Corte costituzionale

Sentenza n. 420/2000

Altra decisione · depositata il 13/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 16 dicembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto, promosso

con ricorso del tribunale di Como, sezione penale, notificato il 26

luglio 1999, depositato in cancelleria il 5 agosto 1999 ed iscritto

al n. 27 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Como, nel corso di un procedimento penale a

carico del deputato del Parlamento Vittorio Sgarbi per il reato di

diffamazione, ha sollevato, con ordinanza in data 20 gennaio 1999,

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione del 16 dicembre 1998, con la quale è

stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto

procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili, a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era

stato tratto a giudizio con decreto del giudice per l'udienza

preliminare 29 gennaio 1997, per rispondere del reato di cui agli

artt. 595 codice penale e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso del

programma televisivo Sgarbi quotidiani trasmesso dalla rete

televisiva Canale 5 nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996, con le

quali aveva offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole

una serie di fatti determinati, in particolare accusandola "di avere

vissuto in maniera parassitaria, per molti anni, alla corte di uomini

ricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per vivere

senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario con

scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione

al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un libro

d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i Casinò del

mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti sconvenienti

con la televisione avendo beneficiato di una intervista definita

marchetta del TG1"; definendola inoltre con disprezzo con il termine

pentita in relazione alla qualità di testimone assunta in un

procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,

dichiarato il falso; apostrofandola, inoltre, con tono arrogante e

violento accompagnato ripetutamente da frasi volgari.

Nel corso del dibattimento, il deputato Sgarbi, dopo aver reso

spontanee dichiarazioni contestando nel merito l'accusa formulata nei

suoi confronti, aveva sostenuto che le opinioni da lui espresse nel

corso delle trasmissioni televisive di cui si trattava dovevano

considerarsi manifestazione della sua attività di parlamentare lato

sensu considerata, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria non

avrebbe potuto procedere nei suoi confronti in relazione ad esse, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Con ordinanza

del 21 novembre 1997, il tribunale, che non condivideva l'assunto

difensivo, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei

deputati, affinché la stessa valutasse la sussistenza della

insindacabilità delle espressioni per le quali si procedeva, sulla

base della procedura prevista dall'art. 2, comma 11, del

decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, in vigore all'epoca dei fatti,

e da ritenersi applicabile nonostante la mancata conversione in

legge, attenendo la valutazione sulla esistenza di una causa di non

punibilità al diritto sostanziale. Contestualmente, lo stesso

tribunale aveva disposto la sospensione del dibattimento, in attesa

della decisione della Camera, che avrebbe dovuto deliberare entro

novanta giorni: peraltro, non essendo intervenuta entro detto termine

la deliberazione, il procedimento era stato ripreso alle udienze del

20 ottobre 1998 e del 17 dicembre 1998. All'inizio di quest'ultima

udienza, era pervenuta la comunicazione della delibera parlamentare

del 16 dicembre 1998, che, respingendo la motivata, contraria

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva

dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato

Sgarbi.

Il tribunale di Como ritiene che la propria sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, sia stata

illegittimamente menomata dalla predetta decisione della Camera dei

deputati. Al riguardo, il Collegio ribadisce che le affermazioni

contestate al deputato Sgarbi sembrano non avere contenuto politico,

ma piuttosto trascendere su di un piano di mero dileggio e di insulto

personale nei confronti della Ariosto, ed essere del tutto svincolate

sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con

il dibattito parlamentare, anche ove si voglia ritenere che le

vicende in cui è stata coinvolta la signora Ariosto abbiano avuto

una notevole rilevanza pubblica. Infine, ad avviso dei giudici, le

modalità di estrinsecazione delle opinioni del deputato Sgarbi ed i

termini da lui adoperati sarebbero assolutamente estranei

all'esercizio delle funzioni parlamentari, sia pure latamente intese.

