Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1987

Altra decisione · depositata il 03/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio

regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n.

41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei

Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16

luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo,

recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la

previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri approvata il 29

aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno

successivo.

La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle

entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali,

l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a

disposizione del presidente del Consiglio regionale per il

funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n.

853.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia

di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito

di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimità

costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una

spesa di entità indeterminata.

La Regione Abruzzo non si è costituita. Considerato in diritto Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante

Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno

1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n.

41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei

consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29

del 26 dicembre 1986, è stata revocata la legge impugnata.

Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del

1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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