Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143,

146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ricorso della

regione siciliana notificato il 29 gennaio 1996, depositato in

cancelleria il 1 febbraio 1996 ed iscritto al n. 3 del registro

ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la

regione siciliana e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 29 gennaio 1996, il presidente

della regione siciliana ha proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui - disciplinando le modalità di

pagamento (comma 143) della tassa di concessione governativa

(istituita con l'art. 36 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154)

per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. e di quella dovuta

per ciascun anno successivo, nello stabilire la decorrenza degli

effetti delle nuove disposizioni (comma 146) e nel destinare

all'erario (comma 241) le entrate previste per effetto di

disposizioni della stessa legge per concorrere alla copertura degli

oneri per il servizio del debito pubblico e per realizzare le linee

di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di

riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria -attribuisce

allo Stato anche il gettito della tassa sulla partita I.V.A., in

precedenza devoluto alla regione per la parte riscossa nel suo

territorio.

La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36 dello statuto

speciale della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

2) e dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia

finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) , che attribuisce le

entrate tributarie erariali dirette e indirette, comunque denominate,

riscosse nell'ambito del territorio regionale, alla regione

siciliana, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito

sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a

soddisfare particolari finalità, specificate dalle leggi stesse,

contingenti o continuative dello Stato.

La regione osserva che le modifiche introdotte dalle disposizioni

denunciate alla precedente normativa concernente la tassa sulla

partita I.V.A. non incrementano il flusso delle entrate, giacché

riguardano esclusivamente le modalità di versamento della tassa,

senza variare l'importo del tributo, che in precedenza è stato

sempre attribuito alla Regione.

La stessa legge n. 549 del 1995 prevede che le disposizioni in essa

contenute siano applicabili nelle regioni a statuto speciale solo in

quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le

relative norme di attuazione (art. 241). Non dovrebbe, quindi,

operare la devoluzione allo Stato dei gettito della tassa sulla

partita I.V.A., che non è nuova e non ha subito alcuna variazione

nell'importo. Tuttavia il Ministero delle finanze, con nota n.

II/4/126/96 del 15 gennaio 1996, ha stabilito che, per le operazioni

effettuate in Sicilia, le banche delegate alla riscossione della

tassa ne versino il 50% alle competenti sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato ed il restante 50% all'ufficio provinciale

della Cassa regionale siciliana. Seguendo questa interpretazione,

data dal Ministero delle finanze, la norma sarebbe, ad avviso della

regione, costituzionalmente illegittima.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata.

L'Avvocatura rileva che l'art. 3 della legge n. 549 del 1995

stabilisce, al comma 143, soltanto le modalità di versamento della

tassa per l'attribuzione della partita I.V.A. e della tassa annuale,

mentre il comma 243 fa salvi i diritti delle regioni ad autonomia

speciale derivanti dai rispettivi statuti, sicché rimarrebbe escluso

ogni sospetto di illegittimità costituzionale.

Ad avviso dell'Avvocatura, inoltre, la ripartizione al 50% tra

Stato e regione del gettito dell'imposta sarebbe già contenuta nel

decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la nuova tariffa

della tassa di concessioni governative sulla base dell'art. 10 del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359. La nuova tariffa, raddoppiando

l'importo dell'imposta, consentirebbe di riservare il 50% di essa

allo Stato, trattandosi di un importo che corrisponde all'incremento

dell'entrata. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 3

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), nella parte in cui, destinando all'erario le

entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo, per

concorrere alla copertura di oneri del debito pubblico ed al

riequilibrio del bilancio (comma 241), comprenderebbe, secondo

l'applicazione data dal Ministero delle finanze, anche il 50% delle

entrate derivanti dalla tassa di concessione governativa per la

partita I.V.A., per la quale sono stabilite nuove modalità di

pagamento (comma 143) con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996

(comma 146).

La regione siciliana ritiene che le disposizioni denunciate, se

interpretate in conformità della applicazione data dal Ministero

delle finanze, sarebbero in contrasto con l'art. 36 dello statuto

speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.

455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con

l'art. 2 delle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965,

n. 1074), che riserva alla regione siciliana tutte le entrate

tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale, ad

eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato

dalla legge specificamente destinato a finalità particolari dello

Stato. Nel caso considerato si sarebbe in presenza di una tassa non

nuova, né variata nel suo ammontare.

2. - L'art. 3 della legge n. 549 del 1995, nell'apportare modifiche

alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, tra le

quali rientra quella sulla partita I.V.A. (introdotta dall'art. 36

del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 aprile 1989, n. 154), ha inserito una clausola

generale di salvaguardia, stabilendo (comma 243) che le disposizioni

della stessa legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale

in quanto non contrastino con le norme dei rispettivi statuti e con

le relative norme di attuazione.

Rimane così preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato

di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della regione

siciliana, ma prive del carattere di novità. Se, dunque, l'importo

della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. non è

stato variato dalla legge n. 549 del 1995, il gettito di tale imposta

non può, in forza della stessa legge, essere attribuito neppure in

parte allo Stato.

La questione proposta dalla regione siciliana si risolve, pertanto,

nell'ambito interno all'interpretazione della legge denunciata, la

quale non prevede e non consente, essa stessa, l'attribuzione allo

Stato di entrate tributarie erariali in contrasto con le norme di

attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria e, dunque,

se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria, il cui

gettito sia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare

particolari finalità dello Stato.

La questione non è, dunque, fondata, essendo erroneo il

presupposto interpretativo dal quale muove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n.

549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), proposta,

in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della regione

siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,

convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed

all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia

finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), dalla regione

siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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