Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, nn. 1398 e 1400, promosso

con ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dalla Corte di appello di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Garone Clara e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 185 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Garone Clara e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

udito l'avv. Celso Tabet, per Garone Clara.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 14 novembre 1962, la signora

Clara Garone conveniva in giudizio l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, chiedendo che, dopo che fosse stato esperito il

giudizio di legittimità costituzionale di cui si riservava di avanzare

richiesta, l'Ente venisse condannato alla restituzione di terreni

espropriati nei suoi confronti, siti in Castiglione Val di Cesine e

Pomarance, o quanto meno al risarcimento del danni conseguenti

all'espropriazione disposta con i decreti presidenziali 6 settembre

1952, nn. 1398 e 1400, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento

ordinario n. 265 del 15 novembre 1952, e ciò perché detti suoi

terreni non erano - a suo dire - soggetti ad esproprio ai fini della

riforma fondiaria e vi erano soggetti in misura minore.

Deduceva la Garone che i due decreti, emessi in forza della delega

contenuta nella legge 21 ottobre 1950, n. 841, dovevano ritenersi

incostituzionali, perché si erano nell'emanarli disattesi i criteri

fissati dall'art. 4 di quella legge - e quindi violati gli artt. 76 e

77 della Costituzione - in quanto si era rilevata la consistenza della

proprietà soggetta a scorporo, non alla data del 15 novembre 1949 e

col reddito dominicale al 15 gennaio 1943, così come prescrive il

citato articolo 4, ma ad una data diversa; e ciò per essersi

utilizzati per il rilievo della consistenza i dati del nuovo catasto

entrato in vigore il 1 settembre 1951.

L'Ente Maremma, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta

30 gennaio 1963, pur ammettendo che i dati relativi ai terreni

espropriati erano stati desunti dal nuovo anziché dal vecchio catasto,

vigente alla data indicata nella legge, negava che i terreni fossero

stati espropriati in misura maggiore del dovuto e concludeva per

l'inammissibilità della domanda di restituzione di essi e

l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale.

Comparse le parti davanti il Presidente istruttore, questi, dopo

lungo dibattito, ammetteva su richiesta del convenuto, una consulenza

tecnica e, nel commettere al consulente il compito di accertare se la

proprietà Garone fosse o no soggetta a scorporo ed in quale misura,

gli dava disposizioni di procedere al rilievo della consistenza alla

data del 15 novembre 1949 e col reddito dominicale al 1 gennaio 1943 ma

adottando tre diversi tipi di calcolo da effettuarsi:

- il primo, con i dati del vecchio catasto e l'esclusione del

terreni classificati come boschi o incolti produttivi;

- il secondo, con i dati del nuovo catasto per estensione, qualità

di cultura e classe di produttività, escludendo i terreni in esso

classificati come boschi o incolti produttivi;

- il terzo, con gli stessi dati del nuovo catasto, ma escludendo

dal calcolo oltre i boschi e gli incolti produttivi, anche quei terreni

che così avrebbero dovuto essere classificati, per il reddito o altre

caratteristiche, ma che non lo erano stati perché il vecchio catasto

ignorava la seconda di dette classifiche.

Il consulente rispondeva ai tre quesiti accertando che, con i dati

del vecchio catasto vi era eccedenza di esproprio, per circa un quarto

in più; con quelli del nuovo vi era difetto per circa un terzo in

meno; e con quelli del nuovo, ma con la esclusione del terreni di cui

alla terza ipotesi, vi era eccedenza per circa tre quarti in più.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza 5 - 23 aprile 1965, superando

per irrilevanza la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale,

rigettava nel merito la domanda della Garone, perché accettava le

risultanze del secondo tipo di calcolo, e riteneva in conseguenza che

vi fosse difetto e non eccedenza di espropriazione. E per giungere a

tale risultato superava l'eccezione mossa dalla difesa dell'attrice, -

la quale sosteneva che del dati del nuovo catasto, non ancora

pubblicati alla data del 15 novembre 1949 cui si riferisce la legge,

non si poteva tener calcolo, almeno quanto alla qualità di cultura e

classe di produttività del terreni, senza invadere il campo di

accertamento riservato all'autorità amministrativa - affermando che

nel caso si trattava soltanto di utilizzare dati, anche se non ancora

pubblicati, ma certamente già elaborati dalla competente autorità

all'epoca cui si riferisce la legge.

Appellava contro questa sentenza la Garone con atto 22 giugno 1965,

col quale riproponeva le sue anteriori richieste, e la Corte di appello

di Firenze, con ordinanza 3 giugno 1966, sospendeva il giudizio e

rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per decidere la questione

relativa alla legittimità degli impugnati decreti presidenziali,

affermando quanto alla non manifesta infondatezza, che non vi era

contrasto fra le parti, e quanto alla rilevanza, che la questione

stessa era anche influente ai fini della decisione della controversia,

potendosi conoscere del merito solo dopo che tale questione fosse stata

risolta.

L'ordinanza, debitamente notificata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29 ottobre 1966. Con atto depositato in

data 18 novembre 1966 si costituiva in giudizio avanti la Corte la

signora Clara Garone con gli avvocati Angiolo Adorni Braccesi e Celso

Tabet, i quali hanno concluso per la dichiarazione di illegittimità

dei decreti presidenziali 6 settembre 1952, nn. 1398 e 1400.

Con atto depositato pure il 18 novembre detto si costituiva in

giudizio l'Ente Maremma con l'avv. prof. Guido Astuti, il quale

concludeva in via principale per la non rilevanza e infondatezza della

questione costituzionale e, in via subordinata, per la dichiarazione di

incostituzionalità dei decreti, ma con la consueta formula usata nei

casi di illegittimità parziale e facendo salvi gli ulteriori

accertamenti da compiersi dal giudice ordinario.

La difesa della Garone, in data 8 marzo c.a. depositava anche una

memoria aggiunta.

In tutti i loro scritti le parti ripetevano gli argomenti già

ampiamente svolti nelle due fasi di merito. Considerato in diritto :

La Corte di appello di Firenze, quanto alla questione di

costituzionalità sollevata dalla difesa dell'attrice, ha fatto proprio

il punto di vista del Tribunale di Pisa circa la sua non manifesta

infondatezza, ma ha dissentito dalla opinione espressa, che ne

escludeva la rilevanza, ritenendo che essa sia invece anche influente

ai fini della decisione della controversia, a potendosi conoscere del

merito di questa solo dopo che la questione stessa sarà stata

risolta".

Tale motivazione dell'ordinanza di rimessione, invero alquanto

sobria sul punto della rilevanza, deve ritenersi sufficiente ai fini

della introduzione del presente giudizio di legittimità

costituzionale, ove si integri con il passo anteriore nel quale la

Corte di appello, dopo aver precisato che il Tribunale era pervenuto

alla conclusione di negare che vi fosse stato nel caso eccesso di

espropriazione, utilizzando a tale scopo i dati del nuovo catasto, pone

in rilievo come esso avesse inoltre ritenuto "che sia consentito al

giudice ordinario la determinazione del reddito dominicale imponibile

alla data del 1 gennaio 1943 ai fondi aventi, in base ai nuovi

accertamenti, una consistenza diversa da quella risultante dal vecchio

catasto".

In tale rinvio è implicito, ma evidente, un giudizio negativo

sulla legittimità dell'operato del Tribunale.

A tal riguardo questa Corte, come risulta da sue numerose sentenze

- fra cui le 97 e 99 del 1966 - ha ritenuto che la consistenza del

terreni soggetti a scorporo dev'essere quella reale, e non già quella

che appare dai dati catastali vigenti all'epoca cui si riferisce la

legge, ed ha aggiunto che, per compiere i relativi accertamenti,

possono essere utilizzati anche i dati del nuovo catasto a quell'epoca

non ancora vigente; ma ha sempre costantemente escluso - vedi da ultimo

sentenza 133 del 1967 - che quei dati possono essere presi in

considerazione al fine di rilevare mutamenti riguardanti la classe dei

terreni e ancor più le valutazioni di estimo catastale.

Non può quindi il giudice ordinario, direttamente o a mezzo di

consulente tecnico, oltre che desumere dal nuovo catasto i dati di

estensione, utilizzabili certamente, perché più precisi ed incidenti

su elementi immutabili nel tempo, rilevare anche le variazioni di

culture e riportarle all'anteriorità, compiendo una equiparazione di

voci e di tariffe, resa necessaria dalla difformità di esse tra il

vecchio e il nuovo catasto (sentenze 133 del 1967 e 28, 84, 98, 99 del

1966).

È ovvio che tutto ciò costituisce attività il cui compimento le

parti, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 6 della

stessa legge 21 ottobre 1950, n. 841, avevano la possibilità di

sollecitare con apposito ricorso alla Commissione censuaria centrale,

ma che al giudice ordinario non è consentito di compiere.

Ora, tornando al caso in esame, deve rilevarsi che la Corte di

appello di Firenze, se, informandosi a tali principi, ha disapprovato

l'operato del Tribunale ed ha, col giudizio espresso sulla rilevanza,

mostrato di ritenere che l'espropriazione subita dalla Garone debba

considerarsi eccedente sulla quantità consentita, non ha rinnovato

l'esame di merito, sì che allo stato non può dirsi quello che finirà

per essere accertato su tale eccedenza dal giudice competente. La

quantità del terreni da espropriare rimane pertanto condizionata ai

definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

Ritenuto ciò, ovvio appare che i decreti presidenziali di

espropriazione di che trattasi debbano essere dichiarati

incostituzionali. Essi infatti, avendo utilizzato, per determinare la

consistenza della proprietà esproprianda, i dati del nuovo catasto

entrato in vigore il 1 settembre 1951, per quanto riguarda, non

soltanto l'estensione, ma anche la qualità di cultura e la classe di

produttività del terreni, non si sono riferiti alla consistenza di

quella proprietà alla data del 15 novembre 1949, come prescritto dalla

legge 841.

E, disapplicando i principi e i criteri della legge delegante quei

decreti hanno violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre

1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400, in quanto, per la

formazione del piano di espropriazione, si è in essi tenuto conto del

dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente

al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori

accertamenti, che vi è stato eccesso di espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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