Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

5 gennaio 1957, n. 33, della legge 6 marzo 1957, n. 68, e del D.P.R.26

dicembre 1958, n. 1105, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, iscritta al n. 7

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, imputato di

contrabbando di saccarina, il P.M., in persona del sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con sua

ordinanza del 16 novembre 1961, dopo essersi richiamato a questioni di

legittimità costituzionale sollevate in precedenti giudizi, ha

promosso questione di legittimità costituzionale delle norme che

approvano la vigente tariffa dei dazi doganali, perché emanate senza

sentire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La mancata richiesta di tale parere, osserva l'ordinanza, non trova

giustificazione nella legge 5 gennaio 1957, n. 33, istitutiva del

C.N.E.L., in quanto questa stessa legge è incostituzionale per

contrasto con l'art. 99 della Costituzione, avendo essa configurato

come facoltativo il parere del detto organo costituzionale. Ne consegue

l'incostituzionalità della legge 6 marzo 1957, n. 68, contenente una

proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi

doganali previsti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del

successivo D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, di approvazione della

tariffa. Rispetto a quest'ultimo, la questione di legittimità

costituzionale è posta alternativamente: o la legge n. 68 del 1957 è

una legge di delegazione, e allora il D.P.R. n. 1105 del 1958 è

incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché

la legge di delega non contiene criteri direttivi circa la richiesta di

parere al C.N.E.L., e la mancata richiesta fu, quindi, decisa

dall'organo delegato, senza averne il potere; o la legge n. 68 del

1957 è legge di autorizzazione, e quindi il decreto presidenziale n.

1105 è atto amministrativo, e in tal caso su quest'ultimo si

fonderebbe la mancata richiesta di parere del C.N.E.L., in violazione

dell'art. 99, secondo comma, della Costituzione; ma, non potendo essere

dichiarato incostituzionale l'atto amministrativo, si chiede che la

Corte si pronunci sulla legittimità costituzionale delle leggi di

autorizzazione, che non hanno fatto cenno del parere del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle

Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, si è costituito con atto di intervento 8 gennaio 1962, nel

quale, eccepita pregiudizialmente l'improcedibilità o l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Trapani, si sostiene che l'art. 99 della

Costituzione non imprime alcun crisma di obbligatorietà alla richiesta

di pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si chiede,

quindi, che siano dichiarate manifestamente infondate le prospettate

questioni.

Il Gabriele non si è costituito davanti a questa Corte.

Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello Stato

Achille Salerni ha insistito nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale

l'eccezione di inammissibilità della questione, proposta a questa

Corte con ordinanza del Pubblico Ministero.

L'eccezione è fondata. Secondo il sistema che regola il

procedimento incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. e le

parti possono sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma

spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio

valutare la rilevanza della questione rispetto alla decisione della

causa e la sua non manifesta infondatezza, e disporre, quindi, la

trasmissione degli atti a questa Corte (art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87). Tale duplice valutazione, come questa Corte ha già avuto

occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), è di competenza

dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, e il

P.M. non può sostituirsi ad essa, non avendo competenza a emettere

provvedimenti decisori.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per

mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica

che ha emesso l'ordinanza, restando assorbite le questioni di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con

ordinanza 16 novembre 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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