Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1959

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1959 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 19 aprile

1958, n. 536, recante modifiche alla circoscrizione territoriale dei

Commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici, promosso

con ordinanza 12 giugno 1958 emessa' dal Commissario regionale per la

liquidazione degli usi civici di Venezia nel procedimento vertente tra

il Comune di Trasaghis e le sue frazioni di Trasaghis, Braulins,

Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, iscritta al n. 26 del Registro

ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una vertenza tra il Comune di Trasaghis e le sue

frazioni di Trasaghis, Braulins, Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, in

provincia di Belluno, in ordine alla natura demaniale o patrimoniale di

vari terreni, il Commissario regionale per la liquidazione degli usi

civici di Venezia, con ordinanza 12 giugno 1958, ha sollevato d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 19 aprile 1958, n. 536, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 4 giugno 1958) n. 132, con il quale sono state modificate

alcune circoscrizioni territoriali dei Commissariati regionali per la

liquidazione degli usi civici e in particolare la circoscrizione della

provincia di Belluno è stata sottratta al Commissariato di Venezia ed

attribuita al Commissariato di Trieste.

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente della Camera dei

Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1958, n. 174.

L'ordinanza prospetta la questione di legittimità costituzionale

del citato decreto presidenziale n. 536 in relazione ai seguenti

aspetti:

Il decreto presidenziale sarebbe stato emanato in base a una delega

disposta in modo specifico dall'art. 25 del R. D. 22 maggio 1924, n.

751, riprodotto all'art. 27 della successiva legge di conversione 16

giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici,

nonché in base alla delega generale di cui all'art. 1, n. 3, della

legge 31 gennaio 1926, n. 100.

In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, la delega

specifica e la delega generale sarebbero diventate inoperanti, e

perché l'art. 97 della Costituzione stessa prescrive che i pubblici

uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, e

perché le leggi di delegazione non sono conformi alle norme degli

articoli 76 e 77 della Costituzione.

L'ordinanza poi rileva che con il decreto presidenziale si sarebbe

violata la norma contenuta nell'art. 108 della Costituzione che riserva

alla legge le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra

magistratura, in quanto la competenza dei Commissari regionali per la

liquidazione degli usi civici, organi con funzioni giurisdizionali,

avrebbe dovuto essere stabilita con legge e non con decreto del

Governo. In relazione a questo punto inoltre si osserva che il decreto

presidenziale impugnato non avrebbe rispettato il principio generale

della perpetuatio iurisdictionis e, per l'ordinaria sua breve vacatio,

avrebbe reso difficile il completamento degli affari amministrativi

pendenti ed interrotto giudizi in corso.

Infine il Commissario per la liquidazione degli usi civici di

Venezia ritiene che il decreto presidenziale sia in contrasto con gli

articoli 131, 132 e 117 della Costituzione per violazione del principio

della ripartizione della Repubblica in Regioni, essendosi assegnata la

provincia di Belluno, che appartiene alla Regione del Veneto e fa

naturalmente capo a Venezia, al Commissariato con sede a Trieste,

città questa che fa parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. La

variazione della circoscrizione territoriale del Commissariato con sede

in Venezia sarebbe stata disposta quindi contro il carattere regionale

che l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e le successive

modificazioni intesero attribuire ai Commissariati, violando i principi

costituzionali relativi alla ripartizione del territorio della

Repubblica in Regioni e al potere delle Regioni di emanare norme

legislative in materia di usi civici.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituita

l'Avvocatura generale dello Stato, che ha presentato due memorie,

rispettivamente in data 6 luglio 1958 e 13 aprile 1959, nelle quali si

chiede che le censure di illegittimità costituzionale formulate contro

il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1958, n. 536,

siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Preliminarmente l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce la

inammissibilità della questione perché il decreto impugnato sarebbe

atto amministrativo e non legislativo. In particolare si afferma che il

decreto presidenziale non avrebbe né le caratteristiche esteriori, né

la portata sostanziale di una legge delegata o di un decreto legge.

Esso non fa riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, né

è stato emanato previa la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

per il suo contenuto inciderebbe in materia di organizzazione di

pubblici servizi. L'attribuzione al Ministero della facoltà di

stabilire le circoscrizioni territoriali e le sedi dei Commissariati

prevederebbe soltanto atti di esercizio del potere di amministrazione.

Mancandovi la menzione che è stato sentito il Consiglio di Stato, il

decreto presidenziale non sarebbe neppure un regolamento in senso

stretto e formale; se mai potrebbe essere un regolamento per

autorizzazione speciale.

Quando l'ordinanza fa appello all'art. 97 della Costituzione per

sostenere che la variazione della circoscrizione territoriale doveva

essere disposta con legge - prosegue la difesa del Governo - finge che

l'atto da sindacare sia una legge o un atto avente forza di legge,

riconoscendo per altro che non è tale. In realtà, si aggiunge, l'art.

97, per l'organizzazione dei pubblici servizi, non pone una riserva di

legge. Comunque la norma avrebbe carattere programmatico e quindi non

inficerebbe la legge 16 giugno 1927, n. 1766, in base alla quale i

Commissariati per gli usi civici sono organizzati.

Per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 108 della

Costituzione, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che le funzioni

giurisdizionali dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici

sono del tutto secondarie e, rispetto alle funzioni amministrative,

hanno carattere strumentale e incidentale. I Commissariati fin dalla

loro origine hanno assunto in prevalenza funzioni amministrative.

Infine, il difetto del carattere regionale della variazione

disposta dal decreto presidenziale impugnato non concreterebbe una

violazione della Costituzione, ma, se mai, ove non si volesse

riconoscere una facoltà discrezionale del Governo in proposito, una

violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non denunciabile

davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato di inammissibilità della questione, proposta

d'ufficio dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi

civici di Venezia con ordinanza del 12 giugno 1958, sulla legittimità

del decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536,

che, in particolare, ha apportato modifiche alla circoscrizione

territoriale del Commissariato di Venezia.

Secondo la norma dell'art. 134 della Costituzione, oggetto del

giudizio di legittimità costituzionale può essere soltanto una legge

o un atto avente forza di legge.

Ora, nel caso attuale, l'esame della forma del detto decreto è

sufficiente per escludere che sia un atto avente forza di legge.

A prescindere dalle questioni relative alla sua connessione con

l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che peraltro attribuisce

la competenza a determinare la circoscrizione e la sede di ciascun

Commissariato al Ministro per l'economia nazionale e non al Capo dello

Stato, sta di fatto che il decreto presidenziale non solo non si

richiama all'istituto della delegazione previsto negli articoli 76 e 77

della Costituzione, ma è stato adottato senza la deliberazione del

Consiglio dei Ministri, che e necessaria per l'emanazione dei decreti

delegati. Deve quindi considerarsi non un decreto delegato avente

forza di legge come assume l'ordinanza, ma un atto amministrativo,

sottoposto alle impugnative proprie degli atti amministrativi.

Data la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza suindicata del Commissario per

gli usi civici di Venezia, non vi è luogo ad esaminare i motivi di

merito in essa prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione, proposta dal Commissario

regionale per la liquidazione degli usi civici di Venezia con ordinanza

emessa il 12 giugno 1958, sulla legittimità costituzionale del decreto

del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 giugno 1958, n. 132.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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