Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1964 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4d.P.R. 1410/1951
  • art. 76legge 230/1950
  • art. 77legge 230/1950

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1410, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1963 dal

Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima

Rosario, Luigi, Angela e Marco e l'Opera per la valorizzazione della

Sila, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Solima e

dell'Opera per la valorizzazione della sua;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi l'avv. Cesare Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 9 luglio 1958 nel giudizio civile

promosso dai sigg. Rosario e Luigi Solima fu Vincenzo contro l'Opera

per la valorizzazione della Sila il Tribunale di Cosenza rimise a

questa Corte varie questioni di legittimità costituzionale nei

confronti della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante la riforma

fondiaria nell'Altipiano silano, nonché nei confronti di due decreti

legislativi di scorporo in data 18 dicembre 1951, emanati in attuazione

della delega conferita con l'anzidetta legge, e recanti i nn. 1410 e

1423.

2. - La Corte decise con la sentenza 7 luglio 1959, n. 41, le

questioni riguardanti la legge n. 230 e quelle riguardanti il decreto

legislativo n. 1423 - alcune delle quali erano comuni anche al decreto

n. 1410 -, dichiarandole tutte infondate. Con ordinanza n. 42 in pari

data dichiarò invece di non essere in grado, allo stato, di

pronunciare in ordine ai difetti denunciati nei confronti del decreto

n. 1410 - riflettente lo scorporo nei confronti di Solima Vincenzo fu

Rosalbino (padre e dante causa degli attori nel giudizio a quo) di Ha

166.01.10 siti nel Comune di Bisignano -, non risultando

sufficientemente accertati nell'ordinanza di rimessione, ai fini della

dimostrazione della rilevanza del giudizio di legittimità

costituzionale, taluni punti di fatto interessanti alcune delle

questioni proposte.

Le questioni comuni a entrambi i decreti di scorporo, che la Corte,

pronunciando in relazione al decreto n. 1423, ritenne infondate,

riguardavano: a) il fatto che con tali decreti erano state eseguite

delle espropriazioni in testa a un soggetto defunto (Vincenzo Solima,

deceduto il 26 aprile 1951, successivamente alla pubblicazione del

piano di scorporo, ma anteriormente ai decreti di scorporo); b) il

fatto che le espropriazioni eseguite in testa al defunto avevano in

realtà colpito i quattro figli di lui (tra i quali i due attori),

nonostante che a ciascuno dei figli fosse toccata una quota di terreno

inferiore a 300 ettari; c) il fatto che tutti i terreni colpiti erano

insuscettibili di miglioramenti fondiari.

Le questioni, riflettenti il solo decreto n. 1410, in relazione

alle quali la Corte ritenne necessari ulteriori accertamenti

riguardavano, invece, rispettivamente: a) il fatto che il piano

particolareggiato redatto dall'Opera Sila e posto in pubblicazione

indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani Vincenzo

e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in questione,

congiuntamente - a quanto assumevano gli attori - a un cugino, Eugenio

Solima, non indicato affatto nel piano), mentre il decreto di scorporo

aveva come destinatario unicamente Vincenzo Solima; b) il fatto che

l'espropriazione avrebbe colpito in testa al solo Vincenzo Solima

terreni di proprietà comune a lui e ad altri.

In relazione a tali questioni la Corte ritenne necessario che fosse

chiarito: 1) se contenesse una intestazione e a chi fosse

effettivamente intestato il piano di scorporo a suo tempo redatto

dall'Opera Sila; 2) quali fossero le complessive consistenze terriere

al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco

Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero

intestati in catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati col

decreto n. 1410.

3. - Riassunto innanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio civile -

nel quale si sono ora costituiti anche gli altri due figli di Vincenzo

Solima precedentemente rimasti estranei alla causa, i sigg. Angela e

Marco Solima - con ordinanza 10 aprile 1963 quel Tribunale ha rimesso a

questa Corte la "decisione sulle non risolte questioni di legittimità

costituzionale", precisando a tal fine: 1) che "è stata

documentalmente accertata la lamentata divergenza fra il piano di

scorporo, a suo tempo redatto dall'Ente di riforma e posto in

pubblicazione nel Comune di Bisignano, intestato ad entrambi i germani

Vincenzo e Francesco Solima, ed il decreto di espropriazione n. 1410,

emesso nei confronti del solo Vincenzo Solima"; 2) che "dalla espletata

consulenza tecnica è emerso poi che, al 15 novembre 1949, i germani

Vincenzo e Francesco Solima possedevano, rispettivamente, Ha 671.53.51

ed Ha 411.16.38"; 3) ed inoltre che alla stessa data "i terreni

espropriati col decreto 18 dicembre 1951, n. 1410, si appartenevano pro

indiviso ai germani Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad

Eugenio Solima fu Goffredo, ai quali erano anche intestati in catasto".

