Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1958 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4r.d. 929/1942

usata come parametro

citata

  • art. 2r.d. 929/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo

comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione all'articolo 2,

secondo comma, e all'articolo 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317,

promosso con ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in

materia di brevetti ed invenzioni, modelli e marchi, emessa su ricorso

della Società manifatture Falco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 277 del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 84 del

Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Rolando Quadri, per la Società manifatture Falco, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 18 gennaio 1957 la Società manifatture Falco chiedeva

al Ministero dell'industria e commercio, Ufficio marchi, la

rinnovazione del marchio n. 51660, depositato il 20 maggio 1936 e

registrato il 23 luglio dello stesso anno, per contraddistinguere abiti

di propria fabbricazione.

Con decreto dell'8 marzo 1957 la domanda veniva respinta in quanto

presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 5 del

R. D. 21 giugno 1942, n. 929, e 2 del D.L. 24 aprile 1948, n. 689.

Contro questo provvedimento la Società manifatture Falco proponeva

ricorso, avanti alla speciale Commissione dei brevetti presso il

Ministero dell'industria e commercio, sostenendo:

a) che le disposizioni dettate all'art. 5 del R.D. 21 giugno 1942,

n. 929, sulla rinnovazione del marchio, non si estendevano, giusta

l'art. 82 dello stesso decreto, ai marchi registrati all'Ufficio

internazionale di Berna ancorché depositati in Italia;

b) che, comunque, il termine ventennale apposto alla durata del

brevetto di marchio, nell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942,

n. 929, e conseguentemente l'onere di rinnovazione stabilito ai primi

due commi dell'art. 5, erano incostituzionali perché in contrasto col

R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 12 giugno 1939,

n. 739, che delegava al Governo i poteri necessari per dare

attuazione, in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, al R.D.

13 settembre 1934, n. 1602, che prevedeva una durata decennale del

marchio.

2. - Con ordinanza 12 luglio 1957 la Commissione dei ricorsi in

materia di brevetti, considerato che l'eccezione di illegittimità

costituzionale aveva carattere pregiudiziale rispetto alla decisione

del merito della proposta impugnazione e che l'eccezione stessa non

poteva considerarsi manifestamente infondata, sospendeva di

pronunciarsi e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per

la decisione della questione di legittimità dell'art. 4, comma terzo,

del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sulla durata ventennale dei brevetti

per marchi di impresa, in relazione agli articoli 2 e 3 del R.D.L. 24

febbraio 1939, n. 317.

Questa ordinanza è stata regolarmente notificata ai sensi di legge

e, dopo le prescritte comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 9 novembre 1957.

Nel termine di rito si è costituita in giudizio la Società

manifatture Falco con il patrocinio degli avv.ti Rolando Quadri e

Teodoro Doria.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. - La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, nella sua

ordinanza, ha sostanzialmente osservato:

- in via preliminare: che l'eccezione di illegittimità

costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco è

pregiudiziale alla decisione sul merito della impugnazione proposta

avanti ad essa Commissione, poiché, ammessa l'incostituzionalità

denunciata, sarebbe superata l'indagine sulla portata dell'art. 5 del

decreto del 1942;

- sul merito dell'eccezione di illegittimità: che questa - sebbene

non tenga conto del fatto che il secondo comma dell'art. 3 del citato

R.D.L. n. 317 del 24 febbraio 1939 aveva autorizzato il Governo ad

innovare, modificare e perfino a sopprimere le disposizioni del R.D. 13

settembre 1934, n. 1602, al fine di armonizzarle anche con le

convenzioni internazionali, e non tenga conto neppure della circostanza

che la durata ventennale del termine fu introdotta proprio per

uniformare l'ordinamento interno e quello internazionale - non poteva

tuttavia considerarsi manifestamente infondata.

4. - La difesa della Società manifatture Falco ribadisce in questa

sede l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata avanti alla

Commissione. Osserva inoltre che l'ordinanza della Commissione dei

ricorsi in materia di brevetti ha colto solo un aspetto della questione

di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture

Falco, in particolare non considerando che le disposizioni contenute

agli articoli 5 e 82 del R.D. n. 929 del 1942 eccedono dai limiti della

delegazione in quanto - in contrasto con l'art. 2 della legge di

delegazione 24 febbraio 1939, n. 317 - innovano radicalmente rispetto

alla disciplina anteriore della registrazione dei marchi.

Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità degli articoli 5 e

82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

5. - All'opposto, l'Avvocatura generale dello Stato premette che

nella motivazione dell'ordinanza della Commissione dei ricorsi sono

poste in evidenza tutte le ragioni per le quali deve ritenersi la

legittimità della norma; rileva che la questione per cui è causa

presenta una stretta analogia con altra, in materia di brevettabilità

dei processi per la produzione di medicamenti, già decisa da questa

Corte con sentenza n. 37 del 24 gennaio 1957; sottolinea come la

maggiore durata dei brevetti per marchi d'impresa fu introdotta per

uniformare la legge interna alla convenzione internazionale del 13

aprile 1891 (Accordo di Madrid) alla quale anche l'Italia aveva

aderito. Conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n.

