Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Lazio 19 gennaio 1983, n. 8 ("Istituzione del Parco

Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini"), promosso con

ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Commissario per la

liquidazione degli Usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria sul

ricorso proposto dal Comitato civico contro l'inclusione del

territorio di Camerata Nuova nel Parco Naturale dell'Appennino "Monti

Simbruini" ed altro contro la Regione Lazio - Consorzio Gestione

Parco Regionale "Monti Simbruini", iscritta al n. 291 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione del Comitato civico nonché l'atto

di intervento della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Achille Chiappetti per la Regione Lazio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 31 gennaio 1989 il Commissario per la

liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del

Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, nella parte in cui

subordina all'autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli

usi civici nel comprensorio del detto Parco.

Il giudizio a quo è stato promosso dal "Comitato civico contro

l'inclusione del territorio di Camerata Nuova nel parco naturale

dell'Appennino Monti Simbruini" e dallo stesso Comune di Camerata

Nuova per ottenere una sentenza di accertamento dell'esistenza e

della perdurante operatività degli usi civici di pascolo e di

legnatico sul territorio di tale Comune. La rilevanza dell'incidente

di costituzionalità è motivata sul riflesso che una formale

dichiarazione dell'esistenza degli usi civici dovrebbe limitarsi a

sancirne l'astratta titolarità, peraltro non contestata, senza

poterne garantire il concreto esercizio, subordinato dalla legge

impugnata ad autorizzazione regionale.

Nel merito il giudice a quo lamenta che la Regione Lazio si

sarebbe attribuita un potere di autorizzazione che lo Stato non le ha

trasferito e non poteva trasferirle perché i suoi stessi organi

(Ministro dell'agricoltura e Commissario per gli usi civici) ne erano

privi, non essendo contemplato da alcuna disposizione di legge, né

attribuito dalla Costituzione alle regioni. Invero siffatto potere è

incompatibile con un diritto soggettivo perfetto quale è il diritto

di uso civico, e in caso di denegata autorizzazione si risolve in una

espropriazione senza indennizzo. Vero è che il successivo art. 10

della citata legge regionale prevede un regolamento di attuazione che

dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, ma

il regolamento non è stato finora emanato, così che il regime

autorizzatorio provvisoriamente disposto dall'art. 8 si prolunga

indefinitamente.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il

predetto Comitato civico e il Comune di Camerata Nuova aderendo alle

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per

l'accoglimento della questione.

3. - È intervenuto il Presidente della Regione Lazio chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Inammissibile perché la causa principale, avendo per oggetto

l'accertamento dell'esistenza degli usi civici pretesi dalla

popolazione del Comune di Camerata, può essere decisa

indipendentemente dall'applicazione della norma denunciata; infondata

perché il procedimento autorizzativo, del resto previsto solo in via

transitoria, non è altro che l'esplicitazione di un limite da cui i

diritti di uso civico sono già gravati, dovendo il loro esercizio

subordinarsi alle esigenze di tutela dell'ambiente e coordinarsi con

l'interesse pubblico al godimento dei beni ecologici. Considerato in diritto

1. - Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il

Lazio ritiene contrastante con gli artt. 42, 117 e 118 della

Costituzione l'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 gennaio

1983, n. 8, istitutiva del parco naturale regionale dei Monti

Simbruini, nella parte in cui, fino all'entrata in vigore del piano

di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, subordina

ad autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici

nel comprensorio del Parco.

Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità

opposta dalla Regione Lazio. È vero che la domanda dei ricorrenti

("accertare e dichiarare che esistono e sono ancora operanti gli usi

civici di pascolo e di legnatico sul territorio del Comune di

Camerata Nuova compreso nel Parco"), presa alla lettera, può essere

decisa indipendentemente dalla sollevata questione di

costituzionalità. Ma giustamente il giudice remittente, andando

oltre la lettera, ha interpretato il petitum come rivolto a ottenere

l'accertamento non solo della titolarità degli usi civici di pascolo

e legnatico in favore della popolazione del Comune di Camerata nuova,

ma anche della non dipendenza del loro esercizio dall'autorizzazione

dell'autorità regionale. Così interpretata, la domanda non può

essere accolta se non previa dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

2. - La questione non è fondata.

La valutazione del giudice a quo, secondo cui la Regione Lazio si

sarebbe arrogata un potere che non le spetta, non essendo compreso

tra quelli trasferiti o delegati dallo Stato, né potendo esserlo

perché non spettante originariamente nemmeno a quest'ultimo, non

tiene conto dell'evoluzione dell'ordinamento in materia di usi

civici. Non solo l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431

(integrativo dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha

assoggettato a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497, le terre gravate da usi civici, attribuendo alle

regioni il potere-dovere di sottoporle a specifica normativa d'uso

per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, ma la

giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto alle regioni una

competenza concorrente con quella statale per il conseguimento delle

più ampie finalità connesse con la tutela costituzionale del

paesaggio (art. 9 Cost.), intesa nel senso lato di tutela ecologica

(cfr. sentenza n. 391 del 1989). Tale competenza legittima

l'intervento della legislazione regionale nella definizione dei modi

di godimento e dei limiti dei diritti di proprietà sui beni di

interesse ecologico per assicurarne la funzione sociale (art. 42,

secondo comma, Cost.), alla quale sono soggetti anche i demani civici

considerati sotto l'aspetto privatistico dei diritti di godimento

attribuiti ai singoli.

Pertanto l'autorizzazione prevista dalla norma impugnata rientra

nelle funzioni amministrative di "controllo sulla gestione dei

terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e

associazioni" trasferite alle regioni in materia di usi civici ai

sensi dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in

connessione con le funzioni concernenti gli interventi per la

protezione della natura, le riserve e i parchi naturali di cui

all'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

3. - Non si può dire che il limite in questione eccede l'ambito

normativo dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto "si risolve,

in caso di denegata autorizzazione, in una espropriazione de facto

senza indennizzo". Poiché è disposto da una norma transitoria "fino

all'entrata in vigore... del regolamento di attuazione" previsto

dall'art. 10, il quale "dovrà stabilire norme per l'esercizio degli

usi civici esistenti", il requisito dell'autorizzazione regionale non

incide sulla titolarità del diritto, ma opera soltanto come

strumento provvisorio di determinazione delle modalità di luogo, di

tempo e di quantità del suo esercizio, al fine di coordinarlo con

l'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente e alla

fruizione dei beni ecologici in esso compresi.

L'esclusione dell'indennizzo è giustificata per la considerazione

che trattasi di una categoria di beni "originariamente di interesse

pubblico perché naturalmente paesistici" e condizionati a

limitazioni di godimento secondo un particolare regime, "al quale

rimane del tutto estranea la materia dell'espropriazione" (cfr.

sentenze nn. 9 del 1973 e 648 del 1988). In attesa dell'emanazione di

norme regolamentari, alla quale l'autorità regionale dovrebbe

provvedere al più presto, tale regime può esplicarsi con atti

autorizzatori, soggetti al controllo del giudice, il carattere di

generalità del limite essendo assicurato anche per questa via dai

princìpi di uniformità e di imparzialità dell'azione

amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8

("Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti

Simbruini"), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della

Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici

per il Lazio, la Toscana e l'Umbria con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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