Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1957 · relatore Gaetano Azzariti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, proposto con le 22 seguenti

ordinanze, tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 273 del 27 ottobre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 70 del 30 ottobre 1956 ed iscritte ai nn. da 269 a 290 del

Reg. ord. 1956:

1. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Amico Gaetano contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

2. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Capraro Calogero contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

3. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Contino Giuseppe contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

4. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

5. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

6. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Gagliano Paolo contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

7. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Greca Salvatore contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

8. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Guadagna Giuseppe contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

9. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Marchetta Salvatore contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

10. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Mazza Attilio contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

11. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Melluso Corrado contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

12. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Militello Giuseppe contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

13. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Nobile Angelo contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

14. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del

registro di Agrigento;

15. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

16. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

17. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

18. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Parisi Gaetano contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

19. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Sciascia Guglielmo contro l'Ufficio del

Registro di Agrigento;

20. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

21. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento;

22. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale

imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco

di Sicilia di Agrigento e Zambuto Filippo contro l'Ufficio del Registro

di Agrigento.

Udita nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1957 la relazione del

Giudice Gaetano Azzariti;

uditi il sost. avv. gen. dello Stato Achille Salerni, il difensore

della Regione siciliana avv. Pietro Virga e il difensore del Banco di

Sicilia avv. Camillo Ausiello Orlando.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione di legittimità costituzionale, rimessa al giudizio

della Corte con le 22 ordinanze sopra elencate, è sorta in occasione

di contestazioni sull'ammontare dell'imposta di registro da

corrispondere per alcuni contratti stipulati dal Banco di Sicilia, sede

di Agrigento, durante gli anni 1951 e 1952, al fine di finanziare

lavori per la esecuzione di opere pubbliche nel territorio della

Regione siciliana. Contenuto di tali contratti è, da un lato, la

concessione da parte del Banco di una apertura di credito rotativo in

conto corrente, utilizzabile in relazione all'avanzamento dei lavori da

eseguire, e, dall'altro lato, la cessione pro solvendo in favore del

Banco del credito che l'altro contraente, assuntore della opera

pubblica, avrebbe maturato verso l'amministrazione appaltante. In tal

modo il Banco, al momento dell'incasso di ogni singolo mandato emesso

dall'amministrazione stessa nel corso e alla fine dei lavori, poteva

trattenere l'importo delle somme anticipate e dei relativi interessi.

In tutti questi contratti si fa richiamo alle disposizioni

contenute nel D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi

provvedimenti legislativi di proroga, le quali disposizioni concedevano

agevolazioni tributarie per gli atti di finanziamento con operazioni di

cessione di credito; e i contratti furono infatti tempestivamente

registrati presso l'Ufficio del Registro di Agrigento nel corso dei

detti anni 1951 e 1952 col pagamento della imposta ridotta consentita

dalle dette disposizioni legislative.

Se non che, successivamente, l'Ispettore compartimentale delle

imposte, in sede di verifica delle percezioni, ritenne che non fossero

applicabili le agevolazioni previste nel menzionato decreto legge 19

dicembre 1936, perché nei contratti vi era una clausola - usuale nei

normali contratti delle banche - dalla quale risultava che la cessione

di credito a favore del Banco doveva garantire non solo le

anticipazioni per il finanziamento dei lavori relativi all'opera

pubblica, ma altresì "qualsiasi altro credito diretto o indiretto del

Banco verso la persona del cedente", anche se non liquido ed esigibile,

sorto anteriormente o posteriormente all'operazione di finanziamento.

In conseguenza di ciò, si procedé a liquidazione della imposta nella

misura ordinaria e, tenuto conto di quanto era stato già pagato,

l'Ufficio del Registro di Agrigento notificò, per la differenza,

ingiunzione di pagamento per imposta suppletiva di registro.

