Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/11/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed

integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), promosso

con ordinanza emessa il 20 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria sul ricorso proposto da Tommaso Di Girolamo

contro la Regione Calabria ed altri, iscritta al n. 73 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Tommaso Di Girolamo nonché l'atto

di intervento della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Feliciano Serrao per Di Girolamo Tommaso e

l'avvocato Raffaele Mirigliani per la Regione Calabria;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Tommaso Di

Girolamo contro la Regione Calabria ed altri per l'annullamento degli

atti della commissione esaminatrice nel concorso interno per

l'accesso alla II qualifica dirigenziale nel settore delle attività

agricolo-forestali, nominata con decreto del Presidente della Giunta

regionale n. 39 del 1991, nonché per l'annullamento della delibera

della Giunta regionale n. 4319 del 5 agosto 1991, di approvazione dei

suddetti atti, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria -

con ordinanza del 20 novembre 1992 - ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 97, primo

comma, e 98 della Costituzione, dell'art. 5 della legge regionale

calabra 5 maggio 1990, n. 55, "nella parte in cui non prevede la

presenza, in seno alle commissioni giudicatrici nelle selezioni per

l'avanzamento a dirigente di II qualifica, di membri esperti dotati

di specifiche competenze culturali e/o tecniche rispetto alle materie

previste dalle selezioni concorsuali".

In ordine alla rilevanza di tale questione, il Tribunale

rimettente osserva che l'esame degli atti posti in essere dalla

commissione - impugnati nel giudizio a quo unitamente alla

deliberazione regionale di recepimento - presuppone "la preliminare

indagine circa la legittimità della normativa che detta i criteri di

composizione della commissione stessa", atteso che l'illegittimità

di tale normativa "non potrebbe non riverberare conseguenze caducanti

- e non già meramente inficianti - sul complesso della attività

posta in essere (dalla commissione), nonché sulle deliberazioni di

relativo recepimento". La rilevanza della questione prospettata

discenderebbe, pertanto, dallo "stretto nesso di consequenzialità

giuridica che connette la nomina di una commissione giudicatrice (e,

con essa, le disposizioni che la prevedono e la disciplinano) con gli

atti da questa di seguito posti in essere" nonché dal fatto che

l'accoglimento della stessa questione "determinerebbe, in via

derivata, l'annullamento dell'intero iter procedimentale", con la

conseguente invalidazione degli atti che hanno formato oggetto di

impugnativa nel giudizio a quo.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, lo stesso

Tribunale osserva che la norma impugnata, nel modificare il

preesistente art. 46 della l.r. 22 novembre 1984, n. 34 - dove si

prevedeva che la commissione fosse composta dal presidente della

Giunta regionale, in qualità di presidente, da due professori

universitari (designati dai Rettori delle Università calabresi), da

due magistrati amministrativi (designati dal Presidente del TAR della

Calabria) e da un rappresentante sindacale - ha disposto che, fermi

restando il presidente della Giunta regionale ed il rappresentante

sindacale, gli altri membri siano sostituiti dall'assessore regionale

al personale e da due consiglieri regionali, di cui uno in

rappresentanza della minoranza (designati dall'Ufficio di Presidenza

del Consiglio regionale, sentita la conferenza dei Presidenti dei

gruppi consiliari). Tale nuova composizione - secondo il giudice a

quo -, avendo fatto venir meno nella commissione la presenza

maggioritaria di membri dotati di specifiche competenze tecniche,

sostituiti con rappresentanti di nomina politica, non sarebbe idonea

a garantire il rispetto delle norme contenute negli artt. 97, primo

comma, e 98 della Costituzione, risultando in contrasto con i

principi espressi da questa Corte in materia di composizione delle

commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici (in particolare nella

sentenza n. 453 del 1990).

Tali principi - osserva ancora il giudice a quo - per il loro

carattere generale devono necessariamente trovare applicazione -

oltre che nei concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione -

anche nei concorsi "interni" o "riservati", quale quello in esame, in

ordine ai quali resta, comunque, invariata l'esigenza di garantire

una oggettiva valutazione dei candidati e la selezione dei migliori

fra essi, offrendo la massima tutela possibile rispetto a possibili

ingerenze di natura politica, pregiudizievoli dell'imparzialità

della pubblica amministrazione.

2. - La parte privata, ricorrente nel giudizio a quo, è

intervenuta con una memoria adesiva alla tesi formulata dal giudice

rimettente, deducendo che la norma impugnata ha completamente

capovolto la corretta impostazione della precedente normativa

regionale, determinando una composizione esclusivamente politica

della commissione, in contrasto con i principi di imparzialità e di

destinazione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della

Nazione.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione Calabria opponendo,

in primo luogo, l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza.

Secondo la Regione il provvedimento costitutivo della commissione,

non formando oggetto del ricorso pendente innanzi al Tribunale

amministrativo, resterebbe in ogni caso sottratto, in quanto atto

inoppugnabile, alla cognizione del giudice a quo, con conseguente

irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata di ufficio

nei confronti della normativa regionale che regola la composizione

della stessa commissione.

Nel merito, la questione è ritenuta infondata, dal momento che il

principio della partecipazione dei partiti politici alla formazione

dell'indirizzo politico nazionale, affermato nell'art. 49 della

Costituzione, porterebbe ad escludere la possibilità di attribuire

un disvalore così assoluto ad un sistema di composizione della

commissione giudicatrice quale quello di cui è causa. Ciò

risulterebbe, altresì, confortato dal fatto che la nomina politica

di alti magistrati o funzionari statali è prevista dal nostro

ordinamento ed è stata ritenuta da questa Corte conforme alla

Costituzione con le sentenze n. 1 del 1967 e n. 177 del 1973

(concernenti, rispettivamente, le nomine governative dei consiglieri

della Corte dei conti e dei consiglieri di Stato).

4. - In prossimità dell'udienza sia la Regione Calabria che la

parte privata ricorrente nel giudizio a quo hanno presentato memoria,

dove vengono sviluppate e approfondite le tesi annunciate nei

rispettivi atti di costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione di costituzionalità in esame investe l'art. 5

della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche

ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), dove

si dispone che la commissione chiamata a formare le graduatorie nelle

selezioni interne per la copertura dei posti della seconda qualifica

dirigenziale è composta dal presidente della Giunta regionale o da

un suo delegato che la presiede; dall'assessore regionale al

personale; da due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza

della minoranza; da un rappresentante sindacale, con qualifica non

inferiore a quella del posto messo a concorso.

Ad avviso del Tribunale amministrativo della Calabria tale

disposizione (che ha sostituito l'art. 46 della legge regionale 22

novembre 1984, n. 34, dove la stessa commissione risultava composta

dal Presidente della Giunta regionale, da due professori

universitari, ordinari di materie attinenti ai posti oggetto di

selezioni, da due magistrati amministrativi e da un rappresentante

sindacale) verrebbe a violare, "nella parte in cui non prevede la

presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a

dirigente di 2ª qualifica, di membri esperti dotati di specifiche

competenze culturali e/o tecniche rispetto alle materie previste

dalle selezioni concorsuali", il principio di imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo

comma, della Costituzione nonché il vincolo posto a carico dei

pubblici dipendenti dall'art. 98 della stessa Costituzione di essere

al servizio esclusivo della Nazione.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

avanzata dalla Regione Calabria sul presupposto che la questione

sollevata dal Tribunale amministrativo risulterebbe estranea

all'oggetto del giudizio a quo, in quanto diretta a invalidare la

norma regolatrice della composizione della commissione del concorso

di cui è causa, laddove lo stesso giudizio risulta invece

delimitato, alla luce dei motivi enunciati nel ricorso, ai soli atti

valutativi espressi dalla commissione ed alla conseguente delibera

regionale approvativa di tali atti.

In proposito va, infatti, rilevato che il giudice rimettente,

nella sua ordinanza, si è dato carico di tale possibile eccezione

quando, proprio al fine di allontanare dalla questione proposta il

sospetto di ultrapetizione rispetto ai limiti della domanda avanzata

dal ricorrente nel giudizio a quo, ha argomentato sia in ordine al

"nesso di consequenzialità" che viene a collegare la nomina di una

commissione con gli atti dalla stessa posti in essere, sia in ordine

agli effetti caducanti che l'accoglimento della questione proposta

sarebbe in grado di determinare, in via derivata, nei confronti

dell'intero iter procedimentale svolto dalla commissione e, quindi,

anche nei confronti degli atti che hanno formato oggetto di espressa

censura.

Tali argomentazioni, quand'anche controvertibili, appaiono, ad

avviso di questa Corte, sufficienti a giustificare l'ingresso della

questione sollevata, ove si tenga conto dell'indirizzo, ripetutamente

espresso in sede di giudizio costituzionale, secondo cui "il

controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far

disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice a quo

solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè

in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione

e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione

offerta dovesse risultare del tutto non plausibile" (v., da ultimo,

sentenze nn. 103, 238, 345 del 1993).

Il che non si riscontra nel caso in esame.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 453 del 1990, ha avuto modo di

sottolineare come l'applicazione del principio di imparzialità ai

concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi imponga "il

perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone

più idonee all'esercizio della funzione pubblica, indipendentemente

da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le

condizioni personali e sociali dei vari concorrenti". Da qui' la

conseguenza che, nella composizione delle commissioni giudicatrici di

tali concorsi, "il carattere esclusivamente tecnico del giudizio

debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso

interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso"

e che la presenza in tali commissioni di tecnici ed esperti dotati di

titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle

prove di esame "debba essere, se non esclusiva, quanto meno

prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione

di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle

attitudini e della preparazione dei candidati". Questi principi sono

stati confermati nella sent. n. 333 del 1993.

Giova, d'altro canto, rilevare che tale orientamento in tema di

imparzialità nei pubblici concorsi ha trovato un ulteriore (e più

radicale) svolgimento nell'ambito della nuova legislazione statale in

tema di pubblico impiego, posta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n.

29, dove, in tema di selezione del personale, è stato enunciato il

criterio fondamentale che le commissioni di concorso per l'accesso e

per la progressione del personale nei pubblici uffici siano composte

"esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,

che non siano componenti dell'organo di direzione politica

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed

organizzazioni sindacali" (art. 8, lett. c).

L'applicazione dei principi richiamati - direttamente conseguenti

dal criterio di imparzialità che deve ispirare l'organizzazione e

l'azione amministrativa in tutti i suoi aspetti e che, di

conseguenza, viene a operare anche nei confronti di tutti i concorsi,

sia di accesso che di progressione nella carriera, per il pubblico

impiego - porta, pertanto, all'accoglimento della questione proposta:

e questo in relazione al fatto che la norma impugnata (a differenza

di quanto statuito nella precedente disciplina posta con l'art. 46

della legge regionale calabra n. 34 del 1984) ha previsto una

commissione giudicatrice composta interamente da rappresentanti

politici e sindacali, senza alcuna presenza di esperti o di

componenti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle prove

di esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed

integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella

parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni

giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2ª qualifica, di membri

esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie

previste per le selezioni concorsuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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