Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1993

Altra decisione · depositata il 23/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 394/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

6 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 14 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro

delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto: "Modalità di

versamento diretto mediante delega alle aziende di credito

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese", ed iscritto al n.

15 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Torre per la Regione Sicilia e l'Avvocato

dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sicilia, con ricorso 6 maggio 1993, ha impugnato

il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad

oggetto: "Modalità di versamento diretto mediante delega alle

aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" -

nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lettere a e b del decreto

ministeriale) prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici

provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria

provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento

del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dovuta

dalle società di persone, ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n.

394 - deducendone il contrasto con gli artt. 36 dello Statuto

regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante

norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia

finanziaria.

Nel ricorso si premette che il d.l. 30 settembre 1992, n. 394,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461,

ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Con l'impugnato decreto del 17 dicembre 1992, sono state stabilite

le modalità di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle

aziende di credito. Tale decreto, all'art. 4, secondo comma, dispone:

"Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana,

le aziende di credito debbono: a) versare direttamente agli uffici

provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio

netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60

per cento dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone

utilizzando la distinta di versamento - Mod. 20; b) versare alle

competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40 per

cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di

persone".

La regione lamenta che in tal modo viene introdotta una

illegittima ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia

- limitatamente a quella dovuta dalle società di persone e versata

col sistema della delega alle aziende di credito - tra la regione

siciliana e lo Stato, con l'attribuzione a quest'ultimo della quota

dell'87,40 per cento.

Infatti, ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello Statuto

siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo

comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, "spettano alla regione siciliana,

oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le

entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,

dirette o indirette, comunque denominate".

Secondo la regione l'imposta sul patrimonio netto delle imprese

istituita dal d.l. n. 394 del 1992, rappresenta un'entrata tributaria

che, pertanto, spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito

riscosso nell'ambito del suo territorio. Ne conseguirebbe la

illegittimità dell'art. 4, secondo comma, lettere a e b del decreto

ministeriale del 17 dicembre 1992, nella parte in cui prevede il

versamento - rispettivamente - agli uffici provinciali della cassa

regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle

quote del 12,60 per cento e dell'87,40 per cento del gettito

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società

di persone.

Detta illegittimità sarebbe resa ancor più manifesta dalla

circostanza che il decreto del ministro delle finanze 10 dicembre

1992 (con il quale sono state dettate le modalità per il versamento

diretto al concessionario dell'imposta sul patrimonio netto delle

imprese istituita dal d.l. 30 settembre 1992, n. 394), non prevede

analoga ripartizione tra Stato e regione siciliana relativamente

all'imposta versata al concessionario del servizio di riscossione

dalle imprese individuali. Il decreto impugnato pertanto, sarebbe

viziato da assoluta irrazionalità, prevedendo solo riguardo

all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito,

senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta

dalle società di persone, rispetto a quella dovuta dalle persone

fisiche, disponendone la ripartizione per quote tra lo Stato e la

regione siciliana.

2. - Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell'atto di costituzione si osserva che, con il decreto

impugnato, il ministro delle finanze e il ministro del tesoro hanno

dettato le modalità di riscossione dell'imposta istituita dal d.l.

n. 394 del 1992, fissando le stesse regole valevoli per le imposte

Irpef, Irpeg, ed Ilor. La regione, nella sostanza, contesta la parte

del provvedimento che, per l'imposta dovuta dalle società di

persone, applica la ripartizione tra Stato e regione determinata

dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'Avvocatura sottolinea che, a norma dell'art. 3, n. 6 del

suddetto decreto-legge n. 394 del 1992, l'imposta in questione è

riscossa con le modalità previste per il versamento a saldo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche o, "in mancanza", dell'imposta

locale sui redditi. Con tale disposto il legislatore avrebbe inteso

specificare che le norme sull'Ilor si applicano solo ove non siano

applicabili quelle sull'Irpef e sull'Irpeg, assimilando in tal modo

la riscossione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche,

all'Irpef, se dovuta dalle persone giuridiche, all'Irpeg e, infine,

se dovuta dalle società di persone, all'Ilor, che è la sola imposta

sui redditi alla quale tali società sono soggette.

