Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1967 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 11d.P.R. 715/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia

erga omnes all'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre

1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili

ed affini della provincia di La Spezia, nonché dell'accordo collettivo

provinciale del 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile

spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale del

2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione

dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, promosso con

ordinanza emessa il 25 ottobre 1965 dal Tribunale di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra il Sindacato provinciale lavoratori

edili ed affini (S.L.E.A. - C.I.S.N.A.L.), l'Associazione degli

industriali della provincia di La Spezia, il Sindacato provinciale di

La Spezia della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed

affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), il Sindacato provinciale di La Spezia

della federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed

affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), la Cassa edilizia spezzina di

mutualità e assistenza ed il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A.

- U.I.L.), iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale

lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro

l'Associazione degli industriali della provincia di La Spezia, contro

il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana

lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro

il Sindacato provinciale di La Spezia della Federazione italiana

lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.),

contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il

Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri

soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il

Tribunale di La Spezia ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre

1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia

erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa

edile spezzina.

Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla

motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal

momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente

le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di La Spezia,

limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle

corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel

contratto collettivo per la provincia di Salerno, è necessario che la

consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata

mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad

esempio, nella sentenza n. 97 del 1964).

In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione

del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,

notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si è

costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :

La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia si

presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la

sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno

una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con

tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere

nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu

detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi

relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie

edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non

corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato

attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14

luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti

valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle

associazioni che li hanno stipulati. Donde l'illegittimità delle

disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di

La Spezia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie

erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo

di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo

nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori

dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia,

nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959,

costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e

dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa

edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa

medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con

riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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