Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

citata

  • art. 34d.P.R. 1032/1960
  • art. 62d.P.R. 1032/1960
  • art. 6d.P.R. 780/1961
  • art. 11d.P.R. 780/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli

artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio

1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini, e

del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori

erga omnes gli artt. 6 e 11 del contratto collettivo di lavoro 30

settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di

Teramo, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969 dal pretore di

Teramo nel procedimento penale a carico di Di Sabatino Andrea e Pietro,

iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Di Sabatino Andrea e

Pietro, opponenti avverso il decreto penale col quale erano stati

condannati, tra l'altro, alla pena di lire 470.000 di ammenda per avere

omesso di accantonare presso la Cassa edile della provincia di Teramo,

o presso un Istituto bancario, la percentuale della retribuzione dovuta

per ferie, festività e gratifica natalizia a 94 lavoratori dipendenti

per i mesi di maggio, giugno e luglio 1967, nonché per avere omesso di

versare alla Cassa edile stessa il contributo paritetico, il pretore di

Teramo, con ordinanza in data 18 marzo 1969, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli

artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio

1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini e

dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (rectius n. 780)

per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6 ed 11 del

contratto collettivo integrativo del predetto, 30 settembre 1959 per la

provincia di Teramo, in riferimento agli artt. 3; 18, 23, 39 e 76 della

Costituzione.

Nel provvedimento si segnala innanzi tutto come sia evidente il

contrasto tra le norme in questione, che prevedono l'istituzione delle

casse edili ed i contributi ad esse dovuti, e la legge di delegazione

14 luglio 1959, n. 741, che assumeva come fine l'emanazione di norme

dirette a stabilire un trattamento economico e normativo minimo

inderogabile, ma si ravvisa altresì un contrasto con gli artt. 39, 23,

36 e 3 della Costituzione.

A giudizio del pretore di Teramo l'art. 39 sarebbe violato in

quanto l'istituzione obbligatoria delle casse edili verrebbe a limitare

il principio della libertà sindacale mediante l'imposizione di

obblighi contributivi a carico di tutti gli appartenenti alla

categoria, anche se non iscritti ai sindacati.

La violazione dell'art. 23 deriverebbe d'altronde dal fatto che la

misura dei contributi non è determinata dalla legge, ma lasciata alle

successive decisioni delle rappresentanze sindacali, mentre la

violazione dell'art. 36 risulterebbe dalla circostanza che la

destinazione alle casse edili di una quota della retribuzione si

risolverebbe in un atto di disposizione della retribuzione stessa, non

consentita dalla norma costituzionale.

Infine la violazione dell'art. 3 deriverebbe dalla circostanza che

mentre l'inosservanza di esse da parte dei datori di lavoro è

sanzionata penalmente, nessuna sanzione è prevista per la inosservanza

che sia eventualmente commessa dai lavoratori.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui

rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo

nazionale di lavoro suddetto, è stato già dichiarato illegittimo con

la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione,

nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Deve invece essere decisa per la prima volta la questione

concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 780 del 1961, nella parte

in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 6 ed 11 del contratto

collettivo integrativo per la provincia di Teramo ; la quale, pur

presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la

sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da

ultimo quelle n. 71, 126 e 162 del 1970), quanto meno per ciò che

attiene alla dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione,

riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente

dichiarate illegittime con tali pronunce.

Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di

Teramo si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei

contratti collettivi rese efficaci erga omnes le quali stabiliscono

l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le casse

edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è

stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14

luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della

Costituzione.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 va

limitata al terzo comma che è il solo ad occuparsi dei versamenti alle

casse edili.

Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi

d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129

del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli

artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio

1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga

omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di

lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia

di Teramo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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