Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1959 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8

della legge 12 maggio 1950, n. 230, rispettivamente in riferimento agli

articoli 113 e 42 della Costituzione, e del decreto del Presidente

della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1423, in relazione allo art. 2

della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76

e 77 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1958

dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima

Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al

n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi l'avv. Cesare Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera per la valorizzazione

della Sila e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione 12 gennaio 1954 i sigg. Solima Rosario e

Luigi convenivano innanzi al Tribunale di Cosenza l'Opera per la

valorizzazione della Sila per sentirla condannare al rilascio di

terreni di proprietà di essi attori, malamente espropriati in favore

dell'Ente in attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 (relativa

alla riforma fondiaria nell'Altipiano silano), mediante i decreti

legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410 e n. 1423, e per

sentir emettere inoltre nei confronti dell'Opera la condanna al

risarcimento dei danni, e le altre condanne conseguenziali.

Nel giudizio gli attori sollevavano varie questioni di legittimità

costituzionale, relative alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e ai due

ricordati decreti legislativi. Di tali questioni il Tribunale di

Cosenza, con ordinanza 9 luglio 1958, ha investito questa Corte.

2. - Le questioni, così come individuate nella ordinanza di

rimessione, sono le seguenti.

La legge 12 maggio 1950, n. 230, sarebbe costituzionalmente

illegittima, in quanto: a) l'attribuzione di valore legislativo ai

decreti di espropriazione, disposta dall'art. 5, avrebbe lo scopo di

eludere l'art. 113 Cost. e di precludere agli espropriati i rimedi

giurisdizionali; b) il riconoscimento di una indennità di

espropriazione in titoli del debito pubblico ammortizzabili in

venticinque anni, anziché in danaro, previsto dall'art. 8, violerebbe

l'art. 42 Costituzione.

3. - I decreti legislativi di scorporo - i quali riguardano terreni

siti rispettivamente in agro di Bisignano e in agro di Santa Sofia

d'Epiro e hanno per destinatari il primo Vincenzo Solima (padre e dante

causa degli istanti, deceduto il 26 aprile 1951) e il secondo il

medesimo Vincenzo Solima congiuntamente al germano Francesco, entrambi

comproprietari al 15 novembre 1949 sia dei terreni in Bisignano che di

quelli in S. Sofia - sarebbero a loro volta illegittimi, per eccesso di

delega, ai sensi degli articoli 76 e 77 Costituzione.

Entrambi i decreti sarebbero viziati perché: a) con essi sono

state eseguite delle espropriazioni in testa a un soggetto defunto,

mentre "nulla autorizza a ritenere che la legge abbia stabilito una

sopravvivenza giuridica, ai fini dell'espropriazione, di chi abbia

cessato di essere soggetto di diritti"; b) le espropriazioni in testa

al defunto Vincenzo Solima hanno in realtà colpito i quattro figli di

lui nonostante che a ciascuno di questi sia toccata una quota inferiore

a 300 ettari, mentre lo scopo della legge di delega consisteva nel

"ridurre a 300 ettari la proprietà di chi ne avesse di più e non di

chi ne aveva assai meno"; c) tutti i terreni colpiti sono

insuscettibili di miglioramenti maggiori di quelli già realizzati,

mentre il presupposto del potere di espropriazione sarebbe "che si

tratti di terreni suscettibili di trasformazione".

4. - Inoltre il decreto n. 1410 sarebbe viziato perché: a) con

esso è stato operato lo scorporo in testa al solo Vincenzo Solima,

mentre il piano particolareggiato a suo tempo pubblicato era in danno,

congiuntamente, di Vincenzo e Francesco Solima; b) in difformità della

legge esso ha compiuto "l'espropriazione di un corpo certo di

proprietà comune in danno di uno solo dei partecipanti".

5. - L'ordinanza del Tribunale di Cosenza fu notificata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio

dei Ministri rispettivamente il 17 e il 20 settembre 1958 e fu

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 29 novembre 1958.

6. - Innanzi a questa Corte si è costituito, in data 22 settembre

1958, l'avv. Cesare Gabriele, nell'interesse dei signori Luigi e

Rosario Solima, depositando mandato e deduzioni. Si è costituita

inoltre, in data 14 novembre 1958, l'Avvocatura generale dello Stato in

persona dell'avv. Francesco Agrò, nell'interesse dell'Opera per la

valorizzazione della Sila, depositando deduzioni e dichiarando di

rappresentare ex lege l'Opera stessa. Si è costituita infine in pari

data l'Avvocatura generale dello Stato in persona del medesimo

avvocato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

mediante atto di intervento nel quale si dichiara di aderire alle

deduzioni e conclusioni dell'anzidetta Opera.

7. - Nelle rispettive deduzioni, in ordine alle questioni di

costituzionalità che investono la legge 12 maggio 1950, n. 230,

mentre la difesa del Solima si rimette alla giustizia della Corte,

l'Avvocatura dello Stato ricorda che le questioni stesse sono state

ritenute infondate con le sentenze nn. 60 e 61 del 1957 di questa

Corte, e chiede quindi che ne venga dichiarata la manifesta

infondatezza.

8. - Quanto alle prime due questioni riflettenti ambedue i decreti

legislativi di scorporo, la difesa dei Solima osserva che, siccome al

momento della emanazione di tali decreti Vincenzo Solima (cui toccavano

580 ettari di terreno) era già deceduto da otto mesi e nessuno dei

figliuoli di lui aveva mai posseduto né aveva diritto a una quantità

di terreno che raggiungesse i 300 ettari, i decreti anzidetti

violerebbero l'art. 2 della legge 230: il primo comma del citato

articolo dichiara soggetti a espropriazione i terreni i quali

"appartengono" a soggetti che al 15 novembre 1949 avevano più di

trecento ettari; e dall'uso del tempo presente (" appartengono") si

ricava che lo scorporo non sarebbe stato possibile se non nei confronti

di soggetti esistenti al momento della sua effettuazione, e nei

confronti di terreni i quali, al momento dell'emanazione del relativo

decreto, appartenessero a soggetti che al 15 novembre 1949 possedevano

essi stessi più di trecento ettari. Tale argomentazione viene

rafforzata con la considerazione che l'art. 27 della legge andrebbe

interpretato nel senso che sarebbero pienamente operanti nei confronti

dell'Opera tutti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei figli

posti in essere anteriormente alla emanazione dei decreti di scorporo

da chi al 15 novembre 1949 possedeva più di trecento ettari.

Obbietta al riguardo l'Avvocatura dello Stato che nel sistema della

legge n. 230 devono esser presi in considerazione, ai fini dello

scorporo, soltanto i soggetti esistenti e le appartenenze di terreni in

atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura al momento della

adozione dei provvedimenti di scorporo quei soggetti più non

esistevano e i terreni avevano altra appartenenza. Che i decreti di

scorporo potessero e dovessero essere adottati nei confronti di

soggetti eventualmente deceduti tra il 15 novembre 1949 e la data di

tali decreti, risulta chiaro dal terzo comma dell'art. 2 della legge,

in base al quale "sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa

di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949

fino all'entrata in vigore della presente legge": questa disposizione

con l'eccettuare dalla regola generale il solo caso della successione

in linea retta, implica l'irrilevanza di ogni altro caso di

successione, e ribadisce l'operatività nei confronti dell'Opera della

sola situazione in atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura

successivamente sia deceduto chi era titolare del diritto a quella

epoca. "Quello che ha rilevanza per la legislazione di riforma è che

un complesso di terreni possa considerarsi patrimonio di un determinato

soggetto al 15 novembre 1949, epoca in cui esso si congela, nella sua

unità esproprianda, con la conseguente inefficacia di fronte all'Ente

non solo di tutti gli atti volontari dispositivi posteriori, ma anche

dei trasferimenti mortis causa".

9. - Circa la questione relativa all'illegittimità dello scorporo

per aver colpito terreni insuscettibili di trasformazione fondiaria, i

Solima si limitano a osservare che i terreni espropriati "non sono

suscettibili né di trasformazione fondiaria in quanto sono poderi

modello, né di trasformazione sociale, giacché dividendosi ed

assegnandosi in piccoli lotti si polverizzerebbero, mentre

costituiscono unità poderali indivisibili, le cui frazioni sarebbero

assolutamente improduttive".

Oppone l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi alla sentenza n. 66

del 1957 di questa Corte, che l'indagine circa la trasformabilità dei

terreni ha carattere politico-discrezionale, e, in quanto tale, è

sottratta alla Corte.

