Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a

carico di Dainelli Alberto, iscritto al n. 475 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un procedimento a

carico di Alberto Dainelli, imputato del reato di cui all'art. 1,

secondo comma, nn. 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,

su eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del nuovo codice di procedura penale, ritenendo che la

norma impugnata sia in contrasto con i principi e i criteri direttivi

enunciati nell'art. 2, punto 12, della legge delega e rappresenti

pertanto una violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo osserva che la cognizione dei reati previsti dal

decreto-legge n. 429 del 1982 è attribuita al tribunale dall'art. 11

del medesimo decreto e che tale norma continua ad essere vigente, pur

dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in

ragione del citato art. 210, secondo cui "continuano a osservarsi le

disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per

materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché

le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in

ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato". Ciò -

secondo il giudice a quo - si pone in contrasto con l'art. 2, punto

12, della legge n. 81 del 1991, che governa anche l'esercizio della

delega ad emanare norme di attuazione e di coordinamento e che

prevede: a) l'attribuzione al pretore della competenza per le

contravvenzioni, per i delitti punibili con la pena della multa o con

quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni,

nonché per altri delitti specificamente indicati; b) l'attribuzione

alla corte d'assise della competenza per i delitti punibili con la

pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel

massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni altro delitto doloso, se

dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con

possibilità, per il legislatore delegato, sia di escludere delitti

specificamente indicati sia di includerne altri; c) l'attribuzione al

tribunale di una competenza, per così dire, residuale, identificata

con il riferimento ai reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise.

Alla luce di tale direttiva non sarebbe consentito al legislatore

delegato di sottrarre alla competenza del pretore ed includere nella

competenza del tribunale reati di carattere contravvenzionale ovvero

delitti punibili con la pena della multa o con quella della

reclusione non superiore nel massimo a quattro anni (quali sono i

reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429). Tale

vincolo, per la chiarezza con cui esso è espresso dal punto n. 12

dell'art. 2 della legge delega, trova applicazione anche riguardo

alle norme di attuazione e di coordinamento emanate ai sensi

dell'art. 6 della medesima legge. Ne consegue - conclude il giudice a

quo - che l'art. 210 del decreto legislativo n. 271 del 1989,

disponendo il mantenimento in vigore delle disposizioni di leggi o

decreti che regolano la competenza per materia o territorio in deroga

alla disciplina del codice, è da ritenersi in contrasto con la

delega, nella parte in cui si applica anche a disposizioni che

attribuiscano al tribunale la competenza in ordine a reati per i

quali, secondo il principio di cui al richiamato punto 12,

sussisterebbe altrimenti la competenza pretorile.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

in primo luogo osservato come dal testo dell'ordinanza di rimessione

non era possibile comprendere se la questione rimanesse o meno

rilevante pur dopo le modifiche che l'art. 1 del decreto-legge 16

marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 15

maggio 1991, n. 154, aveva apportato all'art. 1 del decreto-legge n.

429 del 1982.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della

questione, affermando che i criteri direttivi stabiliti in materia

dalla legge delega erano ben più elastici di quanto ritenuto dal

giudice a quo e comunque non erano tali da escludere la sopravvivenza

di norme speciali derogatorie.

La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto

1. - L'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, stabilisce che "continuano ad osservarsi

le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per

materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice ..".

Secondo il giudice a quo tale norma, consentendo la sopravvivenza

anche di norme che stabiliscono la competenza, per determinati reati,

in difformità dai criteri stabiliti, in materia di riparto delle

competenze per materia, dalla direttiva n. 12, di cui all'art. 2

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, si porrebbe in contrasto

con la delega stessa e quindi con l'art. 76 della Costituzione. Tale

contrasto sussisterebbe, in particolare, con riferimento alla

sopravvivenza di quelle norme - come l'art. 11 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7

agosto 1982, n. 516 - che attribuiscono al tribunale la competenza in

ordine a reati per i quali sussisterebbe altrimenti la competenza

pretorile, posto che la direttiva n. 12 non prevede - secondo il

giudice a quo - una deroga di tal genere.

2. - Successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione

è stata emanata la legge 15 maggio 1991, n. 154 che ha convertito

con modificazioni il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, modificando

l'art. 1 del decreto-legge n. 429 del 1982. Nessuna modifica è stata

peraltro apportata alle disposizioni in materia di competenza dettate

dall'art. 11 di quest'ultimo decreto, sicché il nuovo intervento

legislativo non è idoneo ad incidere sulla rilevanza della

questione.

3. - La questione non è fondata.

Essa si basa implicitamente sul presupposto che la direttiva n. 12

fosse rivolta non soltanto a stabilire i criteri che l'emanando

codice di procedura avrebbe dovuto seguire per il riparto della

competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, ma

anche a determinare l'abrogazione delle preesistenti norme della

legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati

reati in deroga alle norme del codice previgente.

Non vi è invece alcuna ragione che possa indurre ad interpretare

in tal modo la volontà del legislatore delegante. È pur vero che il

principio espresso dal brocardo lex posterior generalis non derogat

priori speciali non ha valore assoluto, ma, per vincere la

presunzione interpretativa che esso esprime, occorre che vi siano

chiari elementi in senso contrario. Tali elementi non risultano né

dal tenore letterale della direttiva né dai relativi lavori

preparatori. E i criteri di riparto delle competenze per materia

delineati dalla direttiva n. 12 (a prescindere dalla validità o meno

dell'interpretazione che di essa fornisce il giudice a quo) non

costituiscono espressione di un principio ispiratore essenziale del

nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera

di leggi speciali. Né, infine, può ritenersi che l'emanazione del

nuovo codice abbia fatto di per sé venir meno le ragioni che avevano

indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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