Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.P.R. 1434/1970

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 (Pensione a carico

della gestione speciale coloni e mezzadri) in relazione alla legge 30

aprile 1969, n. 153 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal Pretore di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Martelli Luigi e l'INPS, iscritta al

n. 284 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dalla Corte d'Appello di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Andreini Giuseppe e

l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visti gli atti di costituzione di Martelli Luigi e dell'INPS e gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Franco Agostini, per Martelli Luigi, Pasquale

Vario, per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Pistoia con ordinanza del 13 marzo 1975 ha

sollevato, nel procedimento di lavoro vertente tra Luigi Martelli e

l'INPS, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28

dicembre 1970, n. 1434, nella parte in cui concede ai titolari di

pensione a carico della gestione speciale coloni e mezzadri, al fine di

utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale

obbligatoria, soltanto un "supplemento" sulla pensione stessa. Tale

disposizione - secondo il pretore - eccederebbe i limiti di cui

all'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale imponeva di

emanare norme che consentissero il reinserimento nell'assicurazione

obbligatoria, mediante l'utilizzazione dei contributi accreditati nella

gestione speciale, a tutti i coloni e mezzadri assicurati, senza

distinguere se già godessero o meno della pensione a carico della

predetta gestione speciale.

La stessa questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di

Firenze con ordinanza dell'11 giugno 1975, nella quale tuttavia si

osserva come nelle more del giudizio sia entrata in vigore la legge 16

aprile 1974, n. 114, la quale riconosce il diritto al reinserimento

nella assicurazione generale obbligatoria anche ai coloni e mezzadri

già pensionati, cosicché la rilevanza della questione viene limitata

ai diritti maturati tra l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1434 e

l'entrata in vigore della legge n. 114 del 1974.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, osservando che da una corretta interpretazione dell'art.

32 della legge delegante si doveva ricavare, in ordine al previsto

reinserimento dei mezzadri nell'assicurazione generale, una

differenziazione, riguardo agli effetti di tale reinserimento, tra

assicurati, a seconda che fossero già pensionati o meno, nel senso che

mentre ai secondi veniva consentito di utilizzare, agli effetti del

nuovo trattamento pensionistico, i contributi già accreditati nella

gestione speciale fino alla data del reinserimento, invece tale diritto

non veniva riconosciuto ai primi, giacché essi, essendo già

pensionati ed avendo quindi utilizzato i contributi per la liquidazione

della propria pensione, non potevano pretendere, in base ai principi

generali dell'ordinamento, di mutare il titolo della pensione stessa

né di ottenerne, in mancanza di apposite particolari disposizioni, la

riliquidazione.

L'Avvocatura aggiungeva che tale interpretazione trovava conferma

nello stesso testo dell'art. 32 là dove, alle lettere c) e d),

rispettivamente prevedeva l'utilizzazione dei contributi versati nella

gestione speciale ai fini del conseguimento del diritto a pensione, a

carico della gestione ordinaria, ossia di un diritto non ancora

conseguito, e, stabilendo un sistema di liquidazione sulla base dei

contributi versati in ciascuna delle due gestioni, supponeva il

perdurare di un rapporto assicurativo, ossia l'attualità di un

rapporto di lavoro tra la data del reinserimento e quella del

conseguimento della pensione.

Infine la norma impugnata, prevedendo la liquidazione soltanto di

un supplemento di pensione, altro non aveva fatto che richiamare il

già previsto trattamento riservato ai pensionati dall'art. 26 della

legge 22 luglio 1966, n. 613.

L'Avvocatura concludeva per l'infondatezza della questione.

3. - Si è costituito in entrambi i giudizi, con atti di deduzione

del 12 agosto 1975 e del 4 aprile 1976, l'INPS, rappresentato e difeso

dagli avvocati Giovan Battista Rossi Doria e Giulio Abati, aderendo

alle tesi della Presidenza del Consiglio dei ministri e chiedendo

comunque una pronuncia "secondo giustizia".

In particolare l'INPS aggiungeva che la sistematica della normativa

in materia di pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

prevedeva inizialmente per la categoria in questione una tutela

previdenziale inferiore a quella già concessa ai lavoratori

dipendenti, manifestando tuttavia un indirizzo politico-sociale teso

alla progressiva parificazione delle due tutele attraverso una

gradualità degli interventi legislativi.

A tale gradualità, ritenuta da questa Corte ragionevole nella sua

motivazione economica con le sentenze n. 128 del 1973 e n. 33 del 1975,

è ispirata anche la legge n. 153/1969, particolarmente con le deleghe

contenute negli artt. 31, 32 e 33.

Inoltre, nel giudizio introdotto con l'ordinanza del pretore di

Pistoia si è costituita anche la parte privata Luigi Martelli,

rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini di Roma, con atto di

deduzioni dell'11 luglio 1975, concludendo per la declaratoria di

incostituzionalità della norma impugnata e svolgendo argomentazioni

analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.

In una successiva memoria del 2 novembre 1981 il Martelli rileva

come l'ulteriore conferma della irrazionalità della discriminazione

operata dal legislatore delegato emerga anche dalla successiva legge n.

114 del 1974, già citata, che ha eliminato la lamentata

discriminazione. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.

76 Cost. l'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434,

nella parte in cui, concedendo ai titolari di pensione posta a carico

della gestione speciale coloni e mezzadri soltanto un "supplemento"

sulla pensione percepita, eccederebbe i limiti di cui all'art. 32 della

legge 30 aprile 1969 n. 153. Detta disposizione, infatti, rilasciava

delega al Governo a emanare norme che consentissero il reinserimento

nella assicurazione generale obbligatoria (utilizzando i contributi

accreditati nella gestione speciale) a tutti i coloni e mezzadri

assicurati che ne avessero fatto domanda, senza distinguere se essi

già godessero o non della pensione a carico della predetta gestione

speciale.

In particolare nella ordinanza di rimessione della Corte di Appello

di Firenze si osserva che scopo della legge delegante n. 153 del 1969

era quello della "revisione degli ordinamenti pensionistici", tanto che

una serie di norme prevedeva il "miglioramento dei trattamenti di

pensione" con determinate decorrenze direttamente applicabili, tra

l'altro, alle varie categorie di pensionati, cioè di lavoratori già

in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge. Da ciò

conseguirebbe che, là dove, con l'art. 32, il Governo viene delegato

ad emanare norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà

di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il

concetto di "mezzadri e coloni", in quanto genericamente indicativo di

una categoria di lavoratori destinatari dei nuovi miglioramenti

pensionistici, non potrebbe se non arbitrariamente restringersi ai

lavoratori non ancora pensionati. Tanto più - aggiunge il giudice a

quo - che il conseguimento del diritto a pensione, di cui tratta l'art.

32 lett. c) della legge delegante, si riferisce non già al

conseguimento di una qualsiasi pensione ed alla categoria di coloro che

non l'hanno ancora conseguita, bensì al conseguimento della pensione

nella assicurazione generale obbligatoria, ossia all'acquisizione di un

diritto che, fino alla entrata in vigore della legge, non era stato

conseguito né dai lavoratori già pensionati né da quelli assicurati

perché ancora in attività di lavoro.

2. - La questione non è fondata.

Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, il legislatore ha voluto

provvedere ad una revisione e ad un riordinamento delle prestazioni

previdenziali affidate all'INPS, ispirandosi ad un indirizzo generale

di progressiva unificazione del trattamento pensionistico delle diverse

categorie di lavoratori. In questo quadro il legislatore ha conferito

al Governo una serie di deleghe previste dalle norme che vanno

dall'art. 27 all'art. 37 della citata legge n. 153 del 1969.

In particolare, con l'art. 32 il Governo veniva delegato ad

emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese ad attribuire ai

mezzadri e coloni, già assicurati presso la corrispondente gestione

speciale (istituita con la legge 26 ottobre 1957, n. 1077) la facoltà

di reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, vecchiaia e superstiti prevista per i lavoratori

dipendenti utilizzando, ai fini del conseguimento del diritto a

pensione a carico della stessa assicurazione generale obbligatoria, i

periodi di contribuzione nella predetta gestione speciale.

È pur vero che il testo letterale dell'art. 32 della legge 153 del

1969 non distingue in modo espresso e puntuale fra la categoria dei

coloni e mezzadri che non fossero ancora titolari di pensione a carico

della gestione speciale al momento in cui chiesero e ottennero il

reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria, e quella di

coloni e mezzadri che a quel momento già fossero titolari di pensione

a carico della gestione speciale. Tuttavia la interpretazione logica e

sistematica della norma consente di affermare che il legislatore

delegante intendeva chiaramente limitare la facoltà di conseguire la

pensione a carico della assicurazione obbligatoria soltanto a quei

mezzadri e coloni che, essendo ancora in attività e quindi non ancora

titolari di pensione a carico della gestione speciale, fossero comunque

in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina

dell'assicurazione generale obbligatoria per il conseguimento della

relativa pensione, sia pure utilizzando, ai predetti fini, i contributi

versati nella gestione speciale, con conseguente esclusione di chi

avesse già ottenuto la pensione a carico della stessa gestione

speciale.

Tale volontà del legislatore emerge da un duplice ordine di

considerazioni. Prima di tutto è da rilevare che i criteri direttivi

indicati dallo stesso art. 32 (legge n. 153 del 1969) per il

reinserimento nell'assicurazione obbligatoria presuppongono logicamente

che i richiedenti, i quali vogliano beneficiare di tale facoltà, siano

ancora in attività e pertanto non abbiano già ottenuto la pensione.

Questi criteri infatti impongono al legislatore delegato di stabilire

la base di calcolo dei contributi da versare; la determinazione della

aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa

misura in vigore nella assicurazione generale obbligatoria;

l'utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale ai

fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione

generale obbligatoria; la liquidazione della pensione con il sistema

del pro-rata, in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in

ciascuna delle due gestioni medesime. Da quanto sopra esposto si ricava

che i criteri suddetti appaiono applicabili solo a chi non abbia ancora

conseguito il diritto a pensione in nessuna delle due gestioni e nessun

criterio viene per converso indicato dalla norma per consentire

l'automatica trasformazione della pensione, già liquidata a carico

della gestione speciale, in quella di analoga natura posta a carico

della gestione generale obbligatoria.

In secondo luogo lo stesso legislatore quando, nel realizzare la

progressiva unificazione delle prestazioni previdenziali con la

gradualità resa necessaria dai gravosi oneri finanziari che tale

unificazione comporta, ha ritenuto a distanza di alcuni anni di poter

estendere la facoltà di ottenere la pensione a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria anche ai mezzadri e coloni che

già fossero titolari di pensione a carico della gestione speciale, lo

ha fatto con un apposito provvedimento legislativo (legge 16 aprile

1974, n. 114), mediante il quale ha riconosciuto appunto ai titolari di

pensione liquidata a carico delle gestioni speciali (tra i quali anche

i coloni e i mezzadri) il diritto ad ottenere la liquidazione della

pensione prevista dalle norme sull'assicurazione obbligatoria dei

lavoratori dipendenti, allorquando tutti i requisiti risultino

perfezionati nell'assicurazione stessa (art. 2 ter).

La norma impugnata, pertanto, non si è discostata dalla delega

concessa al Governo con la legge n. 153 del 1969, né ha quindi violato

l'art. 76 della Costituzione, quando ha concesso ai già pensionati

della gestione speciale un supplemento di pensione, utilizzando in tal

modo i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria.

Con tale disposizione, invero, il Governo non ha fatto altro che

riprodurre il contenuto di precedenti normative che riconoscevano al

lavoratore autonomo titolare di pensione a carico di gestioni speciali

il diritto di utilizzare eventuali contributi versati

nell'assicurazione generale percependo un supplemento alla pensione

già goduta. In tal senso infatti dispone la legge 22 luglio 1966, n.

613 (art. 26), richiamata espressamente dalla norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata

in riferimento all'art. 76 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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