Corte costituzionale

Sentenza n. 424/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma

4, 4, comma 2, e 5 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.

285-bis riapprovata il 4 novembre 1997, recante: "Disciplina del

settore lattiero-caseario regionale", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 dicembre 1997,

depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 77 del

registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 2 dicembre 1997 e depositato il 12

dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,

in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione e ai principi

di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione

del trattato CEE, questione di legittimità costituzionale, in via

principale, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.

285-bis, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 4

novembre 1997, recante: "Disciplina del settore lattiero-caseario

regionale", e in particolare dei suoi artt. 2, 3, comma 4, 4, comma

2, e 5, per violazione del regolamento CEE del Consiglio n. 3950 del

28 dicembre 1992 e della normativa nazionale che ad esso dà

esecuzione.

Nel ricorso si premette che nella seduta del 30 gennaio 1997 il

Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato

la legge regionale n. 285 recante: "Disciplina del settore

lattiero-caseario regionale". Tale legge è stata rinviata dal

Governo al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della

Costituzione, poiché "nel suo complesso, in particolare per alcune

specifiche disposizioni" si sarebbe posta in contrasto con la

normativa comunitaria del settore. Il Consiglio regionale, tuttavia,

nella seduta del 4 novembre 1997 ha riapprovato, a maggioranza

assoluta, la legge stessa, con una sola modifica nell'art. 2, comma

3, in base alla quale la operatività della prevista compensazione

regionale tra quantitativi di latte prodotti in eccesso e

quantitativi prodotti al di sotto della quota assegnata è stata

differita, dall'originario periodo 1995-1996, al successivo periodo

1996-1997.

Ad avviso del Presidente del Consiglio, la legge nel suo complesso,

con particolare riferimento alle disposizioni espressamente censurate

che la caratterizzerebbero e ne esaurirebbero il contenuto

sostanziale, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria

del settore lattiero-caseario e in specie con quella relativa alla

fissazione di quantitativi massimi di produzione e alla istituzione

di un prelievo supplementare per le eccedenze di produzione,

normativa alla quale si sarebbe poi uniformata quella nazionale

(legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore

lattiero-caseario" e successive modificazioni).

Le disposizioni della legge regionale di cui si denuncia

l'illegittimità costituzionale sono, in particolare: l'art. 2, comma

1, che, prevedendo la costituzione di un quantitativo di produzione

lattiera regionale, contrasterebbe con gli artt. 2 e 3 del

regolamento CEE n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992 e con gli artt. 2 e

3 della legge 26 novembre 1992, n. 468, che stabiliscono

l'assegnazione - nell'ambito di una quota globale nazionale - di

quote di riferimento ai singoli produttori; l'art. 2, comma 2, che,

disciplinando una compensazione a livello regionale, violerebbe

l'art. 2, n. 1, comma 2, del medesimo regolamento comunitario, che

stabilisce due modalità di compensazione, o a livello di acquirente

o a livello nazionale (la normativa nazionale, che in un primo tempo

aveva consentito anche una compensazione a livello di associazione di

produttori, sarebbe stata non a caso modificata, a seguito dei

rilievi mossi dalla Commissione CE in specifica procedura di

infrazione, dall'art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,

convertito, con modificazioni, nelle legge 23 dicembre 1996, n. 649,

recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

in materia di interventi in campo economico e sociale"); l'art. 2,

comma 3, che, stabilendo, come si è visto, che la compensazione

regionale abbia validità a partire dal periodo 1996-1997, comunque

inciderebbe sulle operazioni di compensazione nazionale sospese in

attesa del riordino del settore e delle quote; gli artt. 2, comma 5,

3, comma 4, 4, comma 2, e 5, che istituiscono e disciplinano una

riserva regionale di quote latte non utilizzate, che non sarebbe

consentita dalla normativa comunitaria, la quale ammetterebbe

soltanto la costituzione di una riserva nazionale (art. 5 del

regolamento CEE n. 3950/1992).

Ad avviso del ricorrente, in conclusione, il testo normativo

regionale denunciato sarebbe costituzionalmente illegittimo in

riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione e ai principi

contenuti nel trattato CEE. Considerato in diritto

1. - Su ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

questa Corte è chiamata a decidere se siano conformi al regolamento

CEE n. 3950/1992 del Consiglio del 2 dicembre 1992, che istituisce un

prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari quindi ai principi del trattato CEE e all'art. 11

della Costituzione che offre loro copertura e alla disciplina

nazionale di attuazione contenuta nella legge n. 468 del 1992 e

successive modificazioni e nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,

convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 649,

le disposizioni della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.

285-bis, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 4

novembre 1997, che prevedono la costituzione di un quantitativo di

produzione lattiera regionale, istituiscono una riserva regionale di

quote latte non utilizzate e prevedono e disciplinano una

compensazione a livello regionale (artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e

5).

2. - La questione è fondata.

La legge censurata è stata approvata il 30 gennaio 1997 e

riapprovata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a

seguito del rinvio del Governo, il 4 novembre 1997, cioè

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre

1996, n. 649, e dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), che hanno inequivocabilmente optato per il sistema di

compensazione nazionale delle produzioni eccedentarie di latte,

eliminando il preesistente sistema di compensazione a livello locale

(compensazione per APL). A ciò il legislatore nazionale è stato

indotto dall'apertura della procedura di infrazione avviata dalla

Commissione CE con parere motivato del 20 maggio 1996, nel quale si

è affermato che, in base all'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del

regolamento n. 3950/1992 CEE, la discrezionalità lasciata agli Stati

membri è circoscritta e consiste nella scelta tra due livelli a cui

operare la compensazione: quello degli acquirenti ovvero quello

nazionale. Questa Corte, con la sentenza n. 398 del 1998, ha già

ritenuto non censurabile né invasiva delle attribuzioni regionali

l'opzione compiuta a favore della compensazione a livello nazionale.

Le disposizioni della legge regionale specificamente censurate dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, nel prefigurare una riserva

regionale finalizzata all'effettuazione di una compensazione su base

regionale, si pongono in stridente contrasto con la scelta di

principio compiuta dal legislatore nazionale, che è di necessità

scelta infrazionabile, e che non può non operare sull'intero

territorio nazionale ed anche, quindi, nel territorio della regione

Friuli-Venezia Giulia. Un regime di produzione per quote individuali

di riferimento nell'ambito di una quota globale assegnata allo Stato

italiano, quale è quello disciplinato dal regolamento n. 3950/1992

CEE, postula parità di posizione dei singoli produttori, nessuno dei

quali può essere avvantaggiato in sede di compensazione per il mero

fatto di operare in una piuttosto che in altra Regione, in assenza di

quelle ulteriori ragioni di diversificazione che lo Stato, nei limiti

della ragionevolezza e nel rispetto della normativa comunitaria,

introduca con disciplina generale.

Deve essere pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale

degli artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge riapprovata

dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 4,

4, comma 2, e 5 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.

285-bis riapprovata dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997,

recante "Disciplina del settore lattiero-caseario regionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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