Alla ingiunzione fecero opposizione tanto il Banco di Sicilia

quanto i diversi appaltatori che avevano con esso contrattato,

proponendo distinti ricorsi alla Commissione provinciale per le imposte

di Agrigento. Gli interessati contestarono la legittimità del

supplemento di imposta richiesta dall'Ufficio del Registro ed esposero,

tra l'altro, che, essendo intervenuta la legge regionale 1 agosto

1953, n. 44, essi, in conformità dell'art. 2 di tale legge, avevano,

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, provveduto a

stipulare appositi atti aggiuntivi regolarmente registrati per

precisare che i finanziamenti accordati dal Banco di Sicilia con

cessione pro solvendo da parte dell'altro contraente erano destinati,

per l'intero ammontare, esclusivamente a garanzia e a soddisfo

dell'apertura di credito concessa per la esecuzione dei lavori per

l'opera pubblica indicata nei contratti, con esclusione di ogni altra e

diversa operazione di credito.

Nella seduta del 23 febbraio 1956 la Commissione provinciale prese

in esame i ricorsi proposti e pronunziò 22 ordinanze, tutte identiche,

nelle quali, premesso che, secondo l'insegnamento della Corte di

cassazione, l'aliquota ridotta dell'imposta di registro non è

applicabile quando vi sia collegamento, sia pure soltanto potenziale,

tra la cessione e negozi giuridici diversi dal finanziamento dei lavori

appaltati, intercorrenti tra cedente e cessionario, e posto in chiaro

di conseguenza che i contratti stipulati dal Banco di Sicilia con i

diversi appaltatori, nel loro testo originario, erano soggetti alla

normale aliquota della imposta di registro, aggiungeva che rimaneva

però da esaminare se l'aliquota ridotta fosse divenuta applicabile in

seguito alle successive scritture che furono stipulate tra le parti in

riferimento alla legge della Regione siciliana 1 agosto 1953, n. 44.

Ma in ordine all'art. 2 di questa legge, la Commissione assume che esso

ha il carattere di una vera e propria deroga, con efficacia

retroattiva, al regime fiscale già in vigore e si risolve in una

sanatoria per quei contratti che avevano fruito di un beneficio

tributario ad essi non applicabile per difetto delle condizioni di

legge; e poiché l'Ufficio del Registro aveva dedotto che le

disposizioni adottate in sede regionale non possono derogare la

disciplina nazionale, la Commissione, sviluppando tale rilievo, ha

ritenuto che non è manifestamente infondato il dubbio sulla efficacia

del detto dell'art. 2 di fronte al disposto dell'art. 119 della

Costituzione e degli artt. 14, 15 e 36 dello Statuto siciliano, essendo

vivamente controversi e l'esistenza di una potestà normativa della

Regione in materia tributaria e l'estensione di una simile potestà e i

limiti che essa incontra nella legislazione statale. Perciò,

considerando che la controversia sottoposta al proprio esame non poteva

essere decisa indipendentemente dal giudizio sulla legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge regionale, la Commissione

deliberò di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per tale

giudizio, sospendendo ogni decisione sui ricorsi dei contribuenti sino

all'esito del giudizio medesimo.

Le 22 ordinanze aventi tutte la data 23 febbraio 1956, copie

autentiche delle quali furono rilasciate il 16 agosto successivo

vennero notificate il 20 dello stesso mese a tutti i ricorrenti e

all'Ufficio del Registro di Agrigento e, precedentemente, cioè il

giorno 18, al Presidente della Giunta regionale siciliana nonché al

Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Banco di Sicilia, il quale aveva avuto comunicazione delle

ordinanze prima ancora della notificazione, il giorno 29 luglio 1956,

si affrettò a costituirsi in giudizio davanti la Corte costituzionale

rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Ausiello Orlando e

Gaetano Armao, i quali depositarono in cancelleria le loro deduzioni in

data 12 agosto 1956.

Si è costituita poi l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, dalla

quale in data 9 settembre 1956 sono state presentate deduzioni

nell'interesse dell'Amministrazione stessa in persona dell'Intendente

di finanza pro - tempore di Agrigento, e, per quanto possa occorrere,

del Ministro pro - tempore delle finanze nonché del Procuratore pro -

tempore del Registro di Agrigento. È intervenuto pure nel giudizio il

Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.

Pietro Virga con deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte

il 9 settembre 1956.

Tanto il Banco di Sicilia quanto la Regione siciliana deducono in

via pregiudiziale che la Commissione provinciale delle imposte non

poteva sollevare la questione di legittimità costituzionale, non

essendo essa una "autorità giurisdizionale" alla quale soltanto,

giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è consentito di

sollevare tali questioni nel corso di un giudizio. La Commissione

suddetta avrebbe carattere di organo amministrativo al quale la legge

affida la "risoluzione in via amministrativa" e non giurisdizionale

delle controversie tributarie ad essa devolute.

La Regione siciliana deduce inoltre la irricevibilità per

decorrenza dei termini perché, mentre la legge n. 87 dell'11 marzo

1953 prescrive che l'autorità giurisdizionale deve disporre "immediata

trasmissione" degli atti alla Corte costituzionale, la Commissione

provinciale ha atteso dal febbraio all'agosto per effettuare tale

trasmissione e notificare la propria ordinanza agli interessati.

Sostiene ancora la difesa della Regione la inammissibilità della

questione per irrilevanza, perché la controversia sottoposta all'esame

della Commissione provinciale poteva essere risoluta sulla base del

semplice combinato disposto di due leggi statali (D.L. 19 dicembre

1936, n. 2170, e art. 5 della legge 4 aprile 1953, n. 261), senza

bisogno di fare ricorso alla legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, la

quale deve essere considerata semplicemente interpretativa e non

innovativa delle norme contenute nelle leggi nazionali, che essa, sotto

l'aspetto sostanziale, si limita a riprodurre.

Concordano poi Banco di Sicilia e Regione siciliana nel ritenere,

in merito, l'infondatezza della questione, perché l'art. 36 dello

Statuto regionale siciliano conferisce alla Regione potestà

legislativa in materia tributaria e perché, sebbene in via generale

siano da considerare possibili norme regionali di carattere

retroattivo, le disposizioni dettate nella legge 1 agosto 1953, n.

44, non hanno tale carattere.

Concludono perciò col chiedere che la Corte dichiari la

inammissibilità o la irricevibilità della questione proposta e,

subordinatamente, la costituzionalità dell'art. 2 della legge

impugnata.

Sostiene invece l'Avvocatura dello Stato che le Commissioni

tributarie sono organi speciali di giurisdizione e, come tali, possono

sollevare, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87, questioni di legittimità costituzionale delle leggi,

comprese quelle regionali siciliane.

Dubita, peraltro, che il giudizio relativo all'accertamento

tributario a quo non potessse essere deciso indipendentemente dalla

questione di legittimità costituzionale, in quanto è principio

accolto dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato che nel caso

di conflitto tra legge nazionale e legge regionale, deve prevalere la

prima, fino a quando non venga in sede competente dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Sicché la Commissione avrebbe dovuto risolvere la controversia

applicando la legge nazionale 4 aprile 1953, n. 261, che ha

disciplinato in modo permanente ed organico il trattamento tributario

degli atti relativi ad anticipazioni, finanziamenti e cessioni di

credito.

Osserva poi l'Avvocatura che all'ammissibilità in via incidentale

della questione di legittimità costituzionale della legge siciliana 1

agosto 1953, n. 44, non è comunque di ostacolo la mancata impugnazione

in via principale di tale legge da parte del Commissario del Governo,

il quale non ne avrebbe avuta tempestiva notizia, e, in merito,

sostiene che la legge è evidentemente incostituzionale sia per carenza

di potestà legislativa della Regione in materia di tributi erariali,

sia per assoluto contrasto con il principio contenuto nella

legislazione tributaria italiana, avendo attribuito rilevanza giuridica

ad atti aggiuntivi stipulati al fine di conseguire agevolazioni od

esenzioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale e

non già di tributi locali.

