Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 6d.P.R. 915/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo

comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33

(Norme per la tutela dell'ambiente), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Vicenza

nel procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, iscritta al n.

419 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 luglio 1989 dal Pretore di Verona -

Sezione distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a

carico di Grimaldi Corrado ed altro, iscritta al n. 477 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Vicenza, nel corso del procedimento penale a

carico di Pagnoni Albano, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere

effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi

senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza del 22 febbraio

1989 (R.O. n. 419 del 1989) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione

Veneto n. 33 del 16 aprile 1985, nella parte in cui esclude la

necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d),

del d.P.R. n. 915 del 1985, per gli accumuli temporanei di rifiuti

tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di

depurazione o trattamento, "come tali soggetti solo a periodico

smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale" da emanarsi

entro un anno dalla legge.

La esclusione dell'autorizzazione sarebbe confermata nel punto

7.2.1. della circolare n. 35 della stessa Regione veneta del 4 giugno

1986 e dall'allegato n. 2 alla stessa.

1.1 - Il giudice remittente ha osservato che la fase dell'accumulo

provvisorio è in realtà lo stoccaggio provvisorio di cui al d.P.R.

n. 915 del 1982, per il quale è richiesta l'autorizzazione, sicché

la detta disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali

stabiliti dalla normativa statale (artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915 del

1982) e incide altresì sulla norma penale di cui all'art. 26 dello

stesso decreto, onde la violazione degli artt. 117 e 25 della

Costituzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Veneto, il quale ha osservato che la fase della

momentanea detenzione dei rifiuti è estranea alla sequenza delle

fasi per le quali l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 richiede

l'autorizzazione regionale; che essa non può confondersi con lo

stoccaggio provvisorio, che presuppone l'accumulo del materiale in un

apposito sito, si colloca dopo la fase della raccolta e del trasporto

e si traduce in una operazione anche spazialmente effettuata al di

fuori delle aziende produttrici, secondo quanto risulta altresì

dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale

di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982.

Ha anche rilevato che la norma statale pone solo dei principi

generali in tema di rifiuti e non contiene una dettagliata

regolamentazione delle forme gestionali di essa, anche perché

altrimenti risulterebbe lesa la sfera dell'autonomia regionale, posto

che lo smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza regionale,

essendo ricompreso nella materia dell'urbanistica e dei lavori

pubblici (art. 117 della Costituzione).

3. - Anche il Pretore di Verona, sede distaccata di Caprino

Veronese, nel corso del procedimento penale a carico di Grimaldi

Corrado e Giardi Italo Mario, imputati del reato di cui agli artt.

110 del codice penale e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 per aver

tenuto, senza autorizzazione, in stoccaggio provvisorio, presso lo

stabilimento cui erano addetti, rifiuti tossico-nocivi provenienti da

lavorazioni industriali, con ordinanza del 22 luglio 1989 (R.O. n.

477 del 1989), ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione

Veneto n. 33 del 1985 in riferimento agli artt. 116 (recte: 117) e 25

della Costituzione.

Ha rilevato anzitutto la impossibilità di distinguere l'accumulo

temporaneo dallo stoccaggio provvisorio, e ha poi osservato che non

può ravvisarsi differenza fra l'ipotesi in cui lo stoccaggio avvenga

nello stabilimento e quella in cui si effettui presso terzi ed

inoltre che, essendo previste dalla legge statale sanzioni penali in

caso di mancanza di autorizzazione, la disposizione regionale che non

richiede l'autorizzazione interferisce con la disciplina

sanzionatoria ed esorbita dai limiti della competenza regionale

(sentenze della Corte costituzionale nn. 79 del 1977, 179 del 1986,

370 del 1989).

3.1 - Nel giudizio non si sono costituite parti né vi sono stati

interventi.

4. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, siccome propongono identica questione, possono

essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti ragioni di

connessione.

1.1 - La questione è fondata.

La disposizione regionale censurata esonera dall'obbligo

dell'autorizzazione, imposto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1985

e sanzionato penalmente dall'art. 26 dello stesso d.P.R., l'accumulo

temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso lo stabilimento che li

produce o presso terzi e lo assoggetta solo a periodico smaltimento

secondo le direttive della Giunta regionale nel presupposto che esso

sia una fase diversa dallo stoccaggio provvisorio per cui è

richiesta la predetta autorizzazione.

I giudici remittenti, interpretando le disposizioni in esame,

hanno escluso la sussistenza della differenza tra le due fasi e hanno

ricompreso anche l'accumulo temporaneo nello stoccaggio provvisorio.

Conseguentemente, per effetto della compiuta interpretazione, la

disposizione regionale censurata viola i precetti degli artt. 117 e

25 della Costituzione, secondo quanto già ritenuto da questa Corte

(sentenza n. 370 del 1989).

Si ribadisce che entro il sistema di scelte sanzionatorie non

possono introdursi arbitrarie distinzioni, perché si sconvolgerebbe

la complessiva logica della legge, diretta ad attuare direttive

C.E.E. con uniformi trattamenti in tutto il territorio nazionale

(cfr. anche sentenza n. 179 del 1976).

La potestà legislativa regionale "è destinata a cedere

all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità

ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il

territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i

risvolti penali del problema ed aventi comunque lo spessore di leggi

attuative di obblighi contratti in sede comunitaria" (sent. n. 370

del 1989).

Inoltre, va riaffermato (sent. n. 79 del 1977) che la fonte del

potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le

Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare

con proprie leggi le pene previste in una data materia. Non possono,

cioè, interferire negativamente con le norme penali statali

disciplinando e considerando lecita un'attività che invece

l'ordinamento statale sanziona penalmente.

Pertanto, la disposizione impugnata deve essere ritenuta

costituzionalmente illegittima perché contrasta con le disposizioni

degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, producendo anche una non consentita differenziazione della

disciplina penale statale della fattispecie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la illegittimità costituzionale

dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16

aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte

in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli

artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi

presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o

trattamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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