10. - Passando alle questioni di costituzionalità che investono il

decreto di scorporo n. 1410, i Solima, in ordine a quella relativa al

fatto che lo scorporo fu effettuato in testa al solo Vincenzo Solima,

mentre il piano particolareggiato era in danno, congiuntamente, di lui

e del fratello Francesco, deducono che il decreto sarebbe incorso in

violazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 230, in quanto non

sarebbe stata osservata "la sequenza degli atti di espropriazione" e

"l'assoluta loro uniformità oggettiva e soggettiva". In conseguenza, "

mentre in virtù del piano particolareggiato le zone di terreno

espropriato avrebbero dovuto essere imputate per metà alla quota

ideale di Vincenzo e per metà a quella di Francesco", invece, per

effetto del decreto, esse dovrebbero essere imputate tutte alla quota

ideale di Vincenzo. Sottolineato che l'individuazione del soggetto

scorporando è elemento essenziale e decisivo nella procedura prevista

dalla legge 230 (mentre in genere nelle altre procedure espropriative

ciò che è essenziale e decisivo è l'individuazione del bene da

espropriare), e sottolineata inoltre la necessità della coincidenza

assoluta tra piano pubblicato e decreto di approvazione di esso, i

Solima pongono in risalto che, quando poi dovesse ritenersi - come essi

escludono appellandosi alla sentenza di questa Corte n. 74 del 1957 -

che la legge 18 maggio 1951, n. 333, dovesse applicarsi anche alle

espropriazioni previste dalla legge n. 230, la precisazione del singolo

condomino espropriando sarebbe ancora più essenziale, in quanto per

l'art. 8 della citata legge n. 333 la espropriazione potrebbe esaurire

solo la quota ideale spettante al detto condomino e la porzione

espropriata va imputata alla sua quota. In base alla legge n. 230 - la

quale all'art. 3 assegnava per la pubblicazione di esso termini di

rigore - il piano "determina la portata oggettiva e soggettiva della

espropriazione"; l'art. 5 concedeva al Governo il potere di approvare i

piani pubblicati, ma non di modificarli; pertanto il decreto

legislativo 1410 mai più poteva scostarsi dai dati soggettivi del

piano pubblicato. Concludono sul punto i Solima che il riferito difetto

"conduce alla nullità totale del decreto o quanto meno alla riduzione

della superficie espropriata in Bisignano a quella metà che in virtù

del piano particolareggiato avrebbe dovuto essere imputata a Vincenzo

Solima, e cioè ad ettari 83".

Alle argomentazioni avversarie obbietta l'Avvocatura dello Stato

che, anche prima che la materia fosse regolata dall'art. 8 della legge

n. 333 del 1951, l'art. 2 della legge n. 230 del 1950 consentiva

l'espropriazione di terre indivise a carico del condomino nei cui

confronti ricorressero gli estremi di espropriabilità, senza peraltro

prevedere particolari modalità per siffatte espropriazioni. Prima

della legge n. 333 - che introdusse la regola per cui "nel caso di

espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano

particolareggiato di espropriazione è intestato al singolo condomino

espropriando" - ben era legittimo dunque (ai fini della identificazione

catastale dei terreni) pubblicare nei confronti di tutti i condomini il

piano preordinato alla espropriazione di uno solo di essi, salvo poi

precisare, in sede di decreto, di quale condomino si volesse

espropriare la quota ideale. Nella specie il piano - pubblicato il 15

novembre 1950 - ha avuto la funzione di identificazione dei terreni

secondo le risultanze catastali; né la legge n. 333 del 1951,

successivamente emanata, "ha prescritto - aggiunge l'Avvocatura - che

il piano dovesse indicare il terreno indiviso sottoposto a procedimento

espropriativo con indicazione diversa da quella risultante dal catasto,

come avverrebbe se esso lo indicasse con la menzione del solo

nominativo del condomino espropriando anziché di tutti i condomini

intestatari, ma solo che il piano fosse intestato al condomino

espropriando". Sarebbe erronea poi la affermazione dei Solima, secondo

la quale il piano pubblicato rifletteva soltanto per metà il loro

dante causa Vincenzo Solima:

invero quel piano non indicava né le quote di ciascun condomino

né la quota di comunione che si intendeva espropriare a Vincenzo

Solima: "l'ente ha espropriato tutti i terreni comuni indicati nel

decreto di esproprio, e poiché nella comunione il diritto di ciascun

condomino investe tutta intera la cosa, esso ha espropriato terreni sui

quali, non importa in che proporzione, gravava il diritto del soggetto

non espropriando, e con la sola ovvia conseguenza che la porzione

espropriata sarebbe stata imputata alla quota del condomino colpito

dall'esproprio".

