Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 30

aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal Pretore di Velletri - Sezione

distaccata di Anzio, nel procedimento penale a carico di Fini Andrea,

iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Andrea Fini,

il Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Anzio ha, con

ordinanza del 7 novembre 1989, sollevato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i

casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari

deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od

altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso, con almeno

ventiquattro ore di anticipo, dell'inizio delle operazioni alle

persone interessate, affinché queste possano presenziare,

eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,

all'esecuzione delle operazioni stesse.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1990.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, dovendo "ritenersi irrilevante la

circostanza relativa alla deteriorabilità o meno del prodotto

sottoposto ad analisi" - e, dunque, alla possibilità o no di

procedere in concreto ad analisi di revisione - varrebbe, nel caso di

specie, la eadem ratio decidendi dell'ordinanza n. 461 del 1988, con

la quale questa Corte ha dichiarato non fondata un'identica questione

"sull'assunto che, essendo prevista dalla norma impugnata la

procedura della revisione delle analisi da espletarsi nel rispetto

delle garanzie previste dagli artt. 390, 304-bis, 304- ter e

304-quater" del codice di procedura penale del 1930, "sono in tal

modo salvaguardati i diritti della difesa". Considerato in diritto

1. - Chiamato a pronunciarsi - nel corso di un dibattimento

instaurato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura

penale, con conseguente applicazione delle norme vigenti

anteriormente a tale momento - su una contravvenzione accertata dal

laboratorio provinciale di igiene e profilassi attraverso l'analisi

di campioni prelevati da sostanze alimentari di natura deteriorabile

(nella specie, panna pastorizzata) e, quindi, tali da non consentire

alcuna revisione, il giudice a quo ritiene di cogliere "una palese

violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della

Costituzione" nella disciplina che l'art. 1 della legge 30 aprile

1962, n. 283, dedica ai meccanismi di vigilanza relativi alla

produzione ed al commercio delle sostanze destinate

all'alimentazione.

Più precisamente, stando al dispositivo dell'ordinanza di

rimessione, ad essere investito dal dubbio di legittimità

costituzionale è l'art. 1, "nella parte in cui non prevede che,

trattandosi di prodotti deteriorabili, per i quali non è possibile

la revisione, sia dato avviso alle persone interessate con almeno

ventiquattro ore di anticipo della data e ora di effettuazione delle

analisi, onde consentirne la partecipazione alla stesse".

2. - Prima di affrontare il merito della questione, occorre

puntualizzarne l'oggetto, dal momento che l'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283, si compone di cinque commi, via via dedicati,

secondo un iter di logica progressione, al prelievo dei campioni,

agli esami ed analisi di laboratorio, ai risultati eventualmente

sfavorevoli delle analisi, alla presentazione dell'istanza di

revisione, alle vicende di quest'ultima. Di fronte ad un succedersi

così lineare di fasi, la mancata previsione dell'avviso agli

interessati del giorno e dell'ora di effettuazione dell'analisi non

può essere ascritta se non al secondo comma, concernente, appunto,

gli esami e le analisi dei campioni prelevati.

Il rinvio che, nell'ultimo periodo della motivazione, l'ordinanza

in esame opera alla "fattispecie del tutto analoga" oggetto della

sentenza n. 248 del 1983 di questa Corte "in tema di scarichi

inquinanti" - rinvio da estendersi alla simmetrica decisione n. 469

del 1988 in tema di scarichi riguardanti il bacino sfociante nella

Laguna di Venezia - consente, a sua volta, di puntualizzare che a

trovarsi in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione sarebbe quella parte del secondo comma dell'art. 1 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, ove non si prevede che, trattandosi di

prodotti deteriorabili, per i quali non è possibile la revisione,

sia dato avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi alle persone

interessate affinché queste possano presenziare, eventualmente con

l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle

operazioni stesse.

L'ulteriore richiamo alle "almeno ventiquattro ore di anticipo",

con cui, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione,

l'avviso per presenziare dovrebbe essere dato, appare, invece, sin

troppo apertamente ispirato alle prescrizioni dell'ordinanza del

Ministro della sanità 11 ottobre 1978 sui "Limiti di cariche

microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande"

- è, infatti, l'art. 4 di essa, espressamente ricordata dal giudice

a quo, ad avvalersi, in ordine a ben due incombenti (invitare

l'interessato a comunicare il nome e il recapito di un difensore di

fiducia; avvertire il difensore nominato perché possa presenziare

all'esecuzione delle analisi), delle "24 ore" come termine

rispettivamente ordinatorio ("entro 24 ore") e dilatorio ("con 24 ore

di preavviso") - per poter essere utilizzato da questa Corte

nell'eventualità di un accoglimento della questione in esame. Tanto

più che, pur non menzionato dal giudice a quo, in quanto di per sé

non immediatamente applicabile nel procedimento in corso per le

anzidette ragioni di diritto intertemporale, è ormai l'art. 223 del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

nuovo codice di procedura penale, testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a porsi, data la sua collocazione

nel suo titolo II (Norme di coordinamento), quale punto di

riferimento in tema di "analisi di campioni e garanzie per

l'interessato" da eseguire "nel corso di attività ispettive o di

vigilanza previste da leggi o decreti" speciali. E ciò con più

particolare riguardo, per quanto qui interessa, al primo comma,

dettato per le ipotesi in cui "si debba eseguire analisi di campioni

per le quali non è prevista la revisione".