Conclude perciò l'Avvocatura col chiedere che la Corte dichiari la

incostituzionalità dell'art. 2 della detta legge perché, in aperta

violazione dell'art. 119 della Costituzione in relazione agli artt. 14,

15 e 36 dello Statuto regionale siciliano approvato con D.L.L. 15

maggio 1946, n. 445, deroga, e per giunta con efficacia retroattiva, al

vigente sistema tributario e, in particolare, all'art. 8 del T.U. delle

leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, all'art. 1 del D.L. 19

dicembre 1936, n. 2170, e alle disposizioni dell'altra legge nazionale

4 aprile 1953, n. 261.

Nelle memorie depositate dalle parti in data 30 e 31 gennaio 1957

sono sviluppate le opposte tesi difensive; e nella discussione orale

nella pubblica udienza del 13 febbraio 1957 il sost. avv. gen. dello

Stato Achille Salerni, da un lato, e i difensori della Regione

siciliana, avv. Pietro Virga, e del Banco di Sicilia, avv. Camillo

Ausiello Orlando, dall'altro, hanno insistito sulle tesi medesime. Considerato in diritto :

In ordine alle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del

ricorso sollevate dalla Regione, la difesa di questa nella discussione

orale ha dichiarato di rinunziarvi perché interesse della Regione è

di ottenere una decisione definitiva di merito che risolva ogni

questione sulla propria competenza legislativa. Anche la difesa del

Banco di Sicilia si è associata alla dichiarazione fatta

nell'interesse della Regione. Le dette eccezioni del resto non

sarebbero state accoglibili:

1) perché questa Corte ha avuto già occasione di pronunziarsi sul

carattere giurisdizionale e non amministrativo delle Commissioni

tributarie (sentenza n. 12 del 18 gennaio 1957);

2) perché nessun termine perentorio è stabilito nella legge 11

marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale e quindi non potrebbe essere motivo di irricevibilità

l'eccessivo ritardo col quale la Commissione avrebbe nel caso presente

trasmesso gli atti dopo la pronunzia delle ordinanze, le quali del

resto - è bene notarlo - hanno la data della seduta nella quale i

ricorsi furono discussi (23 febbraio 1956) non quella necessariamente

posteriore nella quale il testo delle ordinanze medesime poté essere

effettivamente redatto dalla Commissione;

3) perché infine la Commissione delle imposte di Agrigento ha

ampiamente motivato sulla rilevanza della questione di legittimità per

la decisione delle controversie sottoposte al suo giudizio e non

potrebbe la Corte rifare per suo conto l'esame della rilevanza

medesima.

Nel merito, è innanzi tutto da rilevare che la questione

principale ampiamente discussa dalla difesa dello Stato, circa la

potestà legislativa della Regione siciliana in materia di tributi

erariali, è stata già esaminata e decisa da questa Corte con sentenza

n. 9 del 17 - gennaio 1957, la quale ha riconosciuto che tale potestà

legislativa sussiste. Ma, come già aveva ritenuto l'Alta Corte per la

Regione siciliana con numerose pronunzie, non si tratta di una potestà

di legiferare in via esclusiva nei termini indicati nell'art. 14 dello

Statuto per alcune determinate materie, estranee a quella di cui ora si

discute. La legislazione regionale nella materia dei tributi erariali

non può avere che carattere concorrente o sussidiario e, in

conseguenza, è soggetta non solo ai limiti fissati nell'art. 17 dello

Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altresì a

quei limiti particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della

materia tributaria, tra i quali vi è specialmente quello del rispetto

dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo

tributo.

Occorre perciò esaminare - ed è questa l'unica questione che

interesssa la controversia da decidere - se la disposizione dettata

nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n 44, sia

contenuta entro i limiti della potestà normativa della Regione ovvero

ecceda tali limiti.

La difesa dello Stato assume che la detta disposizione, col dare

rilevanza giuridica ad atti aggiuntivi al fine di conseguire

agevolazioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale

sarebbe in assoluto contrasto con un principio fondamentale della

legislazione tributaria statale, quale si ricava dall'art. 8 del T.U.

delle leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, secondo il quale

l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura

e gli effetti degli atti e dei trasferimenti.

Il principio fondamentale, che la difesa dello Stato richiama

esiste realmente. Nessun dubbio può esservi in proposito. Non solo il

menzionato art. 8, ma tutta la legge del registro è ispirata al

principio che l'imposta è determinata dal contenuto dell'atto

sottoposto a registrazione e che atti o eventi successivi non possono

avere alcuna rilevanza. È questa la base stessa del sistema

dell'imposta di registro. Una legge regionale che violasse questo

principio fondamentale ed ammettesse successive dichiarazioni di

volontà per modificare ciò che fu stabilito nell'atto originario e

consentire corrispondenti revisioni della tassazione dovrebbe

sicuramente essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Ma la Corte non ritiene che, nel caso in esame, ricorra tale

ipotesi. La previsione di "appositi atti aggiuntivi" fatta nel

menzionato art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953 può

indubbiamente dare l'impressione che il principio fondamentale su

indicato sia stato obliato; ma l'esame della disposizione impugnata e

della intera legge convince che un contrasto sostanziale col detto

principio non vi è.

Deve innanzi tutto essere considerato il carattere puramente

temporaneo della legge 1 agosto 1953 e il campo di applicazione di

essa che è molto limitato. Essa infatti si ricollega ad una precedente

legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, espresamente richiamata e

confermata, con la quale furono concesse ex novo, fino al 30 giugno

1954, particolari agevolazioni tributarie, analoghe a quelle che in

precedenza erano state accordate anche con leggi statali, agli atti di

finanziamento per la esecuzione di opere pubbliche in correlazione con

operazioni di cessione di credito, e si riferisce unicamente a quegli

stessi atti che sono contemplati nella detta legge del 1952. Per tutti

gli altri atti posteriori al 30 giugno 1954 né l'una né l'altra delle

due leggi regionali hanno possibilità di applicazione, rimanendo la

materia, anche nel territorio della Regione siciliana, disciplinata

esclusivamente dalle norme dettate con la legge generale dello Stato 4

aprile 1953, n. 261.

È opportuno qui ricordare che la legge regionale 22 agosto 1952

non fu mai impugnata dallo Stato, il quale non ha nemmeno impugnato la

legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, come del pari non fu mai

impugnata dalla Regione la legge statale 4 aprile 1953, n. 261, e che

nelle ventidue ordinanze della Commissione provinciale delle imposte di

Agrigento nessuna questione è stata sollevata né sulla perdurante

efficacia fino al 30 giugno 1954 della legge regionale 22 agosto 1952,

né sulla eventuale prevalenza della legge stalale 4 aprile 1953 sulla

legge regionale. Di tutto ciò questa Corte non potrebbe quindi

occuparsi perché estraneo al giudizio odierno.

Passando poi all'esame concreto della disposizione dell'art. 2

della legge 1 agosto 1953, si deve considerare che essa è connessa

strettamente con l'art. 1, in ordine al quale nessuna questione di

legittimità costituzionale è stata sollevata. Questo articolo del

resto, a somiglianza di quanto fu stabilito nella legge statale 4

aprile 1953, n. 261, e ripetendo letteralmente la disposizione di

questo, precisa le indicazioni particolari che occorre inserire nei

contratti di finanziamento con cessione di credito allo scopo di

rendere ad essi applicabili senza contestazioni le agevolazioni fiscali

concesse con la precedente legge regionale 22 agosto 1952.