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente

del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento. Successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.

4. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti, in data 11 luglio

1963, l'ing. Luigi Solima, fu Vincenzo, in proprio e quale procuratore

generale dei fratelli Angela, Rosario e Marcantonio, e, in data 10

ottobre 1963, l'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata

dall'Avvocatura generale dello Stato, portando entrambi l'attenzione

sulle sole questioni per cui è stata svolta la nuova istruttoria.

5. - Nelle proprie deduzioni i Solima sottolineano l'importanza

della costanza dell'elemento soggettivo correlato con la effettiva

consistenza patrimoniale in ogni fase del procedimento di scorporo

previsto dalla legge n. 230 del 1950, e sostengono che, persino quando

dovesse ritenersi applicabile alle espropriazioni ai sensi di tale

legge l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (cosa che sarebbe da

negare), sarebbe stato necessario specificamente indicare nei piani

pubblicati ai fini dello scorporo il nome del singolo comproprietario

nei confronti del quale si intendevano espropriare terreni di

proprietà comune ad altri soggetti. La pubblicazione di un piano di

scorporo in testa a due comproprietari, entrambi soggetti a scorporo

stante la rispettiva consistenza patrimoniale, è da ritenere

effettuata pertanto in previsione di uno scorporo destinato a colpire

ciascuno di essi per la metà; in conseguenza la espropriazione

successivamente effettuata in testa a uno soltanto di essi viene a

creare una divergenza tra piano ed esproprio, che non può non esser

considerata in contrasto con la legge di delega. La difesa conclude nel

senso che, ove pur non dovesse esser dichiarato illegittimo per intero,

il decreto impugnato dovrebbe esserlo quanto meno limitatamente alla

parte in cui ha espropriato in testa a Vincenzo Solima una superficie

eccedente la metà di quella indicata nel piano in precedenza

pubblicato.

6. Nelle sue deduzioni l'Opera Sila osserva che la denunciata

illegittimità non sussiste, giacché l'art. 2 della legge n. 230

consentiva anche l'esproprio di quote indivise, e il soggetto che si

intendeva e si poteva espropriare, sino al limite della quota ideale,

era appunto Vincenzo Solima: se, prima di specificare definitivamente,

nel decreto di esproprio, il suo solo nome, fu pubblicato un piano

intestato congiuntamente a lui e al fratello Francesco, ciò avvenne

unicamente perché, per identificare i terreni da espropriare - che era

l'unica indicazione da fare nel piano -, occorreva indicare i soggetti

risultanti dal catasto. Tali argomentazioni vengono ribadite in una

memoria depositata il 6 febbraio 1964.

7. - Anche i Solima hanno depositato una memoria in questa stessa

data. In replica alle deduzioni avversarie si osserva in essa, innanzi

tutto, la inesattezza dell'affermazione secondo cui il piano pubblicato

si sarebbe limitato a indicare i soggetti cui in catasto erano

intestati i terreni che si intendevano espropriare: infatti nel piano

non risultava menzionato il nome del terzo comproprietario, Eugenio

Solima, anch'esso risultante dal catasto. Si aggiunge poi che nel piano

Francesco e Vincenzo Solima erano indicati come i soggetti "in

confronto" dei quali si faceva luogo alla procedura di esproprio; onde

anche e proprio nei confronti di entrambi avrebbero dovuto essere

emessi il parere della Commissione parlamentare, previsto dall'art. 5

della legge, e il decreto di scorporo, anziché modificare in pejus la

posizione di Vincenzo Solima. Si sottolinea infine che, mentre l'art. 8

della legge n. 333 del 1951 non riguardava le espropriazioni effettuate

ai sensi della legge n. 230 del 1950, l'art. 2 di quest'ultima non

autorizzava affatto ad operare nei confronti di un solo comproprietario

la espropriazione di terreni indivisi, bensì autorizzava ad

espropriare delle proprietà indivise unicamente quando

l'espropriazione - diversamente da quanto fu praticato (e poteva esser

praticato) nel caso in questione - si estendesse a tutti i

comproprietari dei fondi indivisi. Considerato in diritto :

1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale trae

origine da un'ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa dopo la

riassunzione innanzi ad esso di un giudizio promosso da alcuni degli

eredi del sig. Vincenzo Solima e sospeso in attesa della pronuncia da

parte di questa Corte su alcune questioni di legittimità

costituzionale in esso sollevate. Quelle questioni investivano la legge

n. 230 del 1950 (c. d. "legge Sila"), e i decreti legislativi nn. 1410

e 1423 del 1951, coi quali erano stati scorporati in persona del

defunto sig. Vincenzo Solima terreni appartenenti a lui in

comproprietà alla data del 15 novembre 1949, ma nella cui

comproprietà gli erano succeduti gli eredi anteriormente alla

emanazione dei menzionati decreti.