929.

6. - Sia la difesa delle Manifatture Falco che l'Avvocatura

generale dello Stato hanno poi presentato, entrambe in data 30 aprile

scorso, due memorie difensive nelle quali le mutue ragioni, già svolte

nelle comparse rispettivamente di costituzione e di intervento, vengono

ribadite e illustrate.

In particolare, la difesa delle Manifatture Falco sviluppa la tesi

della illegittimità degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942,

rilevando che, per i marchi depositati vigente la legge 30 agosto 1868,

n. 4577, il principio in essa fissato della durata indefinita della

protezione del marchio di impresa era stato mantenuto fermo dall'art. 2

della legge di delegazione del 24 febbraio 1939, sia pure attraverso la

formula della sospensione dell'altro principio, quello della durata

decennale, contenuto nel R.D. del 13 settembre 1934. Conseguentemente

- sempre secondo la difesa della Società Falco - il richiamo alla

sentenza di questa Corte n. 37 del 24 gennaio 1957, contenuto nella

comparsa di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si

risolverebbe contro la tesi della stessa Avvocatura generale dello

Stato, non essendosi tenuto conto della diversa portata pratica

dell'art. 2 della legge di delegazione nelle diverse materie dei

brevetti per processi medicinali e di quelli per marchi di fabbrica.

Conclude insistendo nella richiesta di dichiarazione di illegittimità

costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 5 e 82 del R.D. 21 giugno

1942, n. 929.

Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, nella propria

memoria, insiste nelle ragioni già esposte, in rapporto specialmente

all'ampiezza dei poteri conferiti al Governo con la norma di cui

all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Società manifatture Falco ha richiesto, nella

comparsa di costituzione dinanzi a questa Corte, la dichiarazione di

illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno

1942. mentre la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti con la

sua ordinanza del 12 luglio 1957 aveva rinviato alla Corte la questione

della legittimità costituzionale unicamente dell'art. 4, comma terzo,

del decreto stesso. Nella memoria, poi, pur non trascurando il richiamo

dell'art. 4, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di

illegittimità costituzionale dei due articoli 5 e 82, e nella

discussione orale ampiamente si è soffermata sulla assunta

illegittimità costituzionale dell'art. 82.

La Corte non può non disattendere la richiesta del patrono della

Società Falco per quanto riguarda gli artt. 5 e 82 del citato decreto

delegato, dovendo unicamente esaminare la proposta questione di

legittimità costituzionale in relazione all'art. 4, terzo comma, del

decreto stesso, così com'è stato richiesto con l'ordinanza della

Commissione dei brevetti. La Corte infatti è chiamata a pronunciarsi

in sede di giudizio incidentale, epperò deve attenersi, in base al

disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai termini

della questione di legittimità costituzionale quale è stata formulata

dal giudice che ha disposto il rinvio, prendendo in esame le

disposizioni delle quali è stata assunta la illegittimità

costituzionale, e le è inibita ogni estensione del giudizio.

Conseguentemente anche le parti in causa non possono richiedere una

siffatta estensione (v., da ultimo, sentenza della Corte del 25 giugno

1957, n. 103). E ammessa benvero, a norma dell'art. 27 della richiamata

legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità

costituzionale di altre disposizioni legislative, ma soltanto nel caso

che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimità derivi, come

conseguenza, dalla decisione adottata, sicché, come ha ritenuto questa

Corte, a tale ulteriore pronuncia non può procedersi se non nel caso

di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della

dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate (sentenza 1

marzo 1957, n. 43).

2. - Ciò posto, è da rilevare che, in base alla legge 30 agosto

1868, n. 4577, la durata della protezione del marchio di fabbrica

regolarmente depositato era indefinita, purché ne concorresse l'uso,

il quale, in certa guisa, implicava un atto di volontà che

riconfermava e rinnovellava il diritto, senza bisogno, quindi, di

espressa rinnovazione del deposito, che era istituto sconosciuto dalla

legge del 1868. In base alla delega data con la legge 25 novembre 1926

n. 2032, si ebbe il R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che regolava

l'intera materia delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e

di commercio, il quale, all'art. 95, secondo comma, stabiliva: "La

registrazione del marchio nel Regno ha effetto per dieci anni dalla

data medesima (dalla data della presentazione della domanda di

registrazione all'amministrazione italiana), salvo il caso di rinuncia

del titolare del marchio, ma può essere rinnovata per periodi di egual

durata su domanda da presentarsi prima della scadenza del decennio". Ma

questa disposizione, che limitava a dieci anni la durata della

protezione derivante dalla registrazione del marchio, non venne

attuata, al pari di tutte le altre disposizioni del R.D. 13 settembre

1934, la cui entrata in vigore era stata condizionata, dall'art. 134

del decreto stesso, alla pubblicazione del regolamento, che non fu mai

emanato.

