Corte costituzionale

Sentenza n. 435/1994

Altra decisione · depositata il 20/12/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della delibera legislativa approvata il 26 maggio 1994

dall'Assemblea regionale, recante: "Recepimento della normativa

statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti

locali della Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994,

depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del

registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Commissario dello Stato per la regione siciliana, con ricorso

del 3 giugno 1994, ha impugnato, per violazione degli artt. 3, 97 e

119 della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, della delibera

legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994,

recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario

ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".

La norma impugnata prevede, per i soli Comuni fino a quindicimila

abitanti che abbiano deliberato lo stato di dissesto entro il 31

gennaio 1994, la messa in mobilità, con assegnazione ad altri Comuni

e Province della Regione, del personale risultante in esubero a

seguito della rideterminazione della pianta organica operata con la

deliberazione di dissesto, fatta salva la permanenza in servizio di

detto personale presso gli enti di appartenenza nelle more della

rideterminazione delle piante organiche, con l'assunzione da parte

della regione dei relativi oneri.

Secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto

con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della

Costituzione, per il fatto di determinare un ingiustificato

trattamento di favore nei confronti dei soli dipendenti dei Comuni

citati, rispetto ai dipendenti degli altri enti locali della Regione.

La medesima disposizione lederebbe, altresì, il principio di

buona amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, nel

disporre il mantenimento in servizio presso i comuni di appartenenza

del personale dichiarato in esubero.

Sarebbe, infine, leso il principio del coordinamento fra la

finanza statale e quella regionale, di cui all'art. 119 della

Costituzione, per effetto della assunzione a carico della regione di

un onere ingiustificato, a vantaggio di un ristretto numero di

beneficiari, in contrasto con la generale esigenza di un rigoroso

contenimento della spesa pubblica.

2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana per

sostenere l'infondatezza del ricorso.

La resistente ritiene che la norma impugnata sia conforme alla ratio della normativa statale in materia di mobilità e che la

individuazione degli enti interessati mediante il ricorso a parametri

generali ed astratti impedisca ogni disparità di trattamento tra i

diversi enti.

Sarebbe, inoltre, conforme al principio di buon andamento della

pubblica amministrazione l'aver individuato più celeri procedure di

mobilità, in relazione all'esiguo numero di dipendenti interessati

da questa normativa.

Infine, risulterebbe inammissibile la censura relativa alla

violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto i rilievi

espressi non conterrebbero elementi idonei a cogliere il livello

costituzionale delle censure.

3. - In prossimità dell'udienza, la regione siciliana ha

presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione

della materia del contendere, dal momento che, successivamente alla

proposizione del ricorso, l'art. 11 della legge regionale 29

settembre 1994, n. 34, ha disposto l'abrogazione dell'impugnato art.

1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26

maggio 1994.

4. - Va, infine, rilevato che nella Gazzetta Ufficiale della

regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994 è stata pubblicata la

legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa

statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti

locali della Sicilia), promulgata dal Presidente della regione con

omissione della disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto

abrogata dalla succitata legge regionale n. 34 del 1994. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 97

e 119 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della delibera

legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994,

recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario

ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".

In via preliminare, questa Corte deve esaminare la richiesta

avanzata dalla regione siciliana al fine di sentir dichiarare cessata

la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della norma

impugnata.

Tale richiesta deve essere accolta.

Infatti, dopo la proposizione del ricorso, il Presidente della

regione siciliana ha promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994,

n. 38, che, nel recepire la citata delibera legislativa, ha omesso la

norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 11 della legge

regionale 29 settembre 1994, n. 34.

La norma oggetto del presente giudizio non ha, pertanto, prodotto

alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né è più in grado di

produrne, essendo già stato esercitato da parte del Presidente della

regione il potere di promulgazione e non sussistendo la possibilità

di una successiva autonoma promulgazione della norma espunta.

Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte (v. da

ultimo sentenze nn. 84, 235 e 421 del 1994) deve, quindi, dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la regione

siciliana relativamente all'art. 1, secondo comma, della delibera

legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio

1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto

finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della

Sicilia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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