Sulla base di tali considerazioni, il tribunale di Como ha

proposto "ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello

Stato in relazione alla più volte citata delibera 16 dicembre 1998

della Camera", che aveva affermato la insindacabilità delle opinioni

espresse da Vittorio Sgarbi, con implicita richiesta che la Corte

risolva il conflitto ed emetta le pronunce consequenziali di

dichiarazione del potere al quale spettano le attribuzioni in

contestazione e di eventuale annullamento.

2. - La Corte, con ordinanza n. 362 del 1999, depositata il 22

luglio 1999, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione

sollevato dal tribunale di Como.

3. - L'atto introduttivo del conflitto e l'ordinanza della Corte

sono stati successivamente, nei termini assegnati, notificati alla

Camera dei deputati e depositati con la prova dell'avvenuta notifica.

4. - Si è costituita nel presente giudizio la Camera dei

deputati, eccependo, preliminarmente, la irricevibilità del

conflitto per inidoneità dell'atto introduttivo, autoqualificantesi

nel contempo ricorso e ordinanza, e la cui natura giuridica sarebbe

di difficile qualificazione, costituendo lo stesso un ibrido tra il

ricorso e l'ordinanza.

Al riguardo, nella memoria si contesta che il conflitto di

attribuzione di cui si tratta possa essere promosso nella forma

dell'ordinanza.

Al riguardo, la difesa della Camera si fa carico della

giurisprudenza della Corte che ha considerato ammissibile il

conflitto sollevato da autorità giudiziaria mediante ordinanza, ma

prospetta argomentazioni intese a dimostrare la infondatezza di tale

assunto, in particolare sostenendo la infungibilità del ricorso e

della ordinanza, per essere quest'ultima un provvedimento

giurisdizionale emesso "in nome del popolo italiano" e soggetto

all'obbligo di motivazione, il primo, invece, un atto di parte.

Inoltre, la forma dell'ordinanza renderebbe difficile applicare la

normativa sulla rinuncia al ricorso e sulla sua accettazione, e

sarebbe inidonea a formalizzare il rapporto tra l'organo collegiale e

il suo Presidente.

Il tribunale avrebbe sovrapposto la logica del giudizio

costituzionale incidentale a quella del conflitto di attribuzioni,

come dimostrerebbe anche la circostanza della avvenuta trasmissione

alla Corte degli atti del processo che, invece, essendo documenti del

ricorrente, dovrebbero essere depositati presso la Corte nel numero

di copie prescritto dall'art. 6 delle norme integrative, disposizione

che sarebbe stata aggirata dall'autorità giurisdizionale, con

violazione del principio di parità tra le parti del giudizio.

Il conflitto sarebbe, inoltre, irricevibile per mancanza, nel

dispositivo dell'atto introduttivo dello stesso, dell'ordine di

notificazione alla Camera dei deputati, a nulla rilevando la

circostanza che comunque la notificazione sia intervenuta.

Nella memoria si eccepisce altresì la inammissibilità del

ricorso per mancata esposizione o per mancata indicazione delle norme

costituzionali che costituiscono il fondamento delle attribuzioni la

cui menomazione si lamenta.

Nel merito, si chiede che la Corte affermi che spettava alla

Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Sgarbi. Ed infatti la vastità dell'ambito

funzionale coperto dal mandato parlamentare imporrebbe di negare la

riconducibilità ad esso delle sole attività del singolo membro

delle Camere che siano manifestamente estranee alla funzione. In tale

campo, la Corte costituzionale non potrebbe che limitarsi ad un

controllo "esterno", attinente alla "manifesta" inattendibilità

degli apprezzamenti compiuti dagli organi autori degli atti

controllati. In particolare, nella fattispecie sottoposta al giudizio

del tribunale di Como sussisterebbe una specifica connessione tra le

opinioni espresse dal parlamentare di cui si tratta e le relative

funzioni, avuto riguardo al carattere squisitamente parlamentare

della valutazione politica delle vicende giudiziarie dalle quali era

interessata la Signora Ariosto. Su tali vicende, si rileva nella

memoria, si sono avute numerose prese di posizione in sede

parlamentare, e molti sono stati gli episodi di esercizio della

funzione di sindacato ispettivo. In proposito, si ricordano le

interrogazioni aventi ad oggetto il trattamento riservato alle

testimonianze della Signora Ariosto, a dimostrazione che le

dichiarazioni del deputato Sgarbi per il quale procede il tribunale

di Como sarebbero strettamente legate a tale dibattito parlamentare e

pertanto, costituirebbero esercizio della stessa funzione

parlamentare, ancorché extra moenia. Del resto, si sottolinea nella

memoria, la Camera ha respinto le conclusioni della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, favorevoli alla sindacabilità delle

opinioni espresse, solo a seguito della discussione parlamentare

nella quale il deputato Sgarbi aveva chiarito la valenza

politicoparlamentare delle proprie dichiarazioni.

5. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la

difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la

quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di

costituzione.

In particolare, quanto alla eccezione di irricevibilità

dell'atto introduttivo del giudizio, preso atto delle affermazioni

contenute al riguardo nelle recenti sentenze della Corte

costituzionale nn. 10 e 11 del 2000, si osserva che in quelle

pronunce è contenuta la precisazione che la fungibilità

dell'ordinanza e del ricorso vale solo a condizione che la prima

contenga tutti i requisiti specificamente prescritti, laddove nel

caso in esame, si rileva, manca la benché minima indicazione delle

norme costituzionali che regolano la materia, oltre ad una espressa

richiesta di una pronuncia della Corte che statuisca sull'ordine

delle competenze e annulli l'atto impugnato.

La irricevibilità deriverebbe inoltre dalla mancata previsione

nell'atto introduttivo della notificazione dello stesso alla Camera a

seguito della eventuale declaratoria di ammissibilità in limine.

Nel merito, si rileva nella memoria che il ruolo della Signora

Ariosto in alcuni processi di grande rilevanza politica è stato

ampiamente discusso in sede parlamentare, e che pertanto le

dichiarazioni del deputato Sgarbi dalle quali ha avuto origine il

presente conflitto si inseriscono in un complessivo contesto di

politica parlamentare, pur se manifestate extra moenia e debbono

godere della copertura assicurata dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Del resto, le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi

troverebbero sostanziale corrispondenza nei contenuti di una serie di

interrogazioni presentate da altri parlamentari in riferimento alla

Signora Ariosto. Considerato in diritto

1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal

tribunale di Como in relazione alla delibera della Camera dei

deputati del 16 dicembre 1998 con la quale si è affermata

l'insindacabilità - alla stregua dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione - delle dichiarazioni rese dal deputato al Parlamento

Vittorio Sgarbi nel corso del programma televisivo "Sgarbi

quotidiani" trasmesso dalla rete televisiva Canale 5 nei giorni 28

maggio, 10 e 11 giugno 1996, dichiarazioni per le quali, come

riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in corso, contro lo

stesso Sgarbi, un procedimento penale in ordine al reato di cui agli

artt. 595 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, pendente presso il predetto ufficio giudiziario. Ritiene il

tribunale ricorrente che con la deliberazione impugnata la Camera dei

deputati abbia menomato la propria sfera di attribuzioni, dichiarando

che i fatti oggetto del procedimento penale a carico

dell'on. Vittorio Sgarbi concernerebbero opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, laddove

invece le affermazioni contestate sembrano non avere contenuto

"politico", ma piuttosto trascendere sul piano del mero dileggio ed

insulto personale nei confronti di Stefania Ariosto, in quanto del

tutto svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da

connessioni con il dibattito parlamentare.

Sulla base di tali premesse il tribunale di Como ha proposto

"ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in

relazione alla citata delibera 16 dicembre 1998 della Camera dei

deputati", con richiamo all'art. 68 della Costituzione e con

implicita richiesta che la Corte risolva il conflitto con le

consequenziali dichiarazioni del potere al quale spettano le

attribuzioni in contestazione, e di eventuale annullamento della

delibera impugnata.

2. - Le eccezioni preliminari, proposte dalla difesa della Camera

dei deputati sotto il profilo della irricevibilità, per inidoneità

dell'atto introduttivo, e della inammissibilità, per mancata

indicazione delle norme costituzionali che costituiscono il

fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione, non

sono fondate.

Sulla prima eccezione è sufficiente richiamare gli argomenti con

i quali questa Corte ha ritenuto, per l'ipotesi di conflitto promosso

dall'autorità giudiziaria, che l'atto introduttivo sia idoneo a

promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte

in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato

dalla legge (per tutte, sentenza n. 10 del 2000 e, da ultimo,

sentenze nn. 320 e 321 del 2000). Nella specie, tale corrispondenza

non è contestabile, riscontrandosi tutti gli elementi essenziali per

il ricorso.

Quanto alla seconda eccezione (d'inammissibilità), basta

rilevare che il richiamo all'art. 68, primo comma, della

Costituzione, quando comporti, in ipotesi, un'estensione abusiva

della garanzia al di là dei casi ai quali si riferisce, si traduce

di per sé in una violazione delle attribuzioni dell'autorità

giudiziaria, quali determinate dalla Costituzione. Segnando

l'art. 68, primo comma, della Costituzione il confine tra immunità e

giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda

automaticamente in lesione della sfera dell'altra e viceversa, con la

conseguenza che l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione è sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare

la norma costituzionale che regola la materia, delimitando le

attribuzioni costituzionali in discussione nel presente giudizio,

secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e

dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 (sentenze nn. 320 e 321 del

2000 citate).

3. - Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal tribunale di Como è fondato.

Esso si incentra su alcune dichiarazioni, rese dal deputato

Sgarbi nel corso di un programma televisivo, quale "opinionista"

conduttore della trasmissione (cfr. sentenze nn. 56 e 58 del 2000),

senza alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari,

interrogazioni, inchieste o discussioni di progetti di legge in cui

risulti una partecipazione attiva dello stesso Sgarbi: dichiarazioni

che avevano dato corso ad un procedimento penale per il reato di cui

agli artt. 595 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto

1990, n. 223.

Si tratta dunque di opinioni espresse al di fuori dell'esercizio

di attività parlamentari tipiche, sicché l'intero problema,

sottoposto alla Corte, si risolve nello stabilire se - ciò non di

meno - esse siano da ricomprendere nella sfera delle attività

(opinioni e voti) dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia

costituzionale (sentenze nn. 320 e 321 del 2000).

Deve innanzitutto essere escluso un qualsiasi collegamento o

connessione con attività svolta dallo stesso deputato Sgarbi

nell'ambito dei lavori parlamentari, per cui non si può neppure

configurare una attività divulgativa delle proprie opinioni,

difettando in radice la "riscontrabile corrispondenza sostanziale di

contenuti con l'atto parlamentare" (sentenze nn. 11 e 58 del 2000).

Rispetto ad alcune interrogazioni e interventi ad opera di altri

deputati (cui fa riferimento la difesa della Camera) - a prescindere

dalla considerazione che manca nelle dichiarazioni contestate al

deputato Sgarbi qualsiasi riferimento anche indiretto a tali atti

tipici (alcuni dei quali notevolmente successivi nel tempo alla

partecipazione dello stesso Sgarbi alla dialettica parlamentare) -,

vi è una semplice parziale comunanza generica di tematiche relative

alla persona offesa dalle dichiarazioni, per cui non è ravvisabile,

neppure sotto questo ulteriore profilo, una corrispondenza

sostanziale di contenuti e significati con un atto parlamentare (cfr.

sentenze nn. 58 e 11 del 2000), e, quindi, un carattere divulgativo.

4. - In conformità con quanto, del resto, ritenuto dalla Giunta

per le autorizzazioni a procedere della Camera, con proposta poi

superata dal voto negativo dell'Assemblea, deve essere, pertanto,

affermata la non riconducibilità dell'attività incriminata a quella

a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Ne deriva che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione

di insindacabilità in esame, ha interferito in modo illegittimo

nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente, e,

di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento della predetta

deliberazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi,

in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Como

il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la

delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16

dicembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari