Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1998

Altra decisione · depositata il 23/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto-Adige

notificato il 17 settembre 1996, depositato in cancelleria il 25

settembre 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio -

Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e

della Conservazione dei Registri Immobiliari, n. 189/T del 19 luglio

1996 concernente l'applicabilità dell'imposta speciale di L. 50.000

per ogni domanda di voltura, anche alle volturazioni eseguite negli

uffici della Regione Trentino Alto-Adige, ed iscritto al n. 25 del

registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Trentino Alto-Adige, con ricorso notificato il 17

settembre 1996 e depositato il successivo 25 settembre, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento

alla circolare del Ministero delle finanze 189/T del 19 luglio 1996,

pervenuta all'Assessorato per il libro fondiario ed il catasto il 30

luglio 1996, avente ad oggetto "chiarimenti ed istruzioni"

concernenti il provvedimento previsto dall'art. 10 del d.-l. 20

giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

2. - La ricorrente premette che i commi 13 e 14 dell'art. 10 del

d.l. n. 232 del 1996 hanno sostituito la tabella dei tributi speciali

catastali allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e ne hanno

affidato la riscossione "agli uffici del dipartimento del

territorio". Il tributo speciale per le domande di voltura, secondo

l'interpretazione offerta dalla circolare, dovrebbe essere

corrisposto per qualsiasi volturazione catastale concernente non solo

il catasto urbano e quello terreni, ma anche il catasto fondiario

vigente nel territorio di essa ricorrente.

La Regione Trentino Alto-Adige sostiene che le direttive della

circolare, in parte qua ledono sia le proprie attribuzioni statutarie

in materia di "ordinamento degli uffici regionali e del personale ad

essi addetto" di "impianto e tenuta del libro fondiario" e di

potestà impositiva (art. 4, numeri 1, 5 e 16 ed art. 73 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670; art. 119 della Costituzione), sia le

attribuzioni "in materia di coordinamento fra catasto e libri

fondiari" e di catasto che le sono state delegate organicamente dallo

Stato con le norme di attuazione statutaria (d.P.R. 31 luglio 1978,

n. 569). Infatti, a suo avviso, in passato proprio in considerazione

della peculiarità del sistema di pubblicità immobiliare "tavolare"

vigente nella regione, della correlazione tra quest'ultimo ed il

catasto e delle attribuzioni riservatele nella materia, il tributo

previsto per il servizio di volturazione catastale non era mai stato

applicato nel territorio regionale. La previsione contenuta in tal

senso nella circolare impone, invece, ai cittadini del Trentino

Alto-Adige un tributo per un servizio reso dalla Regione

nell'esercizio di funzioni proprie. Inoltre, in tal modo condiziona

l'espletamento delle funzioni regionali al preventivo accertamento

del versamento del tributo secondo le modalità fissate da un organo

dello Stato ed impone la riscossione dell'imposta ad uffici che

dipendono soltanto da essa ricorrente.

La Regione Trentino Alto-Adige ha, quindi, concluso chiedendo

l'annullamento della circolare impugnata.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile e comunque infondato.

La difesa erariale sostiene che le leggi regionali non possono

pregiudicare la potestà tributaria statale (art. 2, d.P.R. 31 luglio

1978, n. 569) e, a suo avviso, la circostanza che il tributo va

applicato non per la domanda di voltura, ma "per la definizione e

l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni

nei catasti e nell'anagrafe tributaria" lo rende pienamente

compatibile con il sistema vigente nel Trentino Alto-Adige e con le

attribuzioni della Regione. In ogni caso, conclude il Presidente del

Consiglio dei Ministri, poiché il pagamento del tributo per la

voltura catastale non condiziona l'iscrizione tavolare nel libro

fondiario, deve escludersi ogni interferenza tra i due adempimenti.

4. - La ricorrente, in prossimità dell'udienza pubblica

originariamente fissata per la discussione, ha depositato un'istanza

diretta ad ottenere la "cancellazione della causa ... dal ruolo"

corredata dalla dichiarazione di adesione della Avvocatura generale

dello Stato, e motivata con la considerazione che "l'interesse al

ricorso verrebbe meno una volta entrata in vigore" una legge

regionale, in corso di approvazione, avente ad oggetto la fissazione

delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Trentino

Alto-Adige nei confronti dello Stato ha per oggetto la circolare del

Ministero delle finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T, che riguarda,

tra l'altro, la competenza statale ad applicare, nella regione

ricorrente, la disciplina legislativa in materia di tributi speciali

catastali.

In data successiva alla proposizione del ricorso è entrata in

vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), il cui art. 1, comma 149, delegava la

Regione Trentino Alto-Adige a fissare tipologie e importi dei tributi

speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. A questa

delega si è conformata la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1998

(Determinazione dei tributi speciali catastali), che ha riservato al

Presidente della Giunta regionale il potere di determinare tipologie

e importi dei tributi speciali catastali.

2. - Quest'ultima legge, prevedendo la competenza regionale nella

disciplina della materia della quale si occupava la circolare

ministeriale impugnata, ne preclude la applicabilità, così da far

venir meno l'attualità dell'interesse al ricorso - secondo quanto

ipotizzato dalla stessa regione ricorrente - da far dichiarare

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino Alto-Adige nei

confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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