Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del T.U.

16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, promosso con

ordinanza emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio provinciale di Bari -

su ricorso di La Tegola Antonio Michele ed altri, iscritta al n. 32 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il signor La Tegola Antonio Michele ed altri, con ricorso al

Consiglio provinciale di Bari, chiesero che si dichiarasse nulla la

votazione effettuata in alcune sezioni, ai sensi dell'art. 53 del T.U.

16 maggio 1960, n. 570 (contenente norme per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Tale

disposizione, applicabile anche alle elezioni del Consiglio provinciale

in base all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122,

nel secondo comma prescrive, tra l'altro, che "le liste, prima che si

inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della

votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due

scrutatori".

Il Consiglio provinciale di Bari, con ordinanza 4 febbraio 1961, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della

disposizione sopra ricordata per violazione dell'art. 48, secondo

comma, della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini della

decisione dei ricorsi e non manifestamente infondata.

Nella deliberazione si osserva che il contrasto con il ricordato

precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che, nel caso di

annullamento della votazione per mancata vidimazione delle liste

elettorali, l'espressione del voto, da parte di un gruppo di elettori,

pur essendosi effettuata secondo le prescrizioni del secondo comma

dell'art. 48 della Costituzione, resterebbe priva di efficacia,

violandosi il principio dell'eguaglianza del voto. Principio che

dovrebbe trovare applicazione non soltanto per quanto attiene al

diritto di voto, ma, altresì, per ciò che concerne gli effetti

concreti che necessariamente si ricollegano all'esercizio del diritto

stesso.

Nella deliberazione si ricorda, altresì, che la nullità comminata

dall'art. 53, non trova riscontro, in ossequio, a quanto si assume,

all'art. 48 della Costituzione, nell'art. 47, n. 2, del T.U. 5

febbraio 1948, n. 26 (circa la elezione della Camera dei Deputati), nel

quale è riprodotta la disposizione del citato art. 53, nella parte in

cui dispone l'obbligo della vidimazione delle liste da parte del

presidente e di due scrutatori, ma non è riprodotta la sanzione.

La deliberazione, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1961, n. 83.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato le deduzioni l'11 marzo 1961, concludendo perché

si dichiari infondata la questione di costituzionalità prospettata nel

senso anzidetto.

L'Avvocatuta dello Stato osserva, in linea generale, che le

disposizioni che comminano nullità per inosservanza di norme dettate

per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, non potrebbero

ritenersi in contrasto con i precetti contenuti nell'art. 48 della

Costituzione, poiché, invece, sono, appunto, intese a garantire in

concreto l'attuazione dei precetti stessi, cioè la genuinità del voto

e, quindi, la manifestazione di volontà del corpo elettorale.

D'altra parte, secondo la difesa dello Stato, il principio

dell'eguaglianza del voto, sancito dal predetto articolo, si

concreterebbe nell'assicurare agli elettori una situazione di perfetta

eguaglianza per quanto attiene all'espressione del voto, ponendo cioè

ciascuno di essi nella condizione di contribuire, con pari efficacia,

alla formazione degli organi elettivi, ed escludendo, quindi, ogni

possibilità di voto plurimo o voto multiplo in dipendenza di

situazioni particolari dei titolari del diritto di voto. Ma non

assicurerebbe, altresì, che la manifestazione di volontà espressa col

voto, possa conseguire un risultato finale concreto eguale per tutti

gli elettori.

Ma se anche, prosegue l'Avvocatura, si volesse accettare la tesi

contraria, neppure in tale ipotesi si potrebbe ritenere violato il

precetto costituzionale, in quanto la sanzione della nullità della

votazione contenuta nell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

sarebbe temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e 79 dello stesso

T.U., le quali prevedono, tra l'altro, la rinnovazione delle elezioni

in quelle sezioni nelle quali sia stata annullata la votazione, qualora

il voto degli elettori iscritti in queste sezioni influisca

sull'elezione di alcuno degli eletti o sul risultato complessivo delle

elezioni.

A tal proposito la difesa dello Stato fa, infine, notare,

relativamente ad un rilievo fatto durante la discussione dei ricorsi

davanti al Consiglio provinciale di Bari, che dal principio

dell'eguaglianza del voto non deriverebbe come conseguenza necessaria

anche il diritto degli elettori di esprimere la loro volontà

contemporaneamente. Considerato in diritto :

1. - Nell'attuale controversia l'Avvocatura dello Stato non accenna

all'ammissibilità o meno, in questa sede, della questione di

costituzionalità sollevata nella deliberazione del Consiglio

provinciale di Bari, a seconda che si ritenga o si escluda il carattere

giurisdizionale della deliberazione stessa. Trattandosi di eccezione

che può essere esaminata anche di ufficio, in quanto attiene alla

competenza di questa Corte, tale carattere, per le stesse ragioni

esposte nella sentenza di pari data n. 42, alle quali si fa qui

riferimento, deve essere affermato, anche riguardo alle deliberazioni

dei Consigli provinciali, che decidono, in prima sede, i ricorsi contro

le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti

all'eleggibilità o alle operazioni elettorali. Ciò in base all'art. 2

della legge 18 maggio 1951, n. 328 (sulle attribuzioni e sul

funzionamento delle amministrazioni provinciali), che richiama

espressamente gli artt. 53 e 54 del decreto legislativo 7 gennaio 1946,

n. 1, che disciplinavano i ricorsi davanti ai Consigli comunali.

2. - Nel merito la questione è infondata.

Come si è in precedenza accennato, essa riguarda la disposizione

dell'art. 53, secondo comma, del Testo unico del 16 maggio 1960, n. 570

(applicabile anche alle elezioni provinciali, in base all'art. 8,

secondo comma, della legge 8 maggio 1951, n. 122) nella parte in cui

commina la nullità della votazione, qualora le liste, dopo la chiusura

di essa e prima che si inizi lo spoglio dei voti, non siano state

vidimate in ciascun foglio dal presidente del seggio e da due

scrutatori. La sanzione di nullità, come si desume dalla deliberazione

del Consiglio provinciale, sarebbe in contrasto col secondo comma

dell'art. 48 della Costituzione, in quanto, nel caso dell'annullamento

della votazione, verrebbe meno l'efficacia concreta del voto e, in

conseguenza, sarebbe violato il principio dell'eguaglianza stabilito

dalla norma costituzionale.

È da obiettare, peraltro, come pure sostiene l'Avvocatura dello

Stato, che l'esigenza sancita dall'art. 48 della Costituzione, che il

voto, oltre che personale e segreto, deve essere anche eguale, riflette

l'espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini addivengono

in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto

multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione

elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla

formazione degli organi elettivi dell'amministrazione locale. Ma,

contrariamente a quanto si rileva nella deliberazione del Consiglio

provinciale, il principio dell'eguaglianza non si estende, altresì, al

risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore.

Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il

legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo,

ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione

alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari.

Posto ciò, non si possono fondatamente ritenere in contrasto con

l'anzidetta norma della Costituzione, le disposizioni della legge

ordinaria che, in casi eccezionali, comminano la nullità della

votazione, facendo venir meno l'efficacia di un certo numero di voti.

Questa sanzione è, infatti, indubbiamente determinata dalla

necessità, rispetto al sistema elettorale adottato, di assicurare,

quanto più è possibile, mediante la rigorosa osservanza delle

disposizioni della legge, la regolarità delle relative operazioni e,

di riflesso, la libertà e genuinità del voto, che pure rientrano

nell'ambito del precetto costituzionale. Gli effetti della nullità,

del resto, non essendovi alcuna norma che imponga agli elettori di

esprimere il voto nello stesso tempo, risulta temperata dalle

disposizioni degli artt. 77 e 79 del citato T.U., le quali stabiliscono

la rinnovazione anche parziale della elezione, qualora il voto degli

elettori, riguardo alla votazione annullata, possa influire sul

risultato elettorale. È vero, come si rileva nella deliberazione del

Consiglio provinciale, che la legge per le elezioni politiche (T.U. del

30 marzo 1957, n. 361, art. 67), pur stabilendo l'obbligo della

vidimazione delle liste da parte del presidente e di due scrutatori,

non prevede espressamente, nel caso di inosservanza, la sanzione di

nullità comminata per le elezioni comunali. Da ciò, tuttavia, non si

può trarre argomento per ritenere che la sanzione di nullità,

contenuta nella disposizione impugnata, sia in contrasto col precetto

costituzionale. Si tratta, infatti, di un sistema diverso adottato, a

questo riguardo, per le elezioni politiche, circa le quali le eventuali

nullità delle operazioni elettorali non sono espressamente stabilite

dalla legge, ma sono deferite al giudizio del Parlamento. A questo,

infatti, in base all'art. 87 del ricordato T.U. del 1957 (applicabile

anche alle elezioni per il Senato) non soltanto è riservata la

convalida della elezione dei propri componenti ma anche il giudizio

definitivo sulle contestazioni, le proteste e in generale su tutti i

reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o

all'ufficio centrale. E si aggiunge, altresì, che i voti delle sezioni

le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Consiglio

provinciale di Bari con deliberazione del 4 febbraio 1961, sulla

legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma 5 del T.U. del

16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la elezione delle

amministrazioni comunali), nella parte in cui commina la nullità per

la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente

del seggio e di due scrutatori, in riferimento all'art. 48, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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