Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. un. della

legge della Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 (Norme transitorie

per l'assunzione di mano d'opera ai fini dell'esecuzione in

amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica

idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione), promosso con

ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Comune di Castiglione

d'Orcia, con l'intervento della Regione Toscana, iscritta al n. 392 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 del 29 ottobre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Pasquale Napolitano, delegato dell'avvocato

Tommaso Fontana, per l'INAIL e l'avvocato Enzo Cheli, per la Regione

Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1975 nel procedimento

pendente tra l'INAIL ed il Comune di Castiglione d'Orcia, e nel quale

era intervenuta la Regione Toscana, il Pretore di Siena ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55, in relazione all'art.

117 Cost. ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11: detta norma è censurata

nella parte in cui essa prevede che i lavoratori assunti per le opere

di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione,

vadano assicurati con l'osservanza delle leggi previdenziali in

agricoltura. La norma denunziata toccherebbe l'oggetto delle funzioni

attribuite alle regioni solo per relationem, disponendo, in sostanza,

il trattamento delle attività di lavoro ivi previste, e cioè di una

materia, la quale non rientra fra quelle assegnate alle competenze

legislative della Regione dall'art. 117 della Costituzione: con il

risultato di eccedere i limiti posti alle funzioni, che la normativa

statale concernente boschi, foreste e rimboschimenti (d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 11, art. 1, lettera n) demanda alle Regioni.

Nel presente giudizio si costituiscono l'INAIL, per sentir

dichiarare la fondatezza della proposta questione, e la Regione

Toscana, che invece ne eccepisce la inammissibilità e ne deduce nel

merito l'infondatezza. Dalla difesa della Regione si osserva,

anzitutto, che la questione non è rilevante ai fini della soluzione

del giudizio a quo. La legge regionale si limiterebbe a richiamare la

normazione statale in materia di assicurazione, senza derogarne il

regime, di guisa che, si soggiunge, la disciplina richiamata viene in

considerazione solo in quanto risulti "in concreto applicabile" alla

specie. La questione andrebbe quindi risolta sul piano

dell'interpretazione, spettando al giudice a quo stabilire se i lavori

di cui si tratta siano oggettivamente qualificabili come forestali od

agricoli, piuttosto che come industriali, e sussumere di conseguenza il

caso di cui egli è investito sotto il regime dell'assicurazione che

corrisponde all'una o all'altra classificazione. La sussistenza della

rilevanza andrebbe peraltro valutata in relazione allo ius

superveniens. Sotto questo riguardo, si deduce che una recente legge

toscana (la legge della Regione Toscana 4 settembre 1976, n. 64), è

successivamente intervenuta a disciplinare organicamente il patrimonio

agricolo-forestale della Regione e la programmazione e delega delle

funzioni in materia. Una volta sopravvenuta tale normativa, sarebbe

dubbia la vigenza della stessa norma impugnata, la quale era stata

posta "in via transitoria". È vero, prosegue la difesa della Regione,

che l'art. 15 della nuova legge contiene una norma del tutto simile a

quella oggetto di censura, ma questa circostanza non influirebbe sulla

rilevanza della presente questione. Si assume, peraltro, che due atti

normativi statali, anche essi sopravvenuti rispetto all'ordinanza di

remissione, incidano sulla materia in esame, in riferimento sia alla

norma impugnata, sia alla norma costituzionale di raffronto: gli artt.

66 e seguenti del decreto n. 616/1977, in quanto estendono la sfera di

competenza regionale nel campo dell'agricoltura e delle foreste

rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972; l'art. 6

della legge n. 92 del 31 marzo 1979, che, per aver individuato le

categorie di lavoratori soggetti al regime previdenziale nel settore

agricolo e forestale, avrebbe carattere interpretativo nei confronti

della norma posta nell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, e

consentirebbe al giudice a quo di risolvere la questione

indipendentemente dalla norma impugnata. La difesa della Regione

ritiene dunque opportuna quanto meno una restituzione degli atti al

giudice a quo. In ogni caso, la questione sarebbe infondata nel merito.

Il legislatore regionale non avrebbe regolato alcuna materia eccedente

l'ambito delle proprie attribuzioni, quale risulta definito dall'art.

117 Cost. Inconferente, poi, sarebbe il riferimento che il giudice a

quo ha fatto al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che non delimita in via

istituzionale la potestà legislativa della Regione, ma concerne

semplicemente le funzioni amministrative ad essa trasferite, sempre in

materia di agricoltura, dallo Stato.

In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha prodotto una

memoria aggiuntiva, nella quale si insiste nell'assunto che la norma in

questione non modifica né intacca la sfera di applicabilità della

legislazione statale in essa richiamata. Quanto al merito della

questione, si deduce che i lavori contemplati dalla norma censurata

hanno natura agricolo-forestale; il richiamo delle leggi previdenziali

dello Stato non avrebbe dunque in alcun caso consentito quell'indebito

od ultroneo esercizio della potestà legislativa regionale, che il

giudice a quo ravvisa nella censurata statuizione normativa. La

conclusione testé riferita è contestata dalla difesa dell'INAIL,

anche con le deduzioni prodotte per l'udienza pubblica. La norma

censurata, si deduce, nel prevedere la realizzazione di certe opere,

definisce le connesse attività lavorative come agricole ai fini

previdenziali; e questa statuizione vincolerebbe l'interprete a

prescindere da quel che in merito dispone la normativa statale, alla

quale lo stesso legislatore regionale ha rinviato.

Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 la difesa della Regione

Toscana e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le conclusioni già

prese. Considerato in diritto :

1. - Nel presente giudizio è censurato l'articolo unico della

legge Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 ("Norme transitorie per

l'assunzione di mano d'opera ai fini dell'esecuzione in amministrazione

diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica

idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione"), così

testualmente formulato:

"In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle

norme per la disciplina organica della gestione di beni agrari e

forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni

amministrative in materia di foreste e bonifica di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, gli amministratori

incaricati della gestione dei suddetti beni e gli ispettori

ripartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per

l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere

di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione,

lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza

delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura

e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categorie".

Il Pretore di Siena - investito, com'è detto in narrativa, di un

procedimento pendente fra l'INAIL ed il Comune di Castiglione d'Orcia,

nel quale è intervenuta la Regione Toscana - ritiene che la

disposizione in esame possa aver superato i limiti dettati dal d.P.R.

n. 11 del 15 gennaio 1972, sul trasferimento alle Regioni delle

funzioni concernenti boschi, rimboschimenti ed attività

silvo-pastorali. La questione è, precisamente, così prospettata: il

legislatore regionale - si dice - ha, in ordine al menzionato settore

delle proprie attribuzioni, previsto l'assunzione di mano d'opera con

contratto di diritto privato, e ha altresì stabilito quale debba

essere il regime previdenziale delle conseguenti attività lavorative,

richiamando le norme poste al riguardo dallo Stato; con il che ed è

qui il nucleo essenziale della censura - la disposizione in esame

toccherebbe una materia - i rapporti di lavoro e la relativa tutela

previdenziale - che non figura fra quelle attribuite alla competenza

del legislatore regionale ex art. 117 Cost., e perciò stesso ricade

nella sfera del potere legislativo dello Stato.

La difesa della Regione eccepisce l'inammissibilità della

questione. Nell'ordinanza di rinvio - viene al riguardo dedotto - non

si configura alcun problema di legittimità, che possa essere rimesso

alla Corte: la legge regionale richiamerebbe la legge previdenziale

dello Stato, senza tuttavia derogarne il disposto, e così

l'applicabilità della norma richiamata alla specie andrebbe, in sede

d'interpretazione, accertata dallo stesso giudice a quo. Su questo

primo e pregiudiziale profilo del presente caso va subito fermata

l'attenzione.

2. - L'inammissibilità della questione è eccepita sul presupposto

che il giudice a quo abbia errato nell'assumere la disposizione

denunziata come rilevante per la definizione della controversia

sottoposta al suo esame. Detta disposizione osserva infatti la difesa

della Regione - non costituisce il regolamento della specie, che

risulta, esclusivamente e direttamente, dalla legislazione statale in

essa richiamata (il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali: d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

L'eccezione va disattesa. E ben vero che la normativa previdenziale

dello Stato avrebbe, nel silenzio del legislatore regionale, pur sempre

regolato il caso in esame. Ciò non toglie, tuttavia, che nel campo in

cui altrimenti opererebbe la previsione della legge statale s'incontri

la norma regionale, della quale la Corte è chiamata ad occuparsi. La

disposizione censurata rinvia, certo, alla legge dello Stato (e

propriamente, si deve precisare, alla fonte normativa statale: dunque,

non soltanto alle norme da questa prodotte, ma anche alle altre, che

possono per l'avvenire derivarne); ma ciò, con l'ulteriore

prescrizione che nell'assunzione della mano d'opera si osservino le

norme dettate dallo Stato con specifico riferimento al lavoro agricolo.

Tale ultima statuizione è appositamente posta per individuare - in

seno alla vigente o futura legislazione statale, oggetto del rinvio -

un certo regime normativo, al quale le attività lavorative,

contemplate dalla legge regionale, restano, quanto al trattamento

previdenziale, necessariamente assoggettate. Ai fini della disciplina

così adottata, la classificazione delle suddette attività quali

agricole o forestali, non va, come vorrebbe la difesa della Regione,

operata dall'interprete, alla stregua della legge statale richiamata;

essa si trova, invece, già testualmente fissata nella stessa legge

regionale: la quale ultima, proprio per aver disposto in questo senso,

è censurata davanti alla Corte.

3. - Nel merito, la questione è fondata. Si deve tuttavia

osservare che il puro e semplice richiamo della legge statale non

sarebbe bastato ad inficiare la legittimità dell'impugnata norma

regionale. La violazione dell'art. 117 Cost. sussiste, nella specie, in

quanto, come si è visto, il legislatore toscano ha configurato un

autonomo criterio di qualificazione delle attività protette, laddove

la disposizione rinviante avrebbe dovuto lasciarle, senza residui,

nell'ambito di applicazione delle norme previdenziali dello Stato: la

legge regionale viene per questa via sovrapposta alla legge dello

Stato, la quale però, secondo Costituzione, è la sola fonte

competente a dettare la disciplina della specie. Va infatti escluso che

il qui censurato regolamento dei profili previdenziali ed assicurativi

del lavoro agricolo possa, in virtù di alcuna connessione o

derivazione strumentale, ricondursi alla potestà legislativa garantita

alla Regione in materia di agricoltura e foreste, ex art. 117 Cost. E

non importa poi se, ai fini previdenziali, le attività lavorative,

delle quali si occupa la norma in esame, siano, oppur no,

oggettivamente attività agricolo-forestali: sempre ai suddetti fini,

la legge regionale non poteva, ad alcun titolo, classificarle come

tali, e farne comunque oggetto di proprie previsioni normative.

La disposizione censurata va, in conclusione, dichiarata

illegittima, per la parte in cui, nel richiamare la legge previdenziale

dello Stato, essa statuisce: "in agricoltura" il che, come si deduce

nell'ordinanza di rinvio, concreta, appunto, un'illegittima

interferenza nella sfera di produzione normativa della fonte

richiamata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 2 settembre 1974, n. 55, della Regione Toscana, limitatamente

alle parole "in agricoltura".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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