fondo, semplicemente subordinando ad essa il

versamento del contributo statale, che è aggiuntivo rispetto alle

risorse da trasferire per le nuove funzioni. A sua volta il comma 17

si limiterebbe a ridurre non già le risorse per il normale esercizio

delle funzioni trasferite, ma le risorse per il finanziamento di un

piano straordinario di intervento previsto per gli anni 2001 e 2002.

Pertanto non sarebbero violati il principio di ragionevolezza e

quello di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse messe a

disposizione, né risulterebbe violata l'autonomia finanziaria, non

essendovi stata distrazione di somme già acquisite ai bilanci

regionali, ma ridefinizione di contributi straordinari previsti per

diverse finalità.

3. - In una memoria presentata in vista dell'udienza, le Regioni

Piemonte ed Emilia-Romagna insistono nella propria tesi, in

particolare affermando che l'accordo intervenuto in sede di

Conferenza rientrerebbe senz'altro nel concetto di coordinamento

finanziario, e dunque nella previsione di accordi promossi e sanciti

dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c),

del d.lgs. n. 281 del 1997.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, le Regioni

negano che l'alimentazione del Fondo sia facoltativa, giacché lo

stesso comma 17 dell'art. 138 definirebbe i 200 miliardi come

concorso delle Regioni al Fondo.

Non sarebbe inoltre condivisibile l'obiezione secondo cui la

riduzione delle risorse destinate alla viabilità non inciderebbe sul

normale esercizio delle funzioni amministrative. Difatti sia

l'art. 138, comma 17, che l'art. 52, comma 6, della legge n. 388 del

2000 enunciano che le somme ridotte sono quelle correlate alle

funzioni trasferite in base al d.lgs. n. 112 del 1998, e dunque alle

ordinarie funzioni in materia di viabilità, e non a presunte

funzioni "straordinarie". Del resto, la realizzazione di nuove strade

non sarebbe affatto un evento "straordinario" nell'ambito della

materia della viabilità, ma costituirebbe una delle funzioni

principali assieme alla manutenzione e alla gestione.

Dunque, per l'intero arco temporale di applicazione delle

disposizioni impugnate vi sarebbe in effetti un prelievo coattivo a

carico delle Regioni: lo Stato esplicitamente sottrarrebbe alle

Regioni una rilevante parte di quanto ad esse dato per l'esercizio

delle funzioni normali in materia di viabilità, in violazione del

principio di corrispondenza tra funzioni e risorse trasferite e degli

artt. 118 e 119 Cost.

Anche non riferendosi al periodo di cosiddetta "prima

applicazione" (che in realtà coinciderebbe con il solo periodo di

applicazione), sussisterebbe l'illegittima invasione dell'autonomia

finanziaria delle Regioni. Essa sarebbe dimostrata già dalla

qualificazione di "regionale" data al Fondo. Mentre infatti

rientrerebbe perfettamente nella logica dell' art. 119 della

Costituzione la creazione di un fondo statale per contribuire a

speciali necessità della finanza delle Regioni, la creazione di un

fondo regionale non troverebbe alcuna giustificazione. Si tratterebbe

o di un inutile trasferimento da ciascuna Regione a se stessa, o di

un trasferimento da una ad altra Regione: ma questa seconda ipotesi,

se potrebbe avere senso per un generale fondo perequativo in un

regime di accentuata autonomia regionale sul versante delle entrate,

non avrebbe nessuna logica per un fondo settoriale e nella presente

situazione di finanza regionale sostanzialmente derivata.

Infine le ricorrenti osservano che, se l'apporto regionale al

Fondo venisse configurato come facoltativo, risulterebbe ancor più

l'irrazionalità del sistema, giacché il rifiuto anche di una sola

Regione di versare la propria quota impedirebbe il funzionamento

dell'intero meccanismo del Fondo. Considerato in diritto

1. - Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna impugnano, in

riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, l'art.

138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - Legge finanziaria 2001).

La prima delle due disposizioni stabilisce, nel suo primo

periodo, che, "per finanziare gli interventi delle regioni, delle

province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare

esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui

all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - cioè

gli eventi "che per loro natura ed estensione comportano l'intervento

coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via

ordinaria" (art. 2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile"), in relazione ai quali le funzioni per l'attuazione di

interventi urgenti sono state attribuite alle Regioni dall'art. 108,

comma 1, lettera a), numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 -, "nonché

per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli

enti locali, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile ".

Stabilisce poi che "il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003

da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui

versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di

ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme

delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata

dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni

e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del

concorso statale" (secondo periodo); che le risorse sono accreditate

in un conto corrente di tesoreria centrale (terzo periodo); e che

"l'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,

d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile [ora

soppressa, e sostituita dal Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli

1, 3 e 4 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401] e con le

competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di

carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato

tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"

(quarto periodo).

Il comma 17, a sua volta, stabilisce che "in sede di prima

applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al

Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme

trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo

di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione

delle somme indicate all'articolo 52, comma 6" della stessa legge

n. 388: vale a dire delle somme in relazione alle quali le Regioni

sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di

interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il

completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti

locali ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Le ricorrenti non contestano la istituzione in sé del Fondo né

i meccanismi del suo utilizzo, ma censurano le disposizioni citate

nella parte in cui non mantengono l'impegno assunto dallo Stato di

costituire un fondo per la protezione civile di 1000 miliardi,

interamente finanziato dallo Stato medesimo, e nella parte in cui

comportano oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di

trasferimenti dallo Stato alle Regioni.

Esse lamentano, in primo luogo, che la legge abbia previsto il

Fondo con un apporto finanziario dello Stato pari a soli 100 miliardi

di lire annui, mentre il Governo, in sede di Conferenza unificata

Stato-Regioni-città, chiamata a esprimere parere sui decreti del

Presidente del Consiglio di determinazione e di ripartizione delle

risorse finanziarie da trasferire a Regioni ed enti locali in

corrispondenza alle funzioni conferite con il d.lgs. n. 112 del 1998,

si sarebbe impegnato a istituire un fondo di 1000 miliardi di lire,

s'intende a carico interamente dello Stato; e tale impegno sarebbe

stato condizionante ai fini dell'espressione del parere favorevole

della Conferenza sui decreti medesimi. L'inottemperanza all'impegno

assunto, per quanto discendente da una legge votata dal Parlamento,

violerebbe il principio di leale collaborazione e dunque l'art. 5

della Costituzione, traducendosi in un vizio di legittimità

costituzionale delle norme legislative. Il Parlamento, secondo le

ricorrenti, se voleva disattendere l'impegno assunto dal Governo

verso le Regioni a fronte delle quali lo Stato si presenterebbe in

veste unitaria avrebbe dovuto, per rispettare il principio di leale

collaborazione, raggiungere un ulteriore accordo con le Regioni.

In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che i meccanismi di

alimentazione del Fondo, previsti dalle disposizioni impugnate,

violerebbero i principi di ragionevolezza e di corrispondenza fra

funzioni trasferite e risorse messe a disposizione, e dunque gli

articoli 118 e 119 della Costituzione. Infatti tali meccanismi - sia

quello previsto dal comma 16, sia quello previsto dal comma 17, in

sede di prima applicazione ma per lo stesso triennio cui si riferisce

il comma 16, e dunque destinato in realtà a sostituire il primo -

realizzerebbero in sostanza un prelievo forzoso a carico dei bilanci

regionali. La previsione del comma 16, se intesa nel senso di un

apporto delle Regioni al Fondo di carattere meramente facoltativo,

ancorché condizionante rispetto al concorso statale, non sarebbe in

grado di funzionare, potendo essere paralizzata dal mancato concorso

anche di una sola Regione. A sua volta la previsione del comma 17,

riducendo le somme già assegnate alle Regioni per lo svolgimento

delle nuove funzioni in materia di viabilità, sottrarrebbe risorse

alla loro destinazione, e in tal modo violerebbe l'autonomia

finanziaria regionale e comprometterebbe la potestà amministrativa

delle Regioni in tema di viabilità, nonché i principi di

ragionevolezza e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse

messe a disposizione.

2. - I due ricorsi hanno identico oggetto e vanno perciò riuniti

per essere decisi con un'unica pronunzia.

3. - Le questioni non sono fondate.

La allocazione di ulteriori risorse statali per sopperire alle

esigenze di finanziamento delle attività regionali e locali di

protezione civile, e in particolare alle esigenze relative ad

interventi urgenti di competenza regionale in caso di calamità,

rappresenta una decisione politico-legislativa in sé non vincolata

dalla Costituzione, e dunque rimessa alla discrezionalità del

legislatore statale.

L'impegno, genericamente enunciato dal Governo, di istituire un

fondo nazionale di 1000 miliardi di lire per la protezione civile non

assume altro valore che quello di una manifestazione politica di

intento, che non si inserisce come elemento giuridicamente rilevante

nel procedimento legislativo, e tanto meno può costituire parametro

cui commisurare la legittimità costituzionale delle disposizioni

impugnate.

Comunque si sia svolta, dunque, la vicenda dei pareri della

Conferenza unificata, cui le ricorrenti si richiamano - e che

concernono atti della cui legittimità e del cui contenuto qui non si

discute, quali i decreti del Presidente del Consiglio che, ai sensi

dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del d.lgs.

n. 112 del 1998, hanno provveduto alla quantificazione e alla

ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle nuove

funzioni assegnate a Regioni ed enti locali in materia di protezione

civile, di cui all'art. 108 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998 -, è

escluso che quella vicenda possa rilevare ai fini dello scrutinio di

legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Parimenti irrilevante è la questione, discussa fra le parti, se

e in che modo possa parlarsi, nella specie, di un accordo tra

Governo, Regioni ed enti locali, diretto "al fine di coordinare

l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione

attività di interesse comune", ai sensi dell'art. 9, comma 2,

lettera c), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. A parte il fatto che,

nella specie, nessun accordo è stato formalmente sancito dalla

Conferenza unificata, è decisivo considerare che mancano i

presupposti per poter ritenere le determinazioni legislative

impugnate condizionate, sotto il profilo procedurale o sotto quello

sostanziale, ad accordi di tal genere. Le procedure di cooperazione o

di concertazione possono infatti rilevare ai fini dello scrutinio di

legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle

stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla

Costituzione: il che nella specie non si verifica.

Né il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni può

esser dilatato fino a trarne condizionamenti, non altrimenti

riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione e al

contenuto delle leggi.

4. - Non è fondata nemmeno la censura che le ricorrenti muovono

in relazione ai criteri stabiliti dalle disposizioni impugnate per la

alimentazione del Fondo (la contestazione non riguarda, invece, le

regole per l'utilizzo del Fondo medesimo).

Quanto al meccanismo previsto dal comma 16, secondo periodo -

concorso delle Regioni al Fondo in proporzione delle proprie entrate

come condizione per il versamento del contributo statale -, va

premesso che esso in realtà non è destinato a funzionare nel

triennio 2001-2003, cui pure esclusivamente tale periodo si

riferisce, poiché il successivo comma 17 stabilisce che "in sede di

prima applicazione", ma per lo stesso triennio 2001-2003, si applica

il diverso sistema di alimentazione del Fondo ivi previsto. Onde il

criterio del comma 16 può venire in considerazione solo se lo si

intenda, al di là della lettera della legge, come indicazione

generale da valere, a regime, anche oltre il triennio 2001-2003, e

dunque intendendo il riferimento al primo triennio, in detto comma,

come limitato ai soli elementi quantitativi (l'importo di 100

miliardi del concorso statale, la proporzione fra concorso statale e

concorso delle Regioni).

In ogni caso, la ratio della scelta legislativa, sostanzialmente

mantenuta, pur con diverso meccanismo, dal comma 17, appare chiara.

Poiché si tratta di apprestare risorse principalmente destinate a

fronteggiare emergenze derivanti da calamità, il cui verificarsi in

un'area piuttosto che in un'altra del paese è evidentemente

imprevedibile, si è inteso costituire una sorta di fondo comune,

alimentato da un lato dal concorso statale, dall'altro da tutte le

Regioni in proporzione alle rispettive capacità finanziarie, ed

utilizzabile (per finanziare gli interventi delle stesse Regioni o

degli enti locali) a favore delle Regioni in cui gli eventi si

verifichino, in relazione alle rispettive necessità: evitando così,

o riducendo, la necessità di specifici ulteriori interventi

finanziari statali in occasione di calamità, quando esse diano

luogo, nelle singole Regioni, a esigenze eccedenti le rispettive

disponibilità. Una sorta, si potrebbe dire, di fondo di solidarietà

fra Regioni (con contributo statale), i cui effetti finali, certo,

possono anche tradursi in trasferimenti di risorse da una Regione

all'altra (da quelle, per così dire, che risulteranno "contribuenti

nette" al fondo a quelle che risulteranno beneficiarie di risorse

superiori al rispettivo apporto, in dipendenza delle calamità che

esse dovranno fronteggiare), ma, appunto, nel quadro e in forza

dell'indicato criterio solidaristico.

Non è necessario discutere qui se un meccanismo redistributivo

di questo genere possa essere attuato dal legislatore statale anche

coattivamente, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento

finanziario: la impugnata disposizione del comma 16 configura infatti

il concorso regionale al Fondo solo come condizione per il versamento

della somma assegnata dallo Stato (e in ogni caso resta fermo che il

contributo finanziario delle singole Regioni al Fondo non potrebbe

che aver luogo sulla base delle procedure costituzionalmente e

statutariamente previste per ciascuna di esse, dovendo trovare

fondamento in una legge regionale). Né, d'altra parte, la eventuale

difficoltà o aleatorietà di funzionamento del meccanismo previsto,

pur potendo dar fondamento a obiezioni sul piano dell'opportunità,

può giustificare, di per sé, una censura di legittimità

costituzionale.

5. - Quanto poi alle modalità di alimentazione del Fondo, per la

parte relativa al concorso regionale, previste dal comma 17, esse

configurano bensì una riduzione dei trasferimenti finanziari

previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di

nuove funzioni in tema di viabilità, ma, ancora una volta, senza che

possa dirsi dimostrata una lesione dell'autonomia finanziaria delle

Regioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regime di finanza

"derivata" che ancora in parte caratterizza le Regioni, la semplice

circostanza della riduzione, disposta con legge statale, delle

disponibilità finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle

Regioni non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione

dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita,

se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le

esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 307 del 1983,

n. 123 del 1992, n. 370 del 1993, n. 507 del 2000, n. 337 del 2001).

Nella specie, non solo non è dimostrato che si verifichi uno

squilibrio di questo genere: ma, da un lato, la riduzione disposta

non sottrae risorse al complessivo sistema regionale, poiché il

Fondo resta nella disponibilità delle Regioni; dall'altro lato, essa

riguarda risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già

trasferite a seguito e in corrispondenza del conferimento di nuove

funzioni in materia di protezione civile (cfr. d.P.C.m. 12 settembre

2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,

umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli

enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti

amministrativi di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, in materia di protezione civile").

Si tratta, bensì, di risorse che erano destinate al

"completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti

locali" in materia di viabilità, secondo le previsioni del d.P.C.m.

12 ottobre 2000 e dell'art. 52, comma 6, della stessa legge n. 388

del 2000. Ma, in primo luogo, si tratta di risorse afferenti agli

anni successivi all'operatività delle norme di conferimento delle

funzioni (2001 e seguenti). In secondo luogo, la riduzione disposta,

di 200 miliardi annui per il triennio, riguarda somme che, per

esplicita previsione del d.P.C.m. 12 ottobre 2000, erano destinate a

finanziare non già attività correnti, ma la costruzione di nuove

strade, funzione il cui costo, evidentemente, non è legato a rigidi

parametri quantitativi predeterminati, e che non è, tra l'altro,

priva di collegamenti con quella relativa agli interventi di

emergenza destinati ad essere finanziati dal Fondo di protezione

civile; e riguarda, più specificamente, somme complessivamente

inferiori a quelle che lo stesso d.P.C.m. citato destinava al

finanziamento di un "programma straordinario" di nuova viabilità,

per il quale era previsto un apporto dello Stato di 600 miliardi per

il 2001 e di 594 miliardi per il 2002 (solo per il 2003 la riduzione

prevista incide sull'importo "base" previsto nello stesso anno come

finanziamento della costruzione di nuove strade dall'art. 52, comma

6, della legge n. 388 del 2000). Senza dire, infine, che la

previsione di detto comma 6 dell'art. 52 della legge n. 388 si

inscrive nel contesto di altre misure dirette ad apprestare ulteriori

risorse finanziarie per le funzioni trasferite, e più in generale a

favore delle Regioni (cfr., nel medesimo art. 52, i commi 5, 8, 9).

Le considerazioni ora svolte valgono anche a far ritenere non

fondata la censura di violazione del criterio di congruità fra

funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali e risorse

trasferite, in corrispondenza di massima con quelle già utilizzate

dallo Stato per lo svolgimento delle medesime funzioni (cfr. art. 7,

comma 1, della legge n. 59 del 1997; art. 7, particolarmente comma 3,

del d.lgs. n. 112 del 1998).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli

articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte ed

Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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