Dopo che l'art. 1 aveva così provveduto per i contratti futuri da

stipulare in base alla detta legge del 1952, il successivo art. 2

prende in considerazione i contratti già stipulati, disponendo che,

quando in essi quelle indicazioni mancassero, o fossero vaghe, e

indeterminate, le medesime potevano essere precisate con apposito atto

aggiuntivo; ma ciò unicamente per quei contratti che furono

regolarmente registrati in tempo debito con l'applicazione delle

agevolazioni fiscali consentite dalla legge del 1952. È espressamente

dichiarato che non compete alcun rimborso per le imposte comunque

pagate con l'aliquota normale.

È chiaro pertanto che l'"atto aggiuntivo" consentito dall'art. 2

non può contenere una nuova manifestazione di volontà la quale

modifichi comunque il contenuto dell'atto originario, quale fu voluto

dalle parti e riconosciuto all'atto della registrazione dagli uffici

finanziari; ma è ammesso soltanto per confermare e precisare la

stipulazione precedente, eliminando unicamente i dubbi che, dopo

avvenuta la registrazione dell'atto, qualche clausola generica potesse

far sorgere sul reale contenuto di essa in difformità di quanto fu

effettivamente voluto dalle parti.

In questo stato di cose, non è da parlare di violazione del

principio fondamentale secondo il quale l'imposta di registro è

vincolata alla pattuizione originaria, perché questa, come si è

detto, in nessun modo l'art. 2 consente di modificare.

Si potrebbe, d'altro canto, anche aggiungere che il carattere

contingente e sotto alcuni aspetti eccezionale della norma trova

spiegazione in una situazione particolarissima che si era creata, per

effetto della quale quasi tutti gli appaltatori finanziati dal Banco di

Sicilia, dopo di avere ultimati i lavori per l'opera pubblica, si

trovarono inattesamente esposti a richieste di gravosi supplementi di

imposta di registro, i quali avrebbero completamente annullate le

agevolazioni tributarie ad essi concesse dalla legge e loro accordate

effettivamenee all'atto della registrazione del contratto. In questo il

Banco aveva creduto di inserire, fra le altre, anche una clausola

generica, quasi di stile negli ordinari contratti con banche, la quale

poteva fare apparire che la cessione di credito fatta a garanzia del

finanziamento per esecuzione di opere pubbliche valesse anche per

garantire altri eventuali crediti derivanti da indeterminati rapporti

giuridici mai esistiti nell'intenzione dei contraenti né da essi posti

mai in essere. Che questa fosse una situazione preoccupante anche per

la Regione nell'interesse generale dell'esecuzione delle opere

pubbliche nel proprio territorio non può essere negato.

L'art. 2 della legge regionale adunque non volle concedere

qualsiasi nuova agevolazione tributaria, non riaprì termini, né

ammise rimborsi di imposte pagate, ma volle solo assicurare che la

precedente legge del 1952 avesse la sua retta applicazione, in modo che

le agevolazioni tributarie fossero effettivamente godute da coloro ai

quali spettavano e ne rimanessero esclusi quelli ai quali non erano

dovute.

Per tutte queste considerazioni la Corte non ritiene che nella

particolare fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia da

dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della

sopracitata legge regionale, riaffermando peraltro nettamente quanto fu

già esposto nella precedente sentenza del 17 gennaio 1957, n. 9: cioè

che la potestà normativa della Regione siciliana in materia di tributi

erariali, oltre agli altri limiti di carattere generale indicati nella

sentenza medesima, è soggetta anche più specificamente a quello

derivante dalla necessità che la legislazione regionale si uniformi

all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per

ogni singolo tributo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità

proposte dalla Regione siciliana e dal Banco di Sicilia;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1

agosto 1953, n. 44, sollevata con 22 ordinanze del 23 febbraio 1956

dalla Commissione provinciale delle imposte di Agrigento, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 119 della Costituzione e

14, 15 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

ECLI:IT:COST:1957:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari