Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 19 novembre

1952, n. 2047 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 25

maggio 1972 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra

D'Autilia Alberto e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la

riforma fondiaria, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20

dicembre 1972.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso da D'Autilia Alberto, procuratore

generale di Di Loreto Ottavio ed altri, aventi causa da Di Loreto

Biagio, contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma

fondiaria, tendente ad ottenere il risarcimento del preteso danno

derivante ad essi esponenti dall'essere stati espropriati, con d.P.R.

19 novembre 1952, n. 2047, di terreni in più del dovuto e valutabili

in lire 4.486,04 in termini di reddito dominicale e, in termini di

superficie, in ha. 19.50.45 di pascolo di I classe, ovvero in ha.

11.50.26 di seminato di II classe, il tribunale di Bari ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto

presidenziale, per eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione dell'art.

76 della Costituzione.

Nell'ordinanza il tribunale ha dato atto che l'eccesso di scorporo

sarebbe avvenuto per un errore nella determinazione della superficie

espropriabile derivante dall'inclusione, nel computo relativo, della

particella 46 del foglio di mappa 70 in agro di Ascoli Satriano,

appartenente invece alla ditta Di Loreto Giovanni fu Valerio, e che

l'errore sarebbe stato riconosciuto espressamente dallo stesso Ente in

corso di causa. Ritenuta pertanto pregiudiziale la verifica della

conseguente illegittimità, ha rimesso gli atti a questa Corte per il

giudizio di competenza.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 20 dicembre 1972.

Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito l'Ente di

riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato le proprie deduzioni, con cui ribadisce la necessità

della pronunzia della Corte, vertendosi in materia di eccesso di

scorporo riconosciuto dall'Ente espropriante.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte statuisca secondo

giustizia sulla sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - L'illegittimità del decreto 19 novembre 1952, n. 2047, viene

prospettata in considerazione del fatto, risultante dall'ordinanza di

rinvio ed esplicitamente ammesso dalla difesa dell'Ente, che il detto

provvedimento è stato emanato tenendo presente, ai fini della

determinazione della superficie da espropriare a carico di Di Loreto

Ottavio ed altri, una particella di terreno appartenente invece a Di

Loreto Giovanni fu Valerio.

Da tale erronea inclusione, secondo l'ordinanza, è altresì

derivato un eccesso di espropriazione in danno del nominato Di Loreto

Ottavio ed altri espropriati.

2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo scorporo

previsto e disciplinato dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, doveva

effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del

vero proprietario del terreno (sentenze del 26 febbraio 1959, n. 8, del

18 novembre 1959, n. 57, del 1 marzo 1961, n. 7, del 16 marzo 1961, n.

12) e pertanto la espropriazione ora in esame avrebbe dovuto

effettuarsi solo con riguardo alle particelle di terreno appartenenti

al Di Loreto ed agli altri soggetti indicati nel decreto di esproprio

impugnato. Tale provvedimento, pertanto, ha certamente esorbitato dai

limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e va

conseguentemente dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 76

e 77 della Costituzione. Ciò fermo restando che, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, competono al giudice di merito

eventuali ulteriori accertamenti circa la situazione di fatto

concernente la reale consistenza della proprietà alla data del 15

novembre 1949, e la relativa incidenza sulla misura

dell'espropriazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del d.PR. 19 novembre

1952, n. 2047, in quanto abbia compreso nell'espropriazione una

particella non appartenente agli espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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