Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1996

Altra decisione · depositata il 30/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 3legge 549/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione siciliana, notificato

il 15 marzo 1996 e depositato in cancelleria il 26 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota indirizzata dal

Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate - Direzione

centrale per la riscossione) alle direzioni regionali delle entrate

il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96), che ha ad oggetto il

"versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle

tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o

provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e

il numero di partita IVA - Istituzione di codici-tributo", ed

iscritto al n. 6 del registro conflitti 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la

regione siciliana e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il

presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 1996, il presidente della

regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato, denunciando come invasiva delle attribuzioni regionali

la nota indirizzata dal Ministero delle finanze (Dipartimento delle

entrate - Direzione centrale per la riscossione) alle Direzioni

regionali delle entrate il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96),

che ha ad oggetto il "versamento mediante delega alle banche delle

somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente

agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i

registri e il numero di partita IVA". Il Ministero delle finanze (in

attuazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della

legge 28 dicembre 1995, n. 549) ha impartito disposizioni relative

alle modalità di riscossione della tassa annuale di concessione

governativa sulla partita IVA, stabilendo che, dovendo essere la

tassa versata mediante delega alle banche, queste, per le operazioni

effettuate in Sicilia, versino il 50% delle somme riscosse alle

competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la restante

parte all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.

La regione chiede l'annullamento dell'atto ministeriale, che

considera lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria,

quali sono previste dall'art. 36 dello statuto speciale (approvato

con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall'art. 2 delle

relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074). In base a queste disposizioni spettano alla Regione tutte le

entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio

regionale, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione

delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato con

apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare

particolari finalità contingenti o continuative dello Stato,

specificate dalle stesse leggi. Condizioni, queste, che non si

verificherebbero per la tassa sulla partita IVA. Difatti l'art. 3

della legge n. 549 del 1995 ha introdotto modifiche alla disciplina

normativa limitate esclusivamente alle modalità di versamento e

senza alcuna variazione dell'importo del tributo, che, sin dalla sua

istituzione, è stato pacificamente incamerato dalla regione.

Ad avviso della regione, l'attribuzione allo Stato di una parte del

gettito della tassa sulla partita IVA sarebbe stata disposta dal

Ministero delle finanze per un errore sulla novità dell'entrata.

Difatti l'art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995 destina

all'erario (per la copertura degli oneri del debito pubblico e per il

riequilibrio del bilancio in attuazione di impegni comunitari) le

entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo (commi 82 e

seguenti), che ai commi 143 e 146 menziona la tassa sulla partita

IVA. Ma non essendone stato variato l'importo, dovrebbe operare la

salvaguardia prevista dal comma 243 dello stesso art. 3, che

stabilisce in via generale che le disposizioni della legge n. 549 del

1995 sono applicabili alle regioni a statuto speciale in quanto non

siano in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le

relative norme di attuazione.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura ritiene che il tributo, già anteriormente alla legge

n. 549 del 1995, era destinato, nella misura del 50%, allo Stato, per

finalità particolari, secondo quanto già prevedeva l'art. 13 del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria

per sottolineare che la ripartizione fra Stato e regione dei proventi

della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e della

connessa tassa annuale sarebbe già contenuta nel decreto

ministeriale 20 agosto 1992, che ha approvato la nuova tariffa delle

tasse di concessione governativa, in base all'art. 10 del

decreto-legge n. 333 del 1992. La nuova tariffa avrebbe raddoppiato

l'imposta che, pertanto, poteva essere per la parte relativa al suo

incremento (appunto il 50% del nuovo importo) riservata allo Stato.