Questa Corte risolse con la sentenza n. 41 del 1959 tutte le

questioni riflettenti la legge n. 230 e il decreto legislativo n. 1423

- riguardante terreni siti nel Comune di S. Sofia d'Epiro - mentre con

ordinanza n. 42 dello stesso anno, lasciando impregiudicate tutte le

questioni relative al decreto legislativo n. 1410 - riguardante terreni

siti nel Comune di Bisignano - restituì gli atti al Tribunale di

Cosenza perché questo approfondisse taluni punti di fatto non

sufficientemente chiari.

Dopo aver effettuato gli accertamenti richiesti, il Tribunale di

Cosenza ha ora rimesso alla Corte la "decisione sulle non risolte

questioni di legittimità costituzionale". Le quali non sono soltanto

quelle in ordine a cui questa Corte ritenne a suo tempo necessari

ulteriori accertamenti, bensì anche quelle - sulle quali nella attuale

fase le parti non hanno ritenuto di soffermarsi - comuni al giudizio

nei confronti del decreto legislativo n. 1423, ma risolte, con la

sentenza n. 41 del 1959, soltanto nei confronti di questo.

Tali questioni attengono: a) al fatto che il decreto n. 1410

(così come il n. 1423) ebbe per destinatario una persona che al

momento della emanazione di esso era defunta; b) al fatto che esso,

ancorché intestato al defunto, ebbe in realtà a colpire i figli di

lui, nessuno dei quali si trovava a possedere una quantità di terreno

tale da dover essere assoggettato a scorporo ai sensi della "legge

Sila"; c) al fatto che i terreni assoggettati allo scorporo erano

insuscettibili di ulteriori miglioramenti.

In ordine a tutte le anzidette questioni la Corte non ritiene di

doversi discostare dalle conclusioni cui pervenne nella sentenza n. 41

del 1959 in riferimento al decreto n. 1423. Esse vanno risolte perciò

tutte negativamente. Le prime due, perché la "legge Sila"imponeva al

Governo di prendere in considerazione le situazioni soggettive ed

oggettive esistenti al 15 novembre 1949: onde esattamente il piano di

scorporo fu intestato a Vincenzo Solima ancorché egli fosse

successivamente deceduto, ed ebbe conseguentemente riguardo alla

consistenza del suo patrimonio terriero, e non a quella dei singoli

suoi eredi. La terza perché - a parte la esclusione di ogni

possibilità di un sindacato di merito circa la idoneità dei terreni

espropriati a ricevere ulteriori miglioramenti agrari - è da tener

presente che la suscettibilità di "trasformazione" che l'art. 2 della

"legge Sila" poneva come condizione per lo scorporo dei terreni

privati, doveva essere intesa in un senso comprensivo della

realizzabilità di aziende contadine.

2. - Con riferimento alle questioni per le quali si sono resi

necessari i nuovi accertamenti ora compiuti dal Tribunale, l'ordinanza

di rimessione precisa che da questi è risultato che il piano a suo

tempo pubblicato a cura dell'Opera Sila nel Comune di Bisignano fu

effettivamente intestato ai germani Vincenzo e Francesco Solima, mentre

il decreto di scorporo ha colpito, nella proprietà comune, soltanto il

primo; che alla data del 15 novembre 1949 Vincenzo e Francesco Solima

possedevano un patrimonio terriero, rispettivamente, di Ha 671,53,51 ed

Ha 411,16,38 (onde sia l'uno che l'altro avrebbero potuto essere

legittimamente espropriati, non solo dei terreni scorporati

congiuntamente nel Comune di S. Sofia d'Epiro, ma anche di quelli

scorporati in testa al solo Vincenzo nel Comune di Bisignano); che i

terreni espropriati nel Comune di Bisignano si appartenevano pro

indiviso, oltre che ai germani Vincenzo e Francesco Solima (ai quali fu

intestato il piano posto in pubblicazione), anche al cugino Eugenio

Solima (mai menzionato nei piani) e a tutti e tre essi erano anche

intestati in catasto.