11. - In ordine all'ultima questione di costituzionalità, relativa

al fatto che l'espropriazione ha colpito "un corpo certo di proprietà

comune" in danno di uno solo dei comproprietari, deducono infine i

Solima che in base ai principi che ispirano la legge n. 230

"l'espropriazione non può aver luogo che per un corpus certum e cioè

per una zona di terreno determinata, e deve trasferire un diritto pieno

di proprietà su questa zona, poiché, se si espropriasse una quota

indivisa, l'espropriante, non avendo la piena disponibilità

dell'intero corpus, non potrebbe realizzare i fini di pubblica utilità

cui la espropriazione è preordinata". Tali principi sono stati violati

dal decreto n. 1410, il quale ha espropriato nei confronti di Vincenzo

Solima terreni comuni anche a Francesco Solima e ad Eugenio Solima

(quest'ultimo, cugino degli altri due) dei quali il primo non possedeva

che una quota ideale.

Al riguardo obbietta l'Avvocatura dello Stato che il potere degli

enti di riforma fondiaria di espropriare beni indivisi è oggi

unanimemente ammesso e autorevolmente affermato; e ricorda la sentenza

n. 80 del 1957 di questa Corte, la quale si richiama all'art. 8 della

legge 18 maggio 1951, n. 333. (Ma tale legge, come si è detto, i

Solima escludono essere applicabile agli scorpori effettuati

nell'Altipiano silano in virtù della legge 230 del 1950, giacché essa

riflette i soli scorpori in attuazione della legge n. 841 del 1950,

così come ebbe ad affermare questa Corte, con sentenza n. 74 del

1957).

12. - In data 20 maggio 1959 la difesa Solima ha depositato una

memoria, nella quale, replicando alle tesi avversarie, ribadisce le

argomentazioni sostenute nelle riferite deduzioni.

In ordine alla questione relativa alla intestazione del piano

pubblicato ai germani Vincenzo e Francesco Solima, anziché al solo

espropriato Francesco, la memoria, riaffermato che la legge 333 non

riguarda le espropriazioni dell'Altipiano silano, aggiunge a quanto

precedentemente esposto che l'art. 2 della legge n. 230 "non abilita

alla espropriazione rispetto ad un solo condomino di quote indivise, ma

prescrive soltanto che siano comprese nel computo della superficie

appartenente a ciascun soggetto".

In confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato circa la

sufficienza che nel piano pubblicato siano indicati, a fine di

identificazione dei terreni, i condomini dei terreni indivisi da

espropriare, rinviando al decreto di scorporo l'indicazione del

condomino in testa al quale lo scorporo debba aver luogo, la memoria fa

presente, in primo luogo, che l'indicazione dei due germani Vincenzo e

Francesco non ebbe nel piano pubblicato nel novembre 1950 la mera

funzione di elemento di identificazione dei terreni, giacché in esso,

per ciascuna frazione di immobile è ripetuta l'espressione "in

confronto di Solima Vincenzo e Francesco fu Rosalbino, fratelli ";

aggiunge poi che la prova che la necessità che i piani

particolareggiati vengano intestati al singolo scorporando anche quando

i terreni espropriati appartengano a più condomini rappresenta

un'esigenza essenziale e inderogabile del nostro sistema positivo, è

offerta proprio dall'art. 8 della legge n. 333 - la quale appunto esige

tale intestazione -, nonostante che tale legge non possa applicarsi

alle espropriazioni di cui alla legge n. 230.

Osserva inoltre la memoria che l'esigenza della identificazione del

soggetto destinato a esser colpito dallo scorporo fin dal momento della

pubblicazione del piano particolareggiato prevista dall'art. 3 risulta

anche dal fatto che altrimenti la Commissione parlamentare - la quale

ai sensi dell'art. 5 deve pronunciarsi sullo scorporo prima della

emanazione del relativo decreto - non sarebbe in grado di adottare con

cognizione di causa le proprie determinazioni circa la legittimità

dell'espropriazione di ciascun soggetto colpito dallo scorporo.

13. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in

data 21 maggio 1959, richiamando l'attenzione della Corte su due punti.

Il primo investe l'interpretazione dell'art. 8 della legge numero

333: è vero - si osserva - che questo dispone che il piano deve essere

intestato al singolo condomino scorporando, ma esso soggiunge che

l'espropriazione deve limitarsi ad esaurire la quota ideale di

quest'ultimo e che la porzione espropriata sarà imputata alla quota di

quest'ultimo: dunque, da un lato non sono possibili lesioni