Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1988

Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

19 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 25 settembre

successivo ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 1981, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

del Tesoro in data 27 luglio 1981, recante: "Norme direttive in

materia statutaria concernente i banchi meridionali".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avv. Francesco D'Onofrio per la Regione Sicilia e

l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1981, la Regione siciliana

proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

riferimento a decreto del Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981) con

cui erano state emanate direttive in tema di riforma degli statuti

dei banchi meridionali.

Assumeva la regione ricorrente che tali direttive, adottate in base

alla previsione della legge 10 febbraio 1981, n. 23 (art. 2, secondo

comma), risultavano in violazione delle competenze regionali e

particolarmente di quella concernente la necessaria intesa nella fase

di approvazione delle modifiche dello Statuto del Banco di Sicilia,

prevista dall'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, recante

"Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e

risparmio" e, prima ancora, dei princìpi di cui agli artt. 5, 116

della Costituzione e 17, 43 dello Statuto speciale.

La violazione deriverebbe non solo dall'avere il decreto

ministeriale impugnato emesso la direttiva senza acquisire

previamente l'intesa con il Presidente della Regione, ma,

principalmente, dall'avere, il decreto stesso, sia pure in modo

implicito, escluso l'intesa del Presidente della Regione nella fase

successiva della approvazione delle modifiche introdotte, come si

desumerebbe dalla circostanza che viene sollecitata (art. 6) una

nuova procedura di nomina del Direttore del Banco di Sicilia, la

quale, a differenza da quanto previsto nel vigente statuto (art. 31),

non contempla l'intesa del Presidente della regione. Tutto ciò

comporterebbe una modifica delle norme di attuazione dello Statuto

speciale di autonomia della regione siciliana (art. 4 d.P.R. n. 1133

del 1952), senza l'osservanza delle garanzie previste dallo Statuto

medesimo (art. 43).

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso

l'Avvocatura dello Stato contestando l'ammissibilità del ricorso e

chiedendone, comunque, il rigetto. Il procedimento seguito e le

competenze esercitate nell'adozione della direttiva contestata

troverebbero la loro fonte in quanto prevede l'art. 2, comma secondo,

della legge 10 febbraio 1981, n. 23; non essendo stata impugnata

tempestivamente questa norma risulterebbero tardive le censure al

decreto adottato in osservanza della medesima e per vizi che ad essa

si dovrebbero ricondurre. La competenza della Regione siciliana

all'intesa nella approvazione dello Statuto delle banche e degli

istituti di credito di diritto pubblico avente la loro sede

principale in Sicilia, secondo l'art. 4 del d.P.R. 1133/1952 di

attuazione dello Statuto speciale, non comporterebbe, d'altra parte,

ancora una competenza ad addivenire all'intesa nella fase precedente

dell'emanazione della direttiva volta a sollecitare l'elaborazione

delle modifiche e neppure comporterebbe una competenza all'intesa per

la nomina del Direttore generale che è prevista dallo Statuto

vigente (art. 31) ma potrebbe non essere prevista da successive

modifiche; e la competenza a partecipare nella forma dell'intesa alla

approvazione delle modifiche stesse, unica garantita dalle norme

attuative dello Statuto speciale, non risulterebbe lesa dal decreto

impugnato, sebbene alcune delle modifiche suggerite (e quella in

particolare che attiene al procedimento di nomina del Direttore

generale) non siano favorevoli alla Regione siciliana. Il medesimo

decreto impugnato ribadirebbe, anzi, le competenze regionali,

prevedendo che le modifiche delle norme statutarie dei banchi

meridionali avvenga secondo le norme previste dai rispettivi

ordinamenti. Considerato in diritto

1. - L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello

Stato deve essere disattesa. Il ricorso della Regione siciliana -

contro il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, con il

quale sono dettate direttive in tema di riforma degli Statuti dei

banchi meridionali - conclude, invero, nel senso di rivendicare la

competenza all'intesa nella fase dell'approvazione delle modifiche

dello Statuto del Banco di Sicilia, successiva all'emanazione delle

direttive; e questa competenza non risulterebbe lesa, in ipotesi,

dalla legge che prevede la direttiva del Ministro del Tesoro, ma,

eventualmente, dal contenuto che questa direttiva è venuta ad

assumere.

2. - Le direttive adottate dal Ministro del Tesoro in data 27

luglio 1981 non escludono, peraltro, un'intesa con il Presidente

della Regione siciliana nella fase dell'approvazione delle modifiche

apportate allo Statuto del Banco di Sicilia; anzi implicitamente la

postula là dove, in via preliminare, dispone che gli istituti di

credito contemplati (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di

Sardegna) "dovranno provvedere a modificare la propria normativa

statutaria secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti".

Neppure può ipotizzarsi un'esclusione della intesa con il

Presidente della Regione siciliana nella fase di approvazione, in

riguardo del contenuto sfavorevole per la Regione siciliana di alcune

modifiche sollecitate e di quella in particolare che concerne la

designazione e la nomina del Direttore generale (art. 6 della

direttiva impugnata); ciò perché anche questa modifica potrà

essere approvata solo previa intesa con il Presidente della Regione

siciliana e con tutte quelle eventuali ulteriori precisazioni, a

garanzia della Regione siciliana, che potranno rivelarsi utili o

necessarie.

3. - Dovendo la direttiva interpretarsi nei sensi suindicati, essa

può essere tenuta ferma, precisandosi che resta salva la competenza

del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di

approvazione delle modifiche statutarie del Banco di Sicilia,

competenza riconosciuta alla Regione siciliana dallo Statuto speciale

e dalle relative norme di attuazione. Il ricorso, proposto per il suo

preteso contenuto lesivo di questa competenza, deve pertanto esser

rigettato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato di adottare direttive, con il

decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, per la modifica dello

Statuto del Banco di Sicilia, salva restando la competenza del

Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di

approvazione delle modifiche stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari