Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2692 e 2693, promosso

con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal Tribunale di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 163 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Guglielmo e dell'Ente

Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, per il Gotti Lega.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo

e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il

Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 16 maggio 1966, sollevava

questione di legittimità costituzionale del DD. PP. RR. 29 novembre

1952, nn. 2962 (ma in effetti nn. 2692 e 2693) per violazione degli

artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841.

Il Tribunale osservava che, secondo la relazione di consulenza

tecnica disposta dal Collegio, i decreti presidenziali impugnati

avrebbero espropriato una quantità di terreni minore di quella

effettivamente scorporata se avessero tenuto conto della consistenza

della intera proprietà del defunto Gotti Lega Ernesto, quale

risultante dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 e sulla

base delle tariffe di estimo in vigore alla data del 1 gennaio 1943.

Ciò posto il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza

della Corte costituzionale in tema di accertamento della consistenza

del terreni soggetti ad esproprio, riteneva la questione non

manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione

del giudizio principale, e sospendeva il giudizio rimettendo gli atti

alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Avanti alla Corte si è costituito Gotti Lega Guglielmo, col

patrocinio degli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, i quali, nelle

deduzioni depositate in cancelleria il 26 agosto 1966, aderendo ai

rilievi esposti nell'ordinanza del Tribunale di Pisa, chiedevano che

fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreti

impugnati.

L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti,

si costituiva, mediante deposito delle deduzioni in cancelleria.

Anche in questo giudizio l'Ente riconosceva la illegittimità del

decreti di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata

in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio ancora in

vigore nella zona alla data del 15 novembre 1949.

Dopo aver accennato alle perplessità cui dà luogo la relazione di

consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio principale, la

difesa dell'Ente chiedeva ehe, nel dichiarare la illegittimità del

decreti impugnati con la consueta formula "in quanto", la Corte

demandasse al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza

della proprietà e della relativa quota di scorporo a norma dell'art. 4

della legge n. 841. Considerato in diritto :

L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che

trattasi, vi sia stato eccesso di delega.

La proprietà del Cotti Lega è stata infatti rilevata nella

consistenza, non alla data del 15 novembre 1949, e con il reddito

dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi,

essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità,

classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in

epoca successiva.

Ne discinde quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri

della legge di delega, i decreti impugnati hanno violato gli artt. 76 e

77 della Costituzione e devono essere perciò dichiarati

incostituzionali.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai

definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per

la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo,

sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della

proprietà, dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona,

alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori

accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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