Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.

4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, promosso con ordinanza

emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore di Galatina nel procedimento

civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A. Fedelcementi, iscritta al

n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella controversia, introdotta da Mariano Michele con ricorso 11

giugno 1975, proposto contro la s.p.a. Fedelcementi ed avente per

oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni

arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la

prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt.

2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina,

dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla

Fedelcementi non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul

fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la

prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955,

n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato

non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976,

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del

5 gennaio 1977 (ord. 684/1976). Considerato in diritto :

Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la

convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,

limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del

diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per

effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora

costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di

lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966

e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.

Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica

conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta

e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via

dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n.

2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la

sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della

parziale incostituzionalità delle norme impugnate.

È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò

che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione

di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza

rassegnata nella sentenza 63/1966.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal

pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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