Corte costituzionale

Sentenza n. 417/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera

legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 27 ottobre 1998,

contenente "Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale

toscano all'introduzione dell'Euro", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 novembre

1998, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 43

del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso

notificato il 17 novembre 1998 e depositato il 24 novembre

successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della delibera legislativa della Regione Toscana recante "Norme per

l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione

dell'Euro", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15

settembre 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di

rinvio governativo, il 27 ottobre 1998, in riferimento all'art. 117

della Costituzione.

1.1. - Premette il ricorrente che l'introduzione della moneta

unica europea impone agli Stati interessati l'attuazione delle

disposizioni comunitarie volte a risolvere i problemi che tale

processo è destinato a far sorgere fin dal 1° gennaio 1999, data

d'inizio della fase transitoria, in cui è prevista la coesistenza

tra la moneta scritturale "Euro" e quella fisica "Lira", e che le

pubbliche amministrazioni devono assumere, in base alle scelte fatte

a livello nazionale e tradottesi nella direttiva 3 giugno 1997 del

Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997), nella legge 17 dicembre 1997,

n. 433 e nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, un ruolo

propulsivo e di guida.

In tale contesto, la delibera impugnata prescrive la doppia

indicazione degli importi monetari in lire ed euro negli atti

regionali, a partire dal 1° gennaio 1999, e da una data successiva,

da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli enti e delle

aziende dipendenti dalla regione, disponendo inoltre che nello stesso

periodo sia assicurato il conteggio in euro di ogni pagamento o

versamento che non sia in contanti, ed istituendo un comitato

regionale per l'Euro, incaricato di sovrintendere alla risoluzione

delle problematiche in materia.

Secondo il ricorrente, tali disposizioni interferirebbero nella

materia della politica monetaria, che è riservata alla competenza

dello Stato, e che non è circoscritta alla fissazione dei cambi,

all'integrazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione dei

movimenti di capitale ed alla creazione di istituti monetari, ma si

estende anche alla disciplina del nuovo sistema monetario, ivi

compresa la fase transitoria. L'adeguamento delle realtà regionali e

locali deve infatti aver luogo, secondo la citata direttiva del

Presidente del Consiglio, in base ai criteri indicati nel quadro di

riferimento nazionale e mediante programmi operativi approvati dalle

regioni e trasmessi al comitato Euro, istituito a livello nazionale,

il quale deve verificarne la coerenza e l'attuazione: proprio in

applicazione di tali disposizioni, il ricorrente osserva che la

Regione Toscana ha provveduto alla redazione di un piano approvato

dalla giunta regionale con deliberazione del 27 luglio 1998, n. 840,

e trasmesso al predetto comitato con nota del 26 ottobre 1998.

2. - Si è costituita la Regione Toscana, con memoria depositata

il 23 dicembre 1998, chiedendo il rigetto del ricorso.

In una successiva memoria depositata il 1° aprile 1999, la

Regione Toscana ha insistito nelle proprie conclusioni, sostenendo

che la delibera impugnata non riguarda il settore della politica

monetaria, ma singole materie, riconducibili all'ordinamento degli

uffici e degli enti dipendenti dalla regione, e mira a favorire, nel

rispetto delle norme comunitarie e statali, la massima tempestività

ed il minore impatto negativo sui cittadini nella transizione alla

moneta unica europea. Considerato in diritto

1. - Il giudizio in via principale promosso, con il ricorso in

epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti

della Regione Toscana ha ad oggetto la delibera legislativa recante

"Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano

all'introduzione dell'Euro", approvata dal consiglio regionale il 15

settembre 1998 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 27

ottobre 1998. Ad avviso del ricorrente la delibera legislativa

impugnata, che impone alla regione ed agli enti ed alle aziende da

essa dipendenti determinati comportamenti per favorire il passaggio

alla moneta unica europea, contrasterebbe con l'art. 117 della

Costituzione, in quanto le singole disposizioni in essa contenute

interferirebbero nella materia della politica monetaria, che è di

competenza dello Stato e nella delibera medesima, pertanto, non

sarebbe consentito alle regioni neppure di introdurre disposizioni

integrative o riproduttive della normativa statale.