3. - La questione così circoscritta è fondata.

Il rinvio al precedente rappresentato dalla declaratoria di

illegittimità contenuta nella sentenza n. 248 del 1989 di questa

Corte (e ribadita, come si è detto, dalla declaratoria di

illegittimità contenuta nella sentenza n. 469 del 1988), sia pur

relativo ad una fattispecie, come quella delle acque di scarico, del

tutto agli antipodi rispetto a quella delle sostanze destinate

all'alimentazione, risulta pienamente giustificato dalla comunanza

del requisito - rapida deteriorabilità dei campioni prelevati - che,

tanto nel caso delle acque di scarico quanto nel caso dei prodotti

alimentari non suscettibili di conservazione, rende non più

ripetibile l'analisi sulle cui risultanze di non corrispondenza ai

requisiti richiesti dalla legge l'autorità amministrativa è tenuta

a redigere la denuncia da trasmettere all'autorità giudiziaria.

La particolare efficacia probatoria riconosciuta nel sistema del

codice del 1930 alle analisi compiute dai laboratori provinciali di

igiene e profilassi o da altri laboratori autorizzati, tanto da farle

ritenere idonee a divenire fonte di convincimento del giudice penale,

ha dato luogo a non pochi interventi di questa Corte, proprio per la

necessità di verificare se a tale efficacia probatoria corrisponda

un'adeguata estrinsecazione del diritto di difesa, onde evitare il

determinarsi di pregiudizi irrimediabili senza la garanzia di un

tempestivo contraddittorio.

Come la stessa ordinanza di rimessione brevemente ricorda, appare

indispensabile distinguere a seconda che sia possibile o no la

revisione dell'analisi.

In ordine alla prima eventualità, questa Corte ha ripetutamente

ritenuto in contrasto con il diritto di difesa, nell'ambito del

codice di procedura penale del 1930, la mancata previsione

"dell'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice

di procedura penale" alle operazioni di "revisione delle analisi"

(sentenze n.149 del 1969 e n.15 del 1986; ordinanza n. 461 del 1988,

menzionata appunto dal giudice a quo), ma non anche la mancata

previsione dell'avviso concernente l'inizio delle operazioni di prima

analisi.

In ordine alla seconda eventualità, pienamente riscontrabile

nella fattispecie qui dedotta per la materiale impossibilità di una

reiterazione dell'analisi, questa Corte ha avuto modo di statuire,

proprio con i due precedenti sopra richiamati (sentenze n. 248 del

1983 e n. 469 del 1988), che il diritto di difesa deve, invece,

ritenersi compromesso dalla mancata previsione di un avviso che,

informando le persone interessate dell'inizio delle operazioni di

analisi, consenta loro di presenziare, eventualmente con l'assistenza

di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni.

Del tutto diverso il quadro relativo ai momenti del prelievo e

della campionatura. In nessun caso (v. sentenze n. 248 del 1983, n.

469 del 1988 e n. 330 del 1990) si è potuto dire violato il diritto

di difesa per la mancata previsione del preavviso relativo a tali

operazioni, essendo più che "logico che l'Autorità amministrativa,

cui compete il diritto di effettuare i campionamenti..., non abbia

l'obbligo di preavvisare... circa il momento in cui verranno

effettuate le operazioni di prelievo, per evitare che possano essere

apportate modifiche..., e di conseguenza fatte sparire le tracce di

ogni irregolarità". Quanto al diritto del titolare dell'esercizio (o

di un suo rappresentante) di presenziare al prelievo ed alla

campionatura, è stato appena chiarito (sentenza n. 330 del 1990) che

una tale presenza, lungi dall'essere esclusa, inerisce alla

fisionomia stessa dell'istituto, caratterizzato com'è dall'accesso

dell'autorità amministrativa in luoghi di pertinenza altrui.

4. - Poiché la norma qui denunciata riguarda esclusivamente

l'esecuzione delle operazioni di prima (ed unica) analisi, senza

alcun riferimento alle fasi precedenti del prelievo e della

campionatura, se ne impone la declaratoria di illegittimità:

infatti, la mancata previsione dell'avviso circa l'inizio delle

operazioni di analisi alle persone interessate, non garantendo loro

la possibilità di presenziare all'unica analisi possibile, fa sì

che l'utilizzabilità delle risultanze dell'analisi da parte del

giudice in mancanza di tale avviso violi il diritto di difesa nel

procedimento penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli

242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di

analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili,

il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro

laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle

operazioni alle persone interessate, affinché queste possano

presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,

all'esecuzione delle operazioni stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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