Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con due

ordinanze emesse l'11 ed il 14 febbraio 1992 dal Pretore di Torino

nei procedimenti civili vertenti tra Lano Maria e Toscano Michele e

l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1992 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Lano Maria, Toscano Michele e

dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Lano Maria, Fabrizio

Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due identiche ordinanze emesse l'11 e il 14 febbraio

1992, nei procedimenti promossi contro l'I.N.P.S. rispettivamente da

Lano Maria e Toscano Michele, il Pretore di Torino ha sollevato, con

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella

parte in cui, in caso di pensione di anzianità, non consente che,

raggiunta l'età pensionabile, l'assicurato ottenga il ricalcolo

della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria,

qualora porti a un risultato più favorevole.

Si premette che i ricorrenti, titolari - in virtù di posizione

assicurativa mista - di pensione di anzianità, avendo constatato,

raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento

pensionistico deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto

sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era

destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima

all'I.N.P.S. e, per il rifiuto dell'Istituto, al Pretore il

riconoscimento del diritto al ricalcolo - con riferimento temporale

al verificarsi dell'evento età - sulla base della sentenza della

Corte costituzionale n. 307 del 1989, dichiarativa della

illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge

n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di

prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del

lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia

già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva,

"la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella

che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla

base della sola contribuzione obbligatoria".

Il giudice a quo, pur negando che tale pronuncia possa direttamente

applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta - concernente

titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il

breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile - rileva

che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma

impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra

contribuzione e trattamento pensionistico.

2. - Costituitesi nei due giudizi, le difese di Lano Maria e di

Toscano Michele, nell'aderire alle prospettazioni del giudice a quo,

rilevano come non si possa sottacere che l'esigenza evidenziata dal

giudice a quo sia già prevista dal sesto comma dell'art. 22 della

legge n. 153 del 1969, che equipara "a tutti gli effetti" la pensione

di anzianità alla pensione di vecchiaia quando il titolare della

pensione raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia. Nel

prospettare pertanto solo in via subordinata la richiesta di

dichiarazione d'illegittimità, le parti chiedono che questa Corte

proceda all'interpretazione dell'art. 22 citato, il cui sesto comma

consentirebbe un'applicazione della norma denunciata alla luce della

menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989.

3. - Costituitosi in entrambi i giudizi, l'I.N.P.S. "si rimette a

giustizia" e osserva come non sarebbe irrazionale il trattamento

diversificato previsto per la pensione di anzianità, ove si

consideri che con quest'ultima si ottiene un beneficio anticipato e

che, per il conseguimento della stessa, non può essere utilizzata

tutta la contribuzione utile per l'I.V.S. Rileva poi la difesa

dell'I.N.P.S. (cfr. memoria per il giudizio di cui a R.O. n. 171 del

1992) che l'ordinanza di rimessione non è perfettamente aderente

all'eccezione del ricorrente, che sembra aver denunciato la norma per

la mancata previsione di una rivalutazione dei contributi volontari,

pari a quella disposta per i contributi obbligatori. Peraltro tale

eccezione, non essendo stata fatta propria dal giudice a quo,

esulerebbe dal presente giudizio.

In una ulteriore memoria la difesa dell'I.N.P.S. rileva che la

norma impugnata, avente ad oggetto i criteri per il calcolo delle

pensioni con decorrenza 30 giugno 1982, è applicabile - per effetto

della sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989 - nel senso

che, per il computo della pensione di vecchiaia, deve escludersi la

contribuzione volontaria ove, sulla base dei soli contributi

obbligatori e figurativi, i requisiti per il diritto a pensione

risultino già conseguiti alla data della relativa autorizzazione e

quando da tale esclusione consegua una pensione di importo più

elevato. Pertanto, per la difesa dell'I.N.P.S., l'ordinanza di

rimessione tenderebbe a introdurre nella normativa impugnata -

attinente, pur con la modifica apportata dalla sentenza n. 307,

esclusivamente al calcolo della pensione da attribuire a domanda

dell'interessato - un istituto del tutto nuovo, in forza del quale la

pensione di anzianità liquidata con l'apporto determinante della

contribuzione volontaria, nel corso della sua erogazione, potrebbe

essere ricostituita escludendo dal computo la contribuzione stessa.

4. - Intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza e difesa

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

nell'insistere per una declaratoria di inammissibilità o

infondatezza, rileva che la materia all'esame della Corte,

presupponendo una gamma di scelte in relazione alla percezione della

pensione di anzianità per effetto della contribuzione volontaria e

alla durata di tale percezione, rientra nella discrezionalità del

legislatore. Inoltre la norma in questione risulterebbe essere stata

già impugnata, in riferimento agli stessi parametri, dinanzi a

questa Corte (cfr. da ultimo, con i precedenti, ordinanza n. 248 del

1990). Considerato in diritto

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano identica questione.

2. - Il Pretore di Torino, con due ordinanze dell'11 e 14 febbraio

1992, solleva, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), "nella parte in cui non consente, in caso di

pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età

pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della

sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più

favorevole per l'assicurato".

3. - La questione è fondata.

La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n. 822

del 1988 ("nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi

alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già

pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione

della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma,

della legge 3 giugno 1975, n. 160") e con sentenza n. 307 del 1989

("nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione

volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore

dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di

lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la

pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che

sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base

della sola contribuzione obbligatoria").

Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di

costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che

matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di

pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di

costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La

diversità di tale aspetto del fatto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella

sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento

pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella

obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione

obbligatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale

dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione

di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la

pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione

obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per

l'assicurato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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