Pertanto, "poiché l'assimilazione della disciplina della

riscossione della nuova imposta a quella sui redditi dovute dai vari

soggetti di imposta è totale e senza eccezioni", il decreto

impugnato avrebbe legittimamente determinato la ripartizione della

nuova imposta tra Stato e regione siciliana nella stessa misura

prevista per la ripartizione dell'Ilor. Ne conseguirebbe la sua

conformità al disposto legislativo, secondo il quale le somme

riscosse a titolo di tributo dalle persone fisiche vanno interamente

alla regione; quelle riscosse dalle persone giuridiche vanno

egualmente per intero alla regione, mentre le somme riscosse dalle

società di persone vanno ripartite tra Stato e regione (perché

così vanno ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor).

Né vi sarebbe - secondo l'Avvocatura - contraddittorietà fra il

decreto impugnato e il decreto del 10 dicembre 1992 relativo alle

imposte riscosse dai concessionari della riscossione. Infatti, con

tale ultimo decreto, sono stati istituiti tre distinti codici-tributo: uno per le persone fisiche, uno per le persone giuridiche e

uno per le società di persone. Conseguentemente, i concessionari

della riscossione, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 28 gennaio 1988,

n. 43, devono riversare le somme stesse secondo criteri stabiliti,

per l'Irpef, per l'Irpeg e per l'Ilor; criteri che comportano

l'automatico versamento dell'intera somma riscossa dalle persone

fisiche e da quelle giuridiche alla cassa regionale e la ripartizione

nelle quote di rispettiva spettanza tra cassa regionale e Stato delle

somme riscosse dalle società di persone.

Nessuna irrazionalità potrebbe ravvisarsi nel sistema così

determinato, in quanto con le somme riscosse a titolo di Ilor lo

Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a favore degli

enti territoriali e delle regioni, cosicché non è irragionevole

che, con l'attribuzione all'erario della quota di imposta

patrimoniale riscossa dalle società di persone, si sia voluto

concorrere a finanziare quell'importante settore degli oneri dello

Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Sicilia ha impugnato, con ricorso per conflitto di

attribuzione, il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992

(avente ad oggetto: "Modalità di versamento diretto mediante delega

alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto

dell'impresa"), nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lett. a e

b), prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici provinciali

della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello

Stato delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento del gettito

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società

di persone ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, conv. nella

legge 26 novembre 1992, n. 461. Ne ha dedotto il contrasto: a) con

gli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla regione siciliana tutte

le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo

che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla legge alla

copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità,

contingenti o continuative, dello Stato; b) con l'art. 3 della

Costituzione, essendo viziato da irragionevolezza, prevedendo, solo

riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di

credito, senza alcuna logica, una differente destinazione per

l'imposta dovuta dalle persone fisiche rispetto a quella dovuta dalle

società di persone, per la quale dispone la ripartizione per quote

tra lo Stato e la regione siciliana.

2. - Il ricorso è fondato.

Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,

nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul

patrimonio netto delle imprese, stabilendo, all'art. 1, comma primo,

che soggetti passivi ne sono le società ed enti di cui all'art. 87,

comma primo, lettere a e b del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità

limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel

territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle

società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), nonché

le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed

equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel

territorio dello Stato dei soggetti di cui al comma stesso non

residenti, tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità

ordinaria.

L'imposta (art. 1, comma secondo), si applica nella misura del

sette e cinquanta per mille sul patrimonio netto, così come risulta

dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle

scritture contabili, diminuito dell'utile di esercizio.

L'art. 3, n. 6, dispone che l'imposta è riscossa col sistema del

versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il

versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in

mancanza, dell'imposta locale sui redditi, da eseguirsi mediante

distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero

delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le

modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la

trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione

finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti

del ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

3. - Con il decreto impugnato dalla Regione Sicilia sono state

stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta in

questione, mediante delega alle aziende di credito. In proposito -

come ha dedotto la regione, facendone oggetto d'impugnativa - l'art.

4, comma secondo, dispone che, quanto alle somme riscosse in Sicilia,

in caso di versamento dell'imposta a mezzo di delega, le aziende di

credito debbono versare alla Regione Sicilia il 12,60 per cento

dell'imposta dovuta dalle società di persone ed il restante 87,40

per cento allo Stato.

L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che il fondamento

giuridico della ripartizione, nella misura sopra indicata, fra Stato

e Regione siciliana, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

dovuta dalle società di persone, è da ricercarsi nel combinato

disposto dell'art. 3, n. 6, del d.l. n. 394 del 1992 e dell'art. 3

della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'art. 3, n. 6 anzidetto, infatti, prevedendo che l'imposta debba

essere versata con le modalità previste per il versamento a saldo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, avrebbe inteso disporre che la riscossione e la

ripartizione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche

debba essere assoggettata alla disciplina dell'Irpef; se dovuta da

persone giuridiche alla disciplina dell'Irpeg; se dovuta da società

di persone alla disciplina dell'Ilor, poiché le società di persone

residenti nello Stato non sono assoggettate all'Irpef né all'Irpeg

(artt. 1 e 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo all'Ilor

(art. 116 dello stesso d.P.R.). Pertanto l'imposta sul reddito netto

delle imprese percepito in Sicilia andrebbe ripartita, in riferimento

a tali società, con i criteri fissati dall'Ilor e cioè, secondo

quanto dispone l'art. 3 della legge n. 41 del 1986, nella misura del

12,60 per cento mediante attribuzione alla Regione Sicilia e per la

parte restante mediante attribuzione allo Stato.

4. - La tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato è priva di

fondamento.

L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di

attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria

dispone che - ai sensi dell'art. 36 dello statuto - spettano alla

regione tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo

territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione

delle nuove entrate il cui gettito sia destinato con apposite leggi

alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità,

contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi

medesime. Disposizione questa, costantemente interpretata nel senso

che l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei

proventi delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio,

richiede un'apposita clausola di destinazione a particolari

finalità, indicate nella stessa legge che ne prevede la devoluzione

allo Stato (cfr. da ultimo la sentenza n. 362 del 1993).

Il decreto-legge n. 394 del 1992 e la relativa legge di

conversione, non contengono detta clausola e non indicano affatto la

finalità dell'imposta istituita: il che, di per sé, comporta che il

gettito dell'imposta percepita nel territorio regionale siciliano va

devoluto alla Regione Sicilia, secondo la regola generale stabilita

dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

A tale regola non apporta deroga l'art. 3, n. 6 del d.l. n. 394

del 1992 cit., invocato dall'Avvocatura dello Stato.

Tale norma disciplina soltanto la fase della riscossione

dell'imposta, come si evince dall'insieme delle sue disposizioni, che

regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte dei

contribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le

statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di

pagamento, nonché sulle modalità per l'esecuzione dei versamenti in

tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti

all'Amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli.

Deve ritenersi, infatti, che il rinvio alle modalità di

riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor, non può correttamente

interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di

tali imposte fra Stato e regioni, avendo le rispettive normative un

diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza,

contenuto e principi. E ciò tanto più con riferimento alla Regione

Sicilia, riguardo alla quale la disciplina, già ricordata, contenuta

nelle norme di attuazione dello Statuto, esige, per la devoluzione

allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite norme di

destinazione dell'imposta a finalità particolari.

Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. a e b, del decreto

impugnato è illegittimo e va annullato, nella parte in cui

attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio

netto delle imprese riscossa nella Regione Sicilia dalle società di

persone.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di disporre l'acquisizione

dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto

delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;

Pertanto annulla l'art. 4, secondo comma, lett. a e b del decreto

del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto

"Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di

credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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