Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre

1952, n. 1860, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa

ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Bianchini Marisa ed altri e

dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti; uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario

Cassola, per Bianchini Marisa ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa ed

altri, Bianchini Sinclair Rodolfo e l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco - laziale, il Tribunale di Pisa con ordinanza 16 maggio

1966, sollevava la questione di legittimità costituzionale del decreto

presidenziale di esproprio 26 ottobre 1952, n. 1860, per violazione

degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Rilevava il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col

detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza

della proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo effettuato sulla base di

elementi (qualità, classe, superficie ed estimi dei terreni desunti

dal nuovo catasto, entrato in vigore nei distretti censuari di

Pomarance e di Volterra in data 1 settembre 1951; e faceva altresì

presente che, secondo il consulente nominato di ufficio, la proprietà

Bianchini, con i dati del vecchio catasto, sarebbe stata totalmente

esente da esproprio, mentre, con i dati del nuovo catasto, vi sarebbe

stata soggetta, ma in misura minore di quella di cui al decreto.

Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della

Corte costituzionale, secondo cui per l'accertamento della consistenza

della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della

quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data

del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed

eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e

ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini

del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti

alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva quindi ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Davanti alla Corte si costituivano Bianchini Marisa, Bianchini

Alberto, Faverzani Simonetta, Filippi Nella e Faverzani Achille, con il

patrocinio degli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini; e Bianchini

Sinclair Rodolfo rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Nelli e

Mario Cassola, i quali nelle loro deduzioni facevano proprie le ragioni

esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del citato decreto.

Si costituiva anche l'Ente di riforma in persona del Presidente

avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell'avv. Guido Astuti.

La difesa dell'Ente riconosceva che, in effetti, la quota di

scorporo era stata calcolata sulla base del dati del nuovo catasto

terreni, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e

Volterra in data 1 settembre 1951, anziché di quelli del vecchio

catasto, ivi ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e non

contestava perciò l'illegittimità costituzionale del decreto

impugnato.

Dopo aver criticato le risultanze della consulenza tecnica disposta

dal Tribunale, la difesa dell'Ente concludeva chiedendo che, nel

dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, -

con la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi

analoghi, la Corte riservasse al giudice di merito l'accertamento della

consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo al 15

novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. Considerato in diritto :

L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che

trattasi, vi sia stato eccesso di delega. La proprietà del Bianchini

è stata infatti rilevata nella consistenza, non già alla data del 15

novembre 1949 e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come

prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra

data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli

elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo

catasto, entrato in vigore in epoca successiva.

Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri

della legge di delega, il decreto impugnato ha violato gli artt. 76 e

77 della Costituzione e deve essere perciò dichiarato

incostituzionale.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai

definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione

del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono

stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà,

i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data

del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti

che vi è stato eccesso di espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari