Corte costituzionale

Sentenza n. 437/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani) art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756

(Norme in materia di contratti agrari) e art. 1 del d.l.C.p.S. 1°

aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da De Nitto Erasmo contro Di Ianni Raffaele ed

altra, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Parma nel

procedimento civile vertente tra Bandini Aldo e Fornari Luigi ed

altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Fornari Luigi nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 3 giugno 1983 (Reg. ord. 156/84) la Corte

di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 11 della legge 23 maggio

1950, n. 253, in quanto non prevede un equo indennizzo a favore

dell'affittuario di fondo rustico per l'ipotesi della cessazione

della proroga legale del contratto d'affitto del fondo determinata

dall'esigenza del concedente di costruire sul terreno un edificio

d'abitazione.

La Corte osserva che l'art. 44 Cost. contempla, da una parte, il

processo di produzione e, dall'altra, quello di distribuzione della

ricchezza con conseguente esigenza d'un razionale sfruttamento delle

risorse economiche e dell'instaurazione d'equi rapporti sociali,

senza fissare peraltro alcuna gerarchia tra i fini (economici e

sociali) perseguiti, strettamente connessi tra loro e reciprocamente

condizionati. In tale prospettiva, la cessazione della proroga legale

dei contratti agrari per il soddisfacimento d'un apprezzabile

interesse con risvolti pubblicistici, quale la costruzione di edifici

per abitazione, può ricondursi alla finalità di razionale

sfruttamento del suolo considerata dall'art. 44 Cost. Non appare

però in armonia con questa disposizione, e in particolare con

l'esigenza di equi rapporti sociali, la cessazione del rapporto

agrario senza un'adeguata valutazione della contrapposta posizione

del conduttore. Stabilire, infatti, la cessazione della proroga

legale senz'alcun indennizzo per il coltivatore significa sacrificare

la posizione di quest'ultimo e privilegiare l'attività edilizia in

modo incompatibile con la detta finalità tutelata dalla norma

costituzionale.

La Cassazione ricorda quindi come la sent. n. 107 del 1974 della

Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima la mancata

previsione d'un equo indennizzo nel caso di cessazione della proroga

legale per radicali trasformazioni agrarie progettate dal concedente.

Tale orientamento dovrebbe essere esteso anche al caso di specie, in

quanto la diversa destinazione del fondo (costruzione edilizia

anziché trasformazione agraria) non esclude che si tratti di

situazioni sostanzialmente identiche.

Né in senso contrario può valere la successiva sent. n. 30 del

1977 che non ritenne illegittima la mancata previsione d'un

indennizzo nel caso di cessazione della proroga legale per intenzione

del concedente di coltivare direttamente il fondo, in quanto la Corte

ritenne che in tal caso l'eccezione alla proroga del contratto si

giustifica non in funzione d'un investimento di capitali nel fondo

bensì d'un ritorno della terra al proprietario (anch'egli

coltivatore diretto) sicché vengono in contrapposizione interessi

non già diversi ma omogenei per la comune attinenza all'esplicazione

d'un'attività lavorativa sul fondo.

L'ipotesi ora in esame è invece analoga a quella esaminata con la

sent. n. 107 del 1974, perché in entrambi i casi si contrappongono

interessi non omogenei e si profila un conflitto capitale-lavoro che

richiede un armonico bilanciamento per assicurare l'equità dei

rapporti sociali.

Né va dimenticata la tendenza legislativa all'attribuzione d'un

indennizzo al conduttore del fondo espropriato, tendenza che ha

trovato espressione sia in materia d'esproprio (dove è ormai regola

generale il riconoscimento d'un autonomo indennizzo a favore del

conduttore del fondo) sia nella legge di riforma dei contratti agrari

3 maggio 1982, n. 203, la quale ha sancito l'attribuzione d'un

indennizzo al conduttore (anche se non coltivatore) in tutti i casi

di risoluzione incolpevole del contratto.

In definitiva, la paritaria rilevanza degli interessi

costituzionalmente protetti dall'art. 44 Cost., l'orientamento

manifestato dalla Corte con la sent. 107 del 1974 e l'evoluzione

legislativa in tema d'esproprio e nello specifico settore dei

contratti agrari sono tutti elementi che, ponendo in risalto la

posizione del conduttore-coltivatore, esprimono l'esigenza

d'un'adeguata tutela della stessa e quindi la necessità d'un

indennizzo volto a compensare il sacrificio per la perdita del

diritto alla proroga legale in vista dell'interesse del concedente e

della collettività.

Ne deriva che l'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in

quanto non prevede alcuna forma d'indennizzo a favore del conduttore

estromesso dal fondo per la causa ivi contemplata, appare alterare

quell'equilibrio dei rapporti sociali costituzionalmente garantito

dall'art. 44 Cost. e si pone, pertanto, in contrasto con

quest'ultimo.

Sulla rilevanza la Cassazione osserva che nella specie non può

operare la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto questa

non si applica (art. 53) ai rapporti oggetto di controversia definita

con sentenza passata in giudicato, con sentenza già esecutiva o

mediante transazione ai sensi dell'art. 23 legge n. 11 del 1971:

nella specie, la sentenza d'appello oggetto del ricorso in Cassazione

è appunto esecutiva ex lege.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo il rigetto della questione e sottolineando le differenze

tra il caso di specie e quello di cui alla sent. n. 107 del 1974. In

quell'occasione, infatti, si discuteva del rilascio dell'intero

fondo, ossia della cessazione totale della proroga legale. Nella

specie, invece, la norma denunciata prevede una mera esclusione della

proroga "soltanto" per una parte del fondo pari al doppio dell'area

che dovrà occupare l'edificio d'abitazione del proprietario,

lasciando intatto il diritto del concessionario per la rimanente

parte.

Il legislatore ha quindi ritenuto preminente l'interesse del

proprietario a costruire la propria casa d'abitazione rispetto

all'interesse del concessionario a continuare a beneficiare, per

effetto della proroga legale, d'una parte ben limitata del fondo

medesimo. E tale valutazione del legislatore, nell'ambito della sua

discrezionalità, appare certamente ragionevole ed ispirata ad

evidenti ragioni sociali, nel quadro d'un saggio contemperamento

degli opposti interessi.

Inesattamente, quindi, il giudice a quo s'è richiamato alla sent.

n. 107 del 1974 in presenza, nella specie, della cessazione della

proroga legale limitatamente ad una parte del fondo che ben può

ritenersi insignificante. Né varrebbe dire che tale parte potrebbe

invece essere determinante, in quanto, in tal caso, si tratterebbe

d'un problema di fatto e cioè di scelta dell'ubicazione dell'area

sulla quale dovrebbe insistere l'erigenda casa e certo non

involgerebbe un problema di costituzionalità della norma denunciata.

2.1. - Con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. ord. n. 524/86) il

Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 14 della

legge 15 settembre 1964, n. 756 e dell'art. 1 del d.l.C.p.S. 1°

aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono la

corresponsione d'un equo indennizzo all'affittuario nei confronti del

quale venga meno la proroga per la mutata destinazione del podere da

agricola ad urbanistica.

Il Tribunale premette in fatto che nella specie il ricorrente era

affittuario d'un fondo d'ettari 11,34 di proprietà dei convenuti;

che era stato chiesto la risoluzione della proroga legale del

contratto d'affitto relativamente ad Ha 4.54,18, comprese nel piano

di fabbricazione del comune e destinate a zona residenziale

d'espansione; che il conduttore non s'era opposto al rilascio, avendo

il terreno perduto la destinazione agraria e con verbale di

conciliazione s'era impegnato a rilasciare il fondo con riserva di

chiedere l'indennizzo, che costituiva appunto l'oggetto della domanda

proposta.

Nel merito il Tribunale si limita ad osservare che le norme

impugnate, nella parte in cui non prevedono la corresponsione d'un

equo indennizzo all'affittuario nei confronti del quale venga meno la

proroga per la mutata destinazione del podere da agricola ad

urbanistica, contrastano con l'art. 44 Cost. diretto a stabilire, tra

l'altro, equi rapporti sociali, in quanto vengono ad essere

vanificati interessi legittimi dell'affittuario, che deve lasciare il

podere non per sua scelta ma perché la permanenza è divenuta

incompatibile con la realizzazione delle previsioni dello strumento

urbanistico comunale, che il proprietario intende realizzare.

La questione è poi rilevante in quanto la legge 3 maggio 1982, n.

203 è inapplicabile nella specie, essendo il rapporto d'affitto

cessato prima dell'entrata in vigore della stessa legge a seguito di

transazione giudiziale tra le parti seguita dal rilascio del fondo.

2.2. - Si è costituito dinanzi alla Corte il sig. Luigi Fornari,

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertosa, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e in

ogni caso infondata.

Osserva il Fornari che nella specie è pacifico che si tratta di

cessazione della proroga legale per avere il terreno perduto la

primitiva destinazione agraria per assumere, a seguito di

provvedimenti dell'autorità amministrativa, quella di area

fabbricabile. La domanda pertanto non è minimamente fondata sul

disposto dell'art. 1 del d.l.C.p.S 1° aprile 1947, n. 273 ove è

prevista appunto la decadenza dalla proroga in due diverse

fattispecie: a) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore

diretto, intenda coltivare direttamente il fondo (c.d. diritto di

ripresa); b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed

immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile

con la continuazione del contratto ed il cui piano sia già stato

dichiarato attuabile ed utile dall'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura.

Le norme denunciate non hanno quindi alcuna incidenza sulla

soluzione del giudizio a quo. Nel caso in esame, infatti, non si

tratta di trasformazione agraria, approvata dall'Ispettorato, ma di

perdita della qualità agricola d'un terreno per effetto d'un

provvedimento amministrativo.

Inoltre, nella specie, il rilascio del terreno e prima ancora la

risoluzione del contratto hanno avuto luogo per effetto di

conciliazione giudiziale, cosicché non può ritenersi che il

coltivatore sia stato "costretto" a cessare la coltivazione ma solo

che ha "voluto" cessarla.

Nel merito, il Fornari osserva che nessun richiamo può farsi alla

legge n. 203 del 1982, ora in vigore, perché la previsione in essa

contenuta all'art. 43 è giustificata dal porsi nell'ambito d'un

ordinamento contrattuale caratterizzato non da una proroga a tempo

indeterminato (e pertanto passibile di decadenza in qualsiasi

momento, al verificarsi di determinate ipotesi) bensì da una durata

prefissata (artt. 1, secondo comma, e 2) e tale, pertanto, da

ingenerare nell'affittuario la legittima aspettativa in tale senso e

da indurlo a fare, in vista di tale durata, programmi finanziari e

investimenti.

In ogni caso, l'art. 1° del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273, per

quanto concerne l'ipotesi sub b) è già stato dichiarato

incostituzionale (sent. n. 107 del 1974) nella parte in cui non

prevedeva l'equo indennizzo. Non si comprende quindi come possa

dichiararsene l'illegittimità per un'ipotesi di cessazione della

proroga legale da tale norma non prevista, ossia non si vede come la

Corte possa "inventare" un ipotetico capo c) che preveda la

cessazione della proroga legale per perdita della caratteristica di

"agrarietà" del terreno, per poi dichiararlo incostituzionale.

L'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, da parte sua, si

limita a prorogare "fino a nuova disposizione" i contratti già

precedentemente prorogati: non si vede, pertanto, sotto il profilo in

interesse, quale aspetto di tale semplice proroga possa violare i

principii costituzionali.

Inoltre, se si considera la diversità tra la fattispecie di

cessazione della proroga legale di cui all'art. 1, lett. b) del

d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 e quella in esame si vede come un

diverso trattamento sia pienamente giustificato e comunque rientri

nelle prerogative di scelta politica del legislatore. Infatti le

radicali trasformazioni agrarie costituiscono un atto della volontà

del concedente del tutto discrezionale, così che lo stesso sa che,

se intende darvi corso, per ottenere la liberazione del fondo deve

corrispondere un'equa indennità al coltivatore. Nella fattispecie in

esame, invece, per effetto d'un provvedimento dell'autorità

amministrativa, configurabile come factum principis, indipendente

dalla volontà del concedente, al terreno viene mutata la

destinazione da agraria ad urbanistica e questo solo fatto determina

il venir meno del contratto agrario. Il tutto quindi avviene in modo

indipendente da un'eventuale futura utilizzazione delle aree per

edificazione, circostanza questa ininfluente ai fini del venir meno

della proroga.

In sostanza, mentre nell'ipotesi già sanzionata d'illegittimità

la cessazione della proroga dipendeva dalla volontà e

dall'iniziativa del concedente, nell'ipotesi in esame essa dipende

esclusivamente dalla P.A., la quale agisce unicamente per propri fini

istituzionali. Trattasi, pertanto, di situazioni del tutto diverse.

In ogni caso non si comprende perché un provvedimento amministrativo

dovrebbe comportare a carico d'un privato, estraneo alla formazione

della volontà dell'ente, l'obbligo di provvedere all'indennizzo del

pregiudizio che ad altro soggetto privato deriva dall'impossibilità

di continuare sul fondo l'impresa agricola a seguito di tale

provvedimento. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa

sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. - L'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma (sezione delle

controversie agrarie) il 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86) va

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Il Tribunale di Parma solleva, incidentalmente, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., degli

artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1° del d.l.C.p.S. 1°

aprile 1947, n. 273 per la parte in cui non prevedono la

corresponsione d'un equo indennizzo all'affittuario nei confronti del

quale venga meno la proroga legale per la mutata destinazione del

podere da agricola ad urbanistica.

La domanda sulla quale il predetto Tribunale è stato chiamato a

giudicare non è, tuttavia, riconducibile ad una delle ipotesi di cui

all'art. 1° del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273. Quest'ultimo

articolo prevede, infatti, la decadenza dalla proroga legale in due

ipotesi del tutto diverse da quella sottoposta al vaglio del giudice

a quo; e, cioè, prevede il caso che il concedente o locatore che sia

o sia stato coltivatore diretto od i cui figli siano o siano stati

coltivatori diretti, dichiari di voler coltivare direttamente il

fondo (ipotesi individuata dal predetto articolo sub a) e quello del

concedente che voglia compiere nel fondo radicali ed immediate

trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incompatibile con la

continuazione del contratto ed il cui piano sia già stato dichiarato

attuabile ed utile dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura

(ipotesi che nel citato articolo è indicata sub b). La fattispecie

all'esame del giudice a quo attiene, invece, all'accertamento della

decadenza dalla proroga legale per avere il terreno, condotto in

affitto, perduto la primitiva destinazione agraria per assumere

quella di area fabbricabile. In entrambe le ipotesi di cui all'art. 1

del citato d.l.C.p.S. si tratta di decadenza dovuta ad una

continuazione dell'attività agraria (da parte del concedente o

locatore o per radicali ed immediate trasformazioni agrarie) mentre

nella fattispecie all'esame del giudice a quo la decadenza dalla

proroga legale attiene, si potrebbe aggiungere, all'opposto, alla

cessazione della destinazione "agraria" del fondo in contestazione.

Poiché l'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 si limita

a prorogare i contratti agrari in corso alla data d'entrata in vigore

della stessa legge; e poiché, ove s'entrasse nell'esame del merito

della controversia, dovrebbero esser riconosciuti od esclusi

indennizzi riferiti alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice

a quo, che non è per nulla riconducibile alle ipotesi di cui

all'art. 1 del d.l.C.p.S. del 1° aprile 1947; risulterebbe, in ogni

caso, irrilevante, nella specie, il riconoscere od il negare

indennizzi riferibili a fattispecie tipiche, quali quelle delineate

nel citato articolo, del tutto diverse da quella, concreta, per la

quale è stato iniziato il procedimento a quo.

Tutto ciò è confermato dal rilievo per il quale né nell'atto

introduttivo del primitivo ricorso dei concedenti, diretto ad

ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto d'affitto (ed

a seguito del quale si è verificata la conciliazione giudiziale, con

riserva dell'affittuario di chiedere l'indennizzo) né nel successivo

ricorso dell'affittuario diretto ad ottenere il pagamento, da parte

dei concedenti, dell'indennizzo in discussione, si è fatto

riferimento, secondo quanto viene riferito dall'ordinanza rimettente,

alle disposizioni impugnate in questa sede.

Non v'è dubbio, in conclusione, che dal giudice a quo sono state

censurate norme non applicabili alla specie al suo esame: ogni

decisione di merito assunta in questa sede sarebbe, pertanto,

irrilevante. La questione sollevata dal giudice a quo va, dunque,

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

3. - L'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 3 giugno 1983

(Reg. Ord. 156/84) - ritenuta inapplicabile la sopravvenuta legge 3

maggio 1982, n. 203, essendo già intervenuta, nella specie, una

sentenza esecutiva ex lege - solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella

parte in cui non prevede un equo indennizzo in favore

dell'affittuario di fondo rustico nell'ipotesi di cessazione della

proroga legale del contratto d'affitto determinata dall'esigenza del

concedente di costruire sul terreno un edificio d'abitazione.

La sollevata questione va dichiarata fondata limitatamente

all'ipotesi, sottoposta all'esame del giudice remittente, nella quale

è stato chiesto, intendendo il proprietario costruire sul fondo

"edifici di abitazione", il rilascio dell'intero fondo.

Il primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253

prevede espressamente un'ipotesi d'esenzione "parziale" dalle

proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari. Il

citato comma, infatti, recita: "Sono esenti dalle proroghe e vincoli

previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni... sui quali il

proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente

ad un'area pari al doppio di quella che dovrà occupare il

fabbricato".

E se si considera esclusivamente la fattispecie tipica di

esenzione "parziale" dalle proroghe legali d'un determinato fondo sul

quale il proprietario intenda costruire edifici d'abitazione, non è

ravvisabile contrasto, censurabile in questa sede, con l'art. 44

Cost. Né è da ritenere la predetta fattispecie analoga a quella

esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 107 del 1974, sotto il

profilo della quantità del sacrificio imposto al concessionario.

Per vero, qualche dubbio di legittimità sorge anche per l'ipotesi

tipicamente prevista dal primo comma della norma impugnata: è ben

vero, infatti, che quest'ultima prevede l'esenzione dalla proroga

legale soltanto per una parte del fondo, lasciando intatto il diritto

del concessionario per la rimanente; ma nelle ipotesi in cui, in

concreto, il doppio dell'area che dovrà occupare "il fabbricato"

s'estenda fino a ridurre la parte del fondo lasciato al

concessionario ad un'entità insignificante e tale da sostanzialmente

impedire al medesimo il raggiungimento dei fini contrattuali, la

continuazione della titolarità formale del diritto del

concessionario su di una "parte" del fondo non varrebbe ad impedire

la sostanziale vanificazione del diritto stesso.

Tuttavia, da un canto, non è in questa sede censurabile la

discrezionale scelta del legislatore, che ha ritenuto preminente

l'interesse del proprietario a costruire sul fondo "edifici

d'abitazione" rispetto all'interesse del concessionario a continuare

a beneficiare della proroga legale sull'intero fondo (e tale scelta

non è manifestamente irrazionale, tenuto conto del valore assunto

nei tempi attuali dall'esigenza di costruzioni adibibili ad

abitazione) e d'altro canto spetterà al giudice di merito stabilire

se, in concreto, il richiesto rilascio di gran parte o della massima,

quasi integrale, parte del fondo costituisca ipotesi da ritenersi

analoga a quella del chiesto rilascio dell'intero fondo, ipotesi che

si va a dichiarare costituzionalmente illegittimo.

Ed infatti, il primo comma dell'articolo impugnato, come il

giudice a quo esattamente rileva (dichiarando la rilevanza, nella

specie al suo esame, dell'ora citato comma) può esser invocato anche

nell'ipotesi di richiesta da parte del proprietario di rilascio

dell'intero fondo. Ed è da tener presente che, appunto, in prima ed

in seconda sede, nel procedimento a quo, è stato richiesto il

rilascio dell'intero fondo e che le sentenze di primo e secondo grado

hanno pronunciato il rilascio dell'intero fondo. Ed in questa ipotesi

il primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 è

violativo dell'art. 44 Cost., che espressamente prevede la

possibilità che la legge imponga obblighi e vincoli alla proprietà

terriera privata anche al fine di stabilire "equi rapporti sociali".

Ed equo contemperamento sociale di opposti interessi è appunto

quello che, mentre consente al proprietario la facoltà di richiedere

il rilascio dell'intero fondo, al fine di costruirvi "edifici

d'abitazione", riconosce al conduttore, nei casi di totale

risoluzione incolpevole del contratto agrario, tenuto conto del danno

che indubbiamente tale risoluzione arreca, e senza sua colpa, al

conduttore, un equo indennizzo.

Non può dirsi, invero, in armonia con la direttiva costituzionale,

contenuta nell'art. 44 Cost., la totale cessazione del rapporto

agrario prorogato ex art. 11 della legge 253 del 1950 senza adeguata

valutazione della contrapposta posizione del conduttore. Se è vero

che non è censurabile, in questa sede, la scelta legislativa che

privilegia l'interesse del proprietario e della collettività alla

costruzione di case d'abitazione sull'interesse del conduttore alla

continuazione del rapporto agrario, integralmente considerato, è

altresì vero che tale scelta non può non tener conto del sacrificio

che il conduttore viene a subire e non prevedere il pagamento, a

quest'ultimo, da parte del proprietario, d'un equo indennizzo:

diversamente viene violata la precitata direttiva costituzionale di

cui all'art. 44 Cost.

Esattamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte

n. 107 del 1974 al fine di rilevare l'estensibilità al caso

sottoposto al suo esame della disciplina della fattispecie sulla

quale si è pronunciata l'ora indicata sentenza. Intanto, in entrambi

i casi si tratta di "totale rilascio del fondo": ma, di più, benché

l'ipotesi all'esame del giudice a quo attenga al rilascio del fondo,

da parte del conduttore, per la costruzione, ad opera del

proprietario, di case d'abitazione mentre quella decisa dalla

precitata sentenza riguardava l'abbandono del fondo, da parte del

conduttore, per radicali trasformazioni agrarie, nell'una e

nell'altra ipotesi vi è un conflitto tra capitale e lavoro che

richiede un armonico bilanciamento al fine d'assicurare equi rapporti

sociali.

Ed è stata, appunto, questa Corte che, con la sentenza n. 30 del

1977, nel rigettare l'istanza tesa a far riconoscere come dovuto un

indennizzo nell'ipotesi di cessazione della proroga agraria in

relazione al dichiarato proposito del concedente di coltivare

direttamente il fondo, ha tenuto a differenziare quest'ultima ipotesi

(in cui si contrappongono interessi omogenei, entrambi diretti

all'esplicazione di un'attività lavorativa sul fondo) da quella

esaminata dalla sentenza n. 107 del 1974, che riguarda, invece, una

contrapposizione tra capitale e lavoro (che va armonicamente

bilanciata al fine d'assicurare equi rapporti sociali) e che è

certamente simile a quella oggi all'esame del giudice a quo.

Va, infine, sottolineato che l'evoluzione legislativa in materia,

e soprattutto la riforma dei contratti agrari introdotta con la legge

3 maggio 1982, n. 203 (che ha sancito l'attribuzione d'un indennizzo

al conduttore in tutti i casi di risoluzione incolpevole del

contratto agrario e, nell'ipotesi di destinazione edilizia del fondo,

in conformità degli strumenti urbanistici, ha anche previsto altre

provvidenze a favore del conduttore) ulteriormente confortano nel

riconoscere parzialmente viziato da illegittimità costituzionale il

primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e

1 del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 sollevata, in riferimento

all'art. 44 Cost., dal Tribunale di Parma (Sezione delle controversie

agrarie) con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte

in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo

indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero

fondo locato per costruirvi case d'abitazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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