In tal modo si presentava lo stato della legislazione, sul punto in

controversia, quando, per regolare la complessa materia delle privative

industriali, sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 317,

già esaminata in altra analoga occasione da questa Corte con la

sentenza 24 gennaio 1957, n. 37. La legge delega richiamava il R.D. 13

settembre 1934 e, con l'art. 1, stabiliva che il medesimo avrebbe

dovuto avere attuazione "in tempi diversi, mediante distinti

provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per

quella dei modelli e per quella dei marchi". La legge stessa concedeva

poi al Governo ampiezza di poteri circa la ripartizione delle

disposizioni riguardanti le materie e il tempo della loro emanazione.

L'ultimo comma, infatti, dell'art. 1 stabiliva: "A1 Governo del Re sono

delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle

disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la

gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire

in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime,

nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa, infine,

l'ampiezza dei poteri che, con la delegazione, venivano conferiti e il

metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo comma

dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri anzidetti,

provvederà altresì a coordinare... le disposizioni richiamate,... al

fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando,

modificando, sopprimendo le disposizioni stesse (le disposizioni del

R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per armonizzarle con le

convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le

altre leggi dello Stato. Gli stessi testi indicheranno anche le leggi

e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore".

Sennonché, con l'art. 2 della legge delega veniva differita a

tempi successivi l'attuazione di vari articoli del richiamato R.D. 13

settembre 1934. Precisamente, per quanto riguarda la materia dei

marchi di fabbrica: lettera a) artt. 28 e 90, e connesse disposizioni,

per la parte riguardante l'esame preventivo della novità in materia

sia di invenzioni, sia di marchi; lettera b) art. 33, eccettuato il n.

2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per

la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di

invenzioni sia di marchi; lettera d) art. 120 e seguenti, nonché artt.

123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente,

l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e

l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i

marchi. Aggiungeva, il secondo comma del detto art. 2, che,

"analogamente", veniva "differita l'attuazione:... dell'art. 95, comma

secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei

marchi", durata che, come innanzi si è veduto, era stata limitata a

dieci anni.

3. - Per quanto riguarda i marchi, la delega fu attuata con la

emanazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il "testo delle

disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa".

Pur dichiarandosi, nell'epigrafe del decreto, che si era tenuta

presente la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni

legislative "da mettere in attuazione per prime" - il che val quanto

dire che, in concordanza col disposto dell'art. 1 della legge

delegante, erano state rinviate a tempi successivi le disposizioni

riservate con l'art. 2 pur tuttavia col detto decreto veniva emanato un

testo organico sulla materia dei brevetti per marchi d'impresa, e ciò

in adempimento del disposto degli artt. 1 e 3 della legge delegante e

utilizzando quegli ampi poteri di coordinamento, integrazione,

modificazioni ecc. conferiti con l'art. 3 della legge stessa.

Sorge, quindi, il problema dibattuto nel presente giudizio se,

essendo stata rinviata dal legislatore delegante l'applicazione del

principio del termine decennale stabilito col comma secondo dell'art.

95 del R.D. 13 settembre 1934, poteva il legislatore stesso, in sede di

emanazione della legge delegata, stabilire un diverso principio,

fissando un altro termine per la durata degli effetti della

registrazione dei marchi.

Ritiene la Corte che ciò il legislatore poteva fare, senza

eccedere dai limiti della delega che gli era stata conferita.

Bisogna infatti rilevare un punto essenziale, e cioè che il

legislatore nell'emanare le norme delegate non violò l'art. 2 del

decreto delegante. Egli infatti non provvide sulle disposizioni che

erano state riservate col detto articolo e ne rinviò il regolamento a

tempi successivi. Per quanto riguarda il termine di durata degli

effetti della registrazione dei marchi, non introdusse affatto, nella

legge delegata, il termine di durata decennale che, corrispondendo ad

un certo tipo di legislazione, era stato stabilito nel decreto del 13

settembre 1934. Ciò gli era vietato dal disposto dell'art. 2 della

legge delegante che, rinviando l'applicazione del termine decennale,

aveva tenute presenti alcune esigenze amministrative, forse non tutte

ancora soddisfatte; ma questo non poteva impedire al legislatore di

introdurre un termine diverso e più lungo, corrispondente a diverso

tipo legislativo, e, come più innanzi si ricorderà, anche ad accordi

internazionali. Cade in acconcio, in proposito, la osservazione già

fatta dalla Corte in occasione della ricordata sentenza 24 gennaio

1957, che pur riguardava una materia ben più circoscritta che non

l'attuale, quale quella della brevettazione dei processi per la

fabbricazione dei medicamenti. Rilevò allora la Corte che il Governo,

dovendo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo

organico sui brevetti industriali, e quindi un testo necessariamente

completo, doveva indubbiamente occuparsi di quel punto; e la stessa

osservazione non può non essere fatta, circa il termine di durata

della registrazione dei marchi, in relazione alla più ampia e generale

materia da disciplinare con un testo organico delle disposizioni sui

brevetti per i marchi d'impresa.

