Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1991

Altra decisione · depositata il 22/11/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il

2 aprile 1991, depositato in cancelleria il 12 aprile successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva

naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni

di S. Vito e Borca di Cadore) ed iscritto al n. 23 del registro

conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Vittorio Domenichelli e Vitaliano Lorenzoni per

la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990, con il quale è stata

istituita la riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval,

Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore.

La ricorrente, premesso di avere già assoggettato a specifica

tutela ambientale l'area su cui il Ministero intende istituire la

riserva naturale, ricorda come analogo provvedimento sia già stato

adottato dal Ministro dell'ambiente con d.m. 7 settembre 1989 e come

questi sia stato annullato dalla prima sezione del T.A.R. del Veneto

con sentenza n. 16 del 1991 con la motivazione che non era stato

deliberato dal Governo nella forma dell'atto d'indirizzo e

coordinamento.

Secondo la ricorrente, inoltre, ogni attribuzione sui parchi e le

riserve naturali è stata trasferita alle Regioni dall'art. 83 del

d.P.R. n. 616 del 1977, fatta eccezione per i parchi e le riserve

interregionali e per quelli precedentemente istituiti con legge

statale; né tale riparto di competenze sarebbe stato modificato

dall'art. 5, primo comma, della legge n. 349 del 1988 (che assegna al

Governo poteri d'intervento circa l'istituzione di parchi a carattere

interregionale o di riserve naturali, nell'ambito della funzione di

indirizzo e coordinamento), ovvero dall'art. 7, primo comma, della

legge n. 59 del 1987 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il

potere di adottare nelle aree individuate come zone da destinarsi a

riserve naturali statali le necessarie misure di salvaguardia al fine

di evitare qualsiasi trasformazione dei luoghi). Il Ministro

dell'ambiente, quindi, sarebbe titolare di "un mero potere di

proposta" nei confronti del Governo, ma non potrebbe decidere egli

stesso l'istituzione di nuove riserve statali al di fuori della

procedura prevista per l'esercizio della funzione d'indirizzo e

coordinamento.

Altre censure investono il contenuto normativo del d.m. 28

dicembre 1990. Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi: l'art. 3,

perché contenente norme di estremo dettaglio; l'art. 9, perché

prevedrebbe competenze ministeriali in assenza di qualunque

fondamento legislativo; gli artt. 4 e 5, in combinato disposto,

perché addosserebbero (anche) alla Regione Veneto le spese per la

gestione di una riserva naturale decisa dallo Stato senza conferire

alla Regione stessa i necessari mezzi finanziari, in violazione degli

artt. 81 e 119 della Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito,

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, solo formalmente,

riservandosi ogni controdeduzione sugli argomenti esposti dalla

regione ricorrente. All'atto di costituzione, tuttavia, non ha fatto

seguito alcuna memoria. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della

riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei

comuni di S. Vito e Borca di Cadore). Secondo la ricorrente, tale

decreto sarebbe lesivo di competenze costituzionalmente assegnate

alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come

attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,

dall'art. 5 della legge 18 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 7 della

legge 3 marzo 1987, n. 59, sia perché non spetterebbe al Ministro

dell'ambiente il potere di istituire riserve naturali, sia perché il

decreto impugnato conterrebbe disposizioni prive di una adeguata base

legislativa. Sempre a giudizio della ricorrente, lo stesso decreto

violerebbe altresì gli artt. 81 e 119 della Costituzione, perché

non conferirebbe alla regione i mezzi finanziari necessari per la

gestione di una riserva naturale la cui istituzione è frutto di una

decisione statale.

2. - Il ricorso va accolto.

A partire dalla sentenza n. 830 del 1988, questa Corte ha

enunziato il principio, desunto dall'art. 5 della legge 8 luglio

1986, n. 349, secondo il quale al Ministro dell'ambiente spetta "un

mero potere di proposta per l'individuazione delle riserve naturali".

Nella sentenza n. 346 del 1990 la stessa Corte ha ulteriormente

sottolineato che il citato art. 5 "trasferisce genericamente al

Ministro dell'ambiente le competenze per l'innanzi imputate al

Ministro dell'agricoltura e foreste in ordine ai parchi nazionali e

all'individuazione delle zone d'importanza naturalistica nazionale e

internazionale, competenze fra le quali non è ricompresa la potestà

di deliberazione dell'individuazione delle aree su cui istituire le

riserve". Su tale base, la Corte ha allora concluso che "si deve

ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del tutto privo del potere

di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o

parchi naturali d'importanza nazionale o internazionale".

Infine, nella sentenza n. 148 del 1991 questa Corte ha

positivamente e riassuntivamente precisato che, alla luce della

legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e

regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, l'individuazione di nuovi territori da destinare a

riserve, l'istituzione delle riserve medesime, la determinazione dei

relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonché

la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri

spettanti allo Stato "nell'ambito della funzione governativa di

indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro

dell'ambiente" (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977).

Essi, pertanto, attualmente possono essere legittimamente esercitati

soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non

già nella forma del decreto ministeriale.

Sulla base di tale giurisprudenza, non vi può esser dubbio che

l'atto il quale ha dato origine al conflitto di attribuzione ora in

decisione concreta un esercizio illegittimo del relativo potere

statale, comportante la menomazione delle competenze

costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai

sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati

dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5

della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987.

Conseguentemente deve essere annullato in toto il decreto del

Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva

naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni

di S. Vito e Borca di Cadore).

Resta assorbita ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato istituire con decreto del

Ministro dell'ambiente una riserva naturale dello Stato, e,

conseguentemente, annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 28

dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato "Monte

Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di

Cadore).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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