Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 30 gennaio 1941, n.

12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti

parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma

3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di

presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati

nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o

enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le

opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063".),

come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile

1979, n. 97", iscritto al n. 110 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Stefano Nespor per i presentatori Rita Bernardini

e Mauro Sabatano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto

Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro

Sabatano e Fiorella Mancuso sul seguente quesito: "Volete voi che sia

abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante

"Ordinamento giudiziario" , limitatamente alle seguenti parti: art.

16, comma 2, limitatamente alle parole: "senza l'autorizzazione del

Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ( "In tal caso,

possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del

collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è

parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici,

salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di

competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063." ), come

sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n.

97?"

Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale,

verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare

comunicazione.

Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a

sostegno dell'ammissibilità del referendum.

3. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 è stato udito

l'avvocato Stefano Nespor, che ha insistito per l'ammissibilità

della proposta referendaria. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto

l'ultima parte del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, limitatamente alle parole "senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché

l'intero terzo comma del medesimo art. 16.

Il referendum si propone di abrogare le disposizioni che consentono

ai magistrati, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della

Magistratura, di accettare "incarichi di qualsiasi specie" e di

"assumere le funzioni di arbitro".

2. - Il quesito è conforme ai requisiti di chiarezza e

omogeneità, in quanto la richiesta di abrogazione delle disposizioni

oggetto del referendum è diretta alla eliminazione di un principio

unitario, da individuarsi nella attuale possibilità per i magistrati

di assumere funzioni arbitrali e di accettare incarichi estranei al

loro ruolo istituzionale; e ciò è immediatamente percepibile

dall'elettore.

Il quesito referendario inoltre non incorre in alcuna delle ipotesi

di inammissibilità sancite dall'articolo 75, secondo comma, della

Costituzione, trattandosi di materia estranea al novero delle leggi

tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto, ovvero di

autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Non ravvisandosi poi altre ragioni di inammissibilità desumibili

dall'ordinamento costituzionale, deve dichiararsi ammissibile la

indicata richiesta di referendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante

"Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma

3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di

presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati

nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o

enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le

opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063."),

come sostituiti dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile

1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13

dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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