4. - Ha ritenuto peraltro la difesa della Società Falco che il

legislatore, in sede di attuazione della delega, non aveva alcun potere

di stabilire un termine di durata per gli effetti della registrazione

dei marchi; giacché, essendo stata rinviata l'applicazione dell'art.

95' secondo comma, del decreto 13 settembre 1934, e quindi,

l'attuazione del principio in esso contenuto della durata decennale

degli effetti della registrazione dei marchi, o non doveva occuparsi

per nulla di tal punto, nella legge delegata, continuando così ad aver

vigore il principio della durata indefinita della registrazione, col

concorso dell'uso, derivante dalla legge del 1868, che in questa parte

doveva essere considerata non abrogata; oppure doveva espressamente

sancire, nella legge delegata, siffatto principio della durata

indefinita. Ed aggiunge, a favore di questa seconda soluzione, che è

appunto questa che deve essere ritenuta la soluzione legittima, se si

tien conto del criterio seguito dalla Corte costituzionale nella

ricordata sentenza emessa sulla questione della brevettabilità dei

procedimenti per la produzione dei medicamenti. Infatti la Corte,

ammesso il presupposto che il nuovo testo delegato, siccome testo

organico e completo sulla materia dei brevetti industriali, una

disposizione sulla brevettabilità o meno dei procedimenti per la

produzione dei medicinali doveva contenere, rilevò che il legislatore

non poté fare a meno di stabilire il divieto della brevettabilità,

derivante dalla legge sardo - piemontese 30 ottobre 1859, n. 3731, che

su tal punto era da ritenersi tuttora in vigore, una volta che, con la

legge delega, era stata rinviata l'attuazione del secondo comma

dell'art. 16 del R. D. 13 settembre 1934, che, invece, ammetteva la

brevettabilità. Così ora - sempre secondo l'assunto della difesa

della Società Falco -, nella materia dei marchi d'impresa, dato

l'analogo rinvio, riguardante il termine, contenuto nello stesso

articolo 2, non poteva e non doveva il legislatore, in sede di legge

delegata, che unicamente limitarsi a sancire la durata indefinita degli

effetti della registrazione dei marchi.

A siffatto rilievo è da opporre che l'analogia col caso della

brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicamenti non

sussiste, perché nel caso dei medicamenti non si poteva che o

affermare o negare la brevettabilità. Sospesa la possibilità della

brevettazione, ed essendo opportuno che il legislatore si occupasse

espressamente anche di tal punto nel testo che andava ad emanare, non

poteva non essere stabilito, nel detto testo, il divieto. Ma nel caso

invece ora in controversia, nel caso cioè della durata della

registrazione dei marchi d'impresa, non si presentavano soltanto quelle

due soluzioni, l'una negativa e l'altra positiva, sibbene diverse

soluzioni, con un solo divieto: il divieto di introdurre il principio

della durata decennale. Determinarsi in uno o altro senso, abbracciare

una o altra soluzione, rientrava indubbiamente nelle facoltà del

legislatore, e all'opera di lui largamente soccorreva il disposto della

stessa legge delega, la quale, come innanzi si è visto, conferiva, con

l'art. 3, i più ampi poteri di coordinamento, integrazione,

modificazione, soppressione, anche per armonizzare le emanande

disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel Regno e

con le altre leggi dello Stato. Sul terreno del controllo della

legittimità costituzionale, non è certamente da imputarsi al

legislatore di aver fatto uso di siffatti larghi poteri, e, nel caso,

di avere introdotto il termine ventennale di durata della registrazione

dei marchi di impresa, che poi corrisponde ad un sistema largamente

accolto anche da altri Stati, e che è stato adottato con l'art. 6

dell'accordo di Madrid, allegato al R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169.

Ogni critica che sia fatta alla scelta operata dal legislatore

nell'adottare questo sistema del termine ventennale, pur restando nei

limiti delle facoltà a lui delegate, certamente esula dal campo del

controllo della legittimità costituzionale per rientrare invece in

quello della politica legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con la ordinanza 12

luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per

invenzioni, modelli e marchi, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la

durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, in relazione

all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939,

n.317, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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