La riserva sarebbe stata confermata nella stessa misura, per

soddisfare particolari finalità, dall'art. 3, comma 241, della legge

n. 549 del 1995. Considerato in diritto

1. - La regione siciliana denuncia come lesiva delle proprie

attribuzioni la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996,

prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi

138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549),

chiedendone l'annullamento nella parte in cui, determinando le

modalità di versamento della tassa sulla partita IVA, sottrae alla

regione il 50% delle somme a questo titolo riscosse in Sicilia e che

la ricorrente ritiene spettare ad essa. Difatti, l'art. 36 dello

statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

2) e l'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia

finanziaria (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) riservano

alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo

ambito territoriale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il

cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri

diretti a soddisfare finalità dello Stato, specificate dalle leggi

stesse. Ad avviso della regione, il carattere di novità, che

legittimerebbe l'attribuzione dell'entrata allo Stato, mancherebbe

del tutto per la tassa sulla partita IVA.

2. - Il ricorso è fondato.

La nota ministeriale denunciata come invasiva è diretta a

stabilire le modalità di applicazione dell'art. 3, commi 138, 142,

143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per quanto

concerne il versamento delle tasse sulle concessioni governative per

le voci relative ai libri, registri e numeri di partita IVA. La nota

prevede che per le operazioni effettuate in Sicilia, essendo

l'imposta riscossa mediante delega alle aziende di credito, queste

versino il 50% degli importi alle competenti sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato e la restante parte all'ufficio provinciale

della Cassa regionale siciliana.

L'attribuzione alla regione siciliana del solo 50% dell'imposta

riscossa nell'ambito del suo territorio è priva di fondamento

legislativo. Difatti l'art. 3, comma 241, della legge n. 549 del

1995, emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della

finanza pubblica, dispone che le entrate derivanti dall'applicazione

di norme dello stesso articolo (commi 82 e seguenti) siano destinate

all'erario e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio

del debito pubblico e per la realizzazione delle linee di politica

economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del

bilancio assunti in sede comunitaria. Questa particolare finalità,

specificata dalla legge, consentirebbe di devolvere allo Stato le

entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale. Ma

deve sussistere un ulteriore ed indefettibile requisito, egualmente

richiesto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in

materia finanziaria, consistente nella novità dell'entrata;

requisito che può caratterizzare non solo le imposte di nuova

istituzione, ma anche le entrate derivanti da un incremento

dell'importo delle aliquote di imposte preesistenti.

La regola della riserva alla regione delle imposte erariali

riscosse nel suo ambito territoriale, con l'eccezione delle nuove

entrate specificamente destinate allo Stato, è rispettata anche

dalla legge n. 549 del 1995, che, all'art. 3, comma 243, dichiara

applicabili nelle regioni a statuto speciale le disposizioni della

legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli statuti e

con le relative norme di attuazione.

Per quanto concerne la tassa per l'attribuzione del numero di

partita IVA e la relativa tassa annuale (istituite con il

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 aprile 1989, n. 154), è da rilevare che esse non

hanno carattere di novità, né hanno subito alcun incremento

nell'importo. Il loro inserimento nella nuova tariffa delle tasse

sulle concessioni governative, disposto con decreto ministeriale 20

agosto 1992 (in forza dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992,

n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.

359), non ne ha modificato l'ammontare che, invece, è stato

raddoppiato per le altre tasse sulle concessioni governative già

previste dalla tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

quindi solo per le tasse in precedenza comprese nella tariffa stessa

si può configurare la devoluzione allo Stato dell'incremento di

entrata, pari, appunto, al 50% del nuovo importo. Non sussiste,

invece, per le tasse relative alla partita IVA alcun incremento di

entrata che sia stato o possa essere riservato allo Stato.

Ne deriva che la nota ministeriale denunciata dispone il versamento

alle tesorerie provinciali dello Stato delle tasse in questione,

riscosse nell'ambito del territorio regionale, in violazione delle

attribuzioni della regione siciliana in materia finanziaria, previste

dall'art. 36 dello statuto speciale e dall'art. 2 delle relative

norme di attuazione, e deve essere, di conseguenza, annullata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle

finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello

Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse

nell'ambito del territorio della regione siciliana;

Annulla, di conseguenza, nella parte concernente la regione

siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del

Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96

(concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144,

146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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