Corte costituzionale

Sentenza n. 429/2000

Altra decisione · depositata il 19/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'intimazione dell'ufficio del registro di Aosta, in data

28 novembre 1996, con cui si è intimato al presidente della giunta

regionale della Valle d'Aosta il pagamento di indennizzi erariali

relativi ad un ponte sul torrente Gressan, in comune di Gressan,

promosso con ricorso della regione Valle d'Aosta, notificato il

19 marzo 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto

al n. 12 del registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione autonoma Valle d'Aosta, con ricorso notificato il

19 marzo 1997, depositato il successivo 25 marzo, ha sollevato

conflitto di attribuzione in relazione all'intimazione dell'ufficio

del registro di Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. n. Camp. Demanio

UT), pervenuta al presidente della giunta regionale il 20 gennaio

1997, di pagare lire unmilioneduecentomila, oltre accessori, "a

titolo di indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in

comune di Gressan" quale ammontare complessivo di cinque annualità

di canone (dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996), in riferimento

agli articoli 2, lettera m), 3, lettera d) e 5 dello statuto speciale

(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

2. - La ricorrente premette anzitutto che il torrente Gressan -

le cui acque avrebbero "un impiego prevalentemente irriguo o

potabile" - è iscritto al n. 113 dell'elenco principale delle acque

pubbliche della provincia di Aosta, approvato con r.d. 8 novembre

1938, e degli elenchi suppletivi approvati con d.P.R. 23 ottobre 1957

e d.m. 23 maggio 1967, che la competenza per le relative sistemazioni

idrauliche sarebbe attribuita all'Assessorato regionale

dell'agricoltura e foreste e che l'attraversamento al quale si

riferisce l'intimazione riguarderebbe una strada classificata come

regionale.

La Regione sostiene, quindi, che l'atto impugnato violerebbe le

proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in materia di

beni del demanio idrico, disciplinate dagli articoli 5, secondo

comma, e 2, lettera m), dello statuto speciale, i quali,

rispettivamente, includono nel demanio regionale le acque ad uso

irriguo e potabile e le conferiscono potestà normativa primaria

nella materia. Dette norme riguarderebbero infatti l'insieme dei beni

del demanio idrico, sicché, conseguentemente, "il regime di

appartenenza o concessione delle acque si estende anche al loro alveo

ed al relativo attraversamento". Pertanto, secondo la ricorrente, "la

pretesa dell'Amministrazione finanziaria di ottenere dalla Regione un

canone per l'attraversamento, realizzato dalla Regione stessa per la

costruzione di una strada regionale, di acque appartenenti al demanio

regionale" realizzerebbe "una grave ingerenza nell'utilizzazione e

nell'amministrazione di un bene del demanio regionale".

A suo avviso, l'atto sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni,

anche qualora si ritenesse che le acque del torrente Gressan non sono

destinate a scopo irriguo e potabile, quindi ricadenti nel demanio

statale, dato che, in siffatta ipotesi, deve ritenersi che esse

costituiscano oggetto della concessione gratuita di cui è titolare,

entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 7 dello statuto

speciale.

2.1. - In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Valle

d'Aosta ha depositato memoria, insistendo per l'annullamento

dell'atto impugnato.

In particolare, la ricorrente puntualizza che, dopo

l'instaurazione del giudizio, il decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112 ha stabilito che i proventi ricavati dall'utilizzazione del

demanio idrico spettano alle regioni a statuto ordinario (art. 86),

prevedendo altresì che, per quelle a statuto speciale, le funzioni

ed i compiti disciplinati da detto decreto legislativo devono essere

trasferiti con le modalità previste dai rispettivi statuti

(art. 10). Per la Regione Valle d'Aosta, il decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 89 ha, quindi, disposto che sono "trasferite al

demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini

irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative"

(art. 1, comma 1) e che "la concessione gratuita per novantanove anni

assentita alla regione ai sensi dell'art. 7 dello statuto speciale si

estende agli alvei ed alle pertinenze relative" (art. 2). A suo

avviso, l'espressa considerazione degli alvei e delle pertinenze dei

corsi d'acqua i quali, come appunto il torrente Gressan, ricadono

nell'ambito del demanio regionale, confermerebbe "che anche essi

appartengono al demanio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2,

dello statuto di autonomia speciale" con conseguente illegittimità

dell'atto impugnato.

La Regione conclude, infine, sostenendo che le norme sopravvenute

non permetterebbero di ritenere cessata la materia del contendere,

poiché l'atto impugnato non sarebbe stato revocato ed avrebbe

prodotto effetti destinati a permanere nel tempo, così da preservare

il proprio interesse alla domanda di annullamento.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel

giudizio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del

ricorso, ma, in data 15 aprile 1997, ha depositato atto di revoca e

rinuncia alla costituzione. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle

d'Aosta con il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l'atto dell'ufficio

del Registro di Aosta del 28 novembre 1996, con il quale le è stato

intimato di pagare lire 1.200.000, oltre accessori, "a titolo di

indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in comune di

Gressan", quale ammontare complessivo di cinque annualità di canone

(1° gennaio 1992-31 dicembre 1996).

Ad avviso della ricorrente, la pretesa dell'Amministrazione

finanziaria di ottenere il pagamento degli indicati indennizzi

erariali sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le proprie

attribuzioni, costituzionalmente garantite dagli artt. 2, lettera m),

3, lettera d) e 5 dello statuto speciale, in materia di demanio

idrico e di acque pubbliche.

2. - Il ricorso è fondato.

Il conflitto in esame si incentra essenzialmente sul quesito se

in riferimento ad un corso d'acqua appartenente al demanio regionale

o comunque costituente oggetto di relativa concessione gratuita per

99 anni, statutariamente prevista a favore della Regione Valle

d'Aosta, lo Stato possa pretendere il pagamento di un indennizzo per

la servitù conseguente all'attraversamento di esso con un ponte da

parte di una strada regionale.

In proposito va rilevato che il riparto delle attribuzioni tra

Stato e Regione Valle d'Aosta in materia di regime giuridico delle

acque pubbliche è essenzialmente disciplinato dagli articoli 5,

secondo comma, e 7 dello statuto speciale. Ai sensi della prima

disposizione fanno parte del demanio della Regione Valle d'Aosta

tutte "le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile", che

esistono nel suo territorio, mentre rispetto alle restanti acque

pubbliche a diversa destinazione la Regione è titolare, in base

all'art.7, di concessione statale gratuita per 99 anni. In relazione

a queste due fattispecie normative, il decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 89, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, ha

espressamente stabilito, rispettivamente agli artt. 1 e 2, che sia il

trasferimento al demanio regionale delle acque pubbliche, sia la loro

concessione gratuita per 99 anni alla Regione comprendono "gli alvei

e le pertinenze relative".

In questo quadro normativo non appare necessario accertare se il

torrente Gressan, le cui acque sono oggetto di una subconcessione di

utilizzazione parziale a scopo idroelettrico, sia da considerare, in

ragione del suo utilizzo, come appartenente al demanio regionale o,

invece, come oggetto di concessione gratuita per 99 anni a favore

della Regione Valle d'Aosta, poiché in entrambe le ipotesi la

conclusione appare identica.

3. - Ed invero, quanto alle acque pubbliche oggetto della

previsione normativa dell'art. 5, secondo comma, dello statuto, va

precisato che esse, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge

regionale n. 12 del 1997, costituiscono demanio della Regione Valle

d'Aosta. Pertanto, indipendentemente dalla questione di carattere

generale se il demanio fluviale si estenda o meno ai relativi alvei e

pertinenze, nella specie è tuttavia evidente che il torrente

Gressan, se rientra nell'ipotesi normativa del citato art. 5,

appartiene necessariamente al demanio regionale anche con riferimento

all'alveo ed alle relative pertinenze, secondo appunto la previsione

del citato art. 1 del decreto n. 89 del 1999, il quale ha

specificamente chiarito, in conformità anche alla vigente normativa

ambientale, i limiti di estensione del demanio regionale fluviale in

Valle d'Aosta.

Nell'ipotesi prospettata, pertanto, l'attraversamento del

torrente Gressan, bene del demanio regionale, da parte di una strada

appartenente anche essa al demanio regionale non può logicamente

costituire presupposto per la richiesta da parte dell'Amministrazione

finanziaria statale di un indennizzo, cosicché la pretesa stessa si

configura come atto invasivo di attribuzioni regionali

costituzionalmente garantite.

4. - Ad identica conclusione si deve pervenire anche nell'ipotesi

alternativa, in cui il torrente Gressan sia da annoverare, in ragione

della sua utilizzazione parziale a scopi idroelettrici, tra le acque

oggetto di concessione gratuita prevista dall'art. 7 dello statuto

della Valle d'Aosta.

In proposito, questa Corte ha già affermato che questo specifico

tipo di concessione non è equiparabile a quello disciplinato dal

testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici, ma deve invece essere considerato come "attribuzione alla

Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare in luogo

degli organi statali per fini di decentramento" e che di norma viene

espletato mediante l'istituto della subconcessione, espressamente

previsto nello stesso statuto (sentenza n. 169 del 1984). In

esplicita attuazione delle indicate disposizioni statutarie la già

ricordata legge regionale n. 12 del 1997, dopo avere statuito,

all'art. 2, comma 4 lettera b), che costituiscono patrimonio

indisponibile della Regione, tra l'altro, i beni dati in concessione

alla Regione stessa ai sensi dell'art. 7 dello statuto, all'art. 6,

nel dettare una disciplina unitaria applicabile anche ai casi di

subconcessione previsti dallo stesso statuto dell'utilizzo ad usi

particolari, mediante procedimento concessorio, dei beni immobili

demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione, annovera, nel

comma 5, anche l'ipotesi di concessione dei predetti beni proprio

"per consentire l'attraversamento di strade".

Alla stregua delle disposizioni statutarie e legislative citate,

pertanto, nel caso di specie la Regione verrebbe ad essere

contemporaneamente titolare delle distinte posizioni di

concessionario e di subconcedente del torrente Gressan e naturalmente

del suo alveo, secondo appunto la previsione dell'art. 2 del citato

decreto n. 89 del 1999. In ogni caso sarebbe palese la totale

estraneità da questa vicenda concessoria dell'Amministrazione

finanziaria dello Stato, tanto più che la prescritta gratuità della

concessione dovrebbe comunque escludere la legittimazione dello

Stato, anche se titolare del bene concesso, a pretendere dalla

ricorrente un indennizzo, qualora quest'ultima utilizzi per usi

particolari il bene stesso.

Anche sotto questo aspetto, quindi, la pretesa della

Amministrazione statale si configura come atto invasivo delle

attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato intimare il pagamento e

riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento

del torrente Gressan con un ponte sito nel comune di Gressan;

conseguentemente annulla l'intimazione dell'Ufficio del Registro di

Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. n. Camp. Demanio UT) impugnata

dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2000.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2000:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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