Sulla base di tali premesse, la questione se sia legittima

l'espropriazione in persona del solo Vincenzo Solima dei terreni siti

nel Comune di Bisignano (per i quali il piano di scorporo era stato

adottato e pubblicato in persona di lui e del fratello Francesco) è da

risolvere in senso negativo. I germani Vincenzo e Francesco Solima

erano entrambi legittimati a subire (congiuntamente o distintamente) lo

scorporo, e il piano era stato redatto e posto in pubblicazione nei

confronti di entrambi. Sulla base di esso, il patrimonio di Vincenzo

Solima appariva dunque destinato a esser colpito in una quota

corrispondente alla metà di quella poi effettivamente espropriata in

testa a lui, allorché il decreto di espropriazione delle proprietà in

Bisignano - per le quali lo scorporo era stato originariamente previsto

in testa a lui e al fratello Francesco - fu intestato a lui soltanto.

È chiara perciò la mancanza di quella puntuale corrispondenza tra

piano posto in pubblicazione e piano approvato che il sistema delle

leggi di riforma fondiaria (per la "legge Sila", v. gli artt. 2, 4 e

5) considerano - come questa Corte ha avuto altre volte occasione di

affermare (p. es., sentenze nn. 33 del 1961, 39 del 1962,126 del 1963 e

38 del 1964) - garanzia essenziale e inderogabile della legalità dei

decreti legislativi di Scorporo.

Nel delegare al Potere esecutivo la possibilità di emanare

provvedimenti particolari con valore di legge, ai fini della

realizzazione della riforma fondiaria, le anzidette leggi hanno voluto

circondare di notevoli garanzie tale eccezionale potestà, prescrivendo

a questo scopo l'osservanza di un procedimento legale ordinato alla

salvaguardia e alla certezza delle singole posizioni soggettive:

l'inosservanza del dovuto procedimento, tanto se si risolva, quanto se

non si risolva in un vizio di sostanza, non può quindi non viziare il

provvedimento con valore di legge emanato in base alla delega. E il

vizio - dato il criterio eminentemente "personale" delle procedure

espropriative previste dalle leggi di riforma fondiaria

(particolarmente sottolineata, a es., nelle sentenze di questa Corte

nn. 8,10, 34, 57 del 1959, n. 77 del 1961) - non è di minor peso

quando la discordanza investa, anziché i beni, i soggetti nei

confronti dei quali la procedura si svolge (v. la sentenza n. 77 del

1961).

3. - Infondati sono invece i dubbi di legittimità sollevati in

ordine al fatto che col decreto impugnato è stato espropriato non nei

confronti di tutti i comproprietari un corpo fondiario di proprietà

comune.

L'art. 2 della "legge Sila" - nella redazione della quale

evidentemente non si mancò di tener presente la frequenza con cui in

Calabria le proprietà terriere sogliono esser mantenute indivise

nonostante i successivi passaggi ereditari - dichiara infatti soggetti

ad espropriazione "i terreni di proprietà privata... appartenenti..

in comunione o pro-indiviso a singole persone o società". E l'art. 8

della legge 18 maggio 1951, n. 333, ne dà conferma. È vero che questa

legge appare dal titolo destinata a dettar norme interpretative e

integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c. d. "legge

stralcio"): il che è dovuto al fatto che la più gran parte delle sue

disposizioni furono dettate appunto con riguardo a questa sola legge

(v. le sentenze di questa Corte n. 66 e n. 74 del 1957). Ma l'art. 8,11

quale - come risulta anche dai lavori preparatori - è da considerare

operante altresì nei confronti degli espropri previsti dalla "legge

sua", precisa che, nel caso di espropriazione di quote di terreni

indivisi in testa a singoli condomini, "l'ente espropriante può

provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della comunione,

fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto

condomino", salvo l'imputazione alla quota di quest'ultimo della

porzione espropriata.

Del resto, nel senso che anche in base alla "legge Sila", oltre che

in base alla "legge stralcio", fosse possibile espropriare in testa a

uno solo dei comproprietari quote di beni indivisi fu già affermato,

sia pure incidentalmente, da questa Corte, con la sentenza n. 82 del

1957.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e

5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e

77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di

proprietà comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad

Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima

anche la quota di comproprietà di cui il piano pubblicato in vista

dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a

Francesco Solima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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