2. - In via preliminare, va rilevato che la Regione Toscana si è

costituita in giudizio tardivamente, cioè dopo la scadenza del

termine di venti giorni previsto al riguardo dall'art. 23, ultimo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Il carattere perentorio dei termini relativi alla

costituzione in giudizio comporta pertanto, alla stregua della

giurisprudenza della Corte (sentenze n. 155 del 1985, n. 71 del

1982), la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in

giudizio della Regione Toscana.

3. - Nel merito la questione è infondata.

La delibera legislativa impugnata stabilisce per la regione e gli

enti ed aziende da essa dipendenti particolari comportamenti

finalizzati a favorire la massima tempestività ed il minore impatto

possibili sui cittadini nel passaggio alla moneta unica europea. A

tal fine la delibera in oggetto prevede la doppia indicazione degli

importi - in lire ed in euro - in tutti gli strumenti giuridici e

documenti posti in essere dalla regione e dagli altri soggetti

indicati, nonché il relativo adeguamento della modulistica (art. 2),

attribuendo ai creditori ed ai debitori dei soggetti predetti la

facoltà di ottenere il pagamento in euro (art. 3) ed infine

istituisce un comitato regionale per l'Euro, allo scopo di

sovrintendere alla risoluzione delle problematiche ed

all'impostazione delle azioni correlate alla introduzione della

moneta unica (art. 4).

Tali disposizioni regionali si inseriscono nell'ampio processo di

transizione dalla moneta nazionale alla moneta unica europea,

previsto dagli articoli da 105 a 124 (già art. 109M) del trattato CE

e disciplinato, per quanto attiene alla delineazione del quadro

normativo europeo relativo appunto alla fase di introduzione della

moneta unica, in particolare dai regolamenti del consiglio

n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998. Da

questi ultimi si ricavano, ai fini dell'eventuale incidenza della

normativa comunitaria sulla fattispecie in esame, due principi

applicabili nel periodo transitorio: innanzi tutto, il principio di

continuità degli "strumenti giuridici" - intesi, secondo gli stessi

regolamenti, in senso onnicomprensivo come "disposizioni normative,

atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici

unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle

monete metalliche ed ogni altro atto avente effetti giuridici" - in

base al quale il processo di introduzione dell'euro deve essere

considerato "neutrale" rispetto agli strumenti giuridici in essere.

In secondo luogo, il principio del "nessun obbligo, nessuna

proibizione", secondo cui al settore pubblico è lasciata la scelta

circa l'opportunità di adottare o meno l'euro nell'ambito dei propri

rapporti, senza che ne derivino particolari conseguenze sull'assetto

dei rapporti stessi.

La sostanziale "neutralità", desumibile dalla indicata normativa

comunitaria, dei criteri di introduzione dell'euro rispetto alla

situazione giuridica in atto ha dunque lasciato spazio alla

legislazione italiana per "favorire un ordinato e trasparente

passaggio dalla lira all'euro" (art. 1 legge 17 dicembre 1997,

n. 433), mediante le disposizioni di una serie di atti normativi,

che, per il periodo transitorio 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001,

impongono, tra l'altro, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici

una serie di adempimenti, sul piano dell'organizzazione e

dell'attività, adeguati all'esigenza di uniformità di atti e di

comportamenti in relazione all'adozione della moneta unica. In questo

senso va ricordato che il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

ha stabilito, oltre ad una serie di regole che incidono su specifici

profili di politica monetaria, che nel periodo transitorio le

amministrazioni pubbliche, anche non statali, individuino,

"nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai

rispettivi ordinamenti", gli atti che possono essere prodotti con gli

importi indicati in euro (art. 47), nonché individuino i documenti

contabili, i cui importi riassuntivi abbiano l'indicazione in euro

(art. 50) ed infine consentano che i creditori ed i debitori nei loro

rapporti con le amministrazioni stesse possano, a richiesta, ottenere

che i pagamenti abbiano luogo in euro, quando le relative operazioni

non avvengono in contanti (art. 48).

4. - In questo quadro normativo, la delibera legislativa

regionale impugnata non può essere configurata, secondo la

prospettazione del ricorrente, come atto invasivo della materia

"politica monetaria", o comunque riproduttivo di disposizioni

legislative statali su materia non di competenza regionale. In

effetti, la delibera legislativa in questione non interviene su

quegli oggetti disciplinati dal citato decreto legislativo n. 213 del

1998, i quali riguardano specificamente particolari profili della

politica monetaria, come, ad esempio, la fissazione dei cambi,

l'integrazione dei mercati finanziari, la liberalizzazione dei

movimenti di capitale e così via, ma regola invece aspetti diversi,

quali, in sostanza, l'indicazione degli importi monetari nella moneta

nazionale o nella moneta unica europea, che, pur rientrando

nell'ambito disciplinare dello stesso decreto n. 213, non appaiono

oggettivamente pertinenti alla politica monetaria, ma sono piuttosto

interpretabili, anche alla stregua del citato principio comunitario

"nessun obbligo, nessuna proibizione", come canone di buon andamento

dell'amministrazione regionale, in quanto finalizzati a predisporre

un più ordinato e trasparente passaggio alla moneta unica.

Analogamente la previsione che crediti e debiti con l'amministrazione

regionale possano essere estinti, a richiesta, mediante versamenti in

euro non determina, trattandosi di operazioni non in contanti,

effetti diretti sulla massa monetaria circolante, ma è inquadrabile

nella stessa ottica di buon andamento, poiché fa riferimento a un

valore monetario figurativo, costituendo in sostanza una forma di

indicazione dell'importo del pagamento nella moneta unica europea,

anziché in quella nazionale.

Si può così dire che i contenuti della delibera impugnata,

lungi dall'incidere sulla manovra inerente alla massa monetaria

nazionale, attengono invece alla competenza regionale in materia di

ordinamento degli uffici e degli enti ed aziende dipendenti, nonché

in materia di contabilità. Si tratta invero di una manifestazione

del potere di autoorganizzazione della regione nei rapporti con i

cittadini, che si esprime anche attraverso la regolazione dei

connessi procedimenti amministrativi (sentenza n. 69 del 1995), al

fine di adeguare, nell'ambito della propria autonomia

costituzionalmente garantita, fatto salvo il principio di unità e

indivisibilità della Repubblica, la propria azione al processo di

integrazione europea, in particolare per quanto riguarda

l'introduzione dell'euro (sentenze n. 20 del 1997, n. 126 del 1996).

D'altra parte, anche la direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 3 giugno 1997 ha sottolineato in generale la necessità

che le pubbliche amministrazioni, tra cui anche quelle regionali,

svolgano "un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione

dell'euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo

transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i

cittadini e le imprese".

In questa ottica, l'art. 1, comma 2, della delibera impugnata,

nella parte in cui stabilisce che "resta in ogni caso fermo tutto

quanto disposto a livello legislativo nazionale per assicurare la

continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e della

neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro ed in

particolare quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo

1998 n. 213 a proposito di parametri di indicizzazione, calcoli

intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti", non

costituisce affatto un'indebita conferma o una surrettizia

riproduzione di norme statali operanti in materie precluse alla

competenza legislativa regionale. Può invece essere ragionevolmente

interpretato come espressione di rigorosa delimitazione dell'ambito

applicativo delle disposizioni adottate entro la sfera di competenza

regionale in materia di ordinamento degli uffici, così da evitare

ogni interferenza con le determinazioni di competenza dello Stato in

materia di politica monetaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della delibera legislativa approvata il 15 settembre 1998 e

riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal consiglio della

Regione Toscana il 27 ottobre 1998, recante "Norme per l'adeguamento

dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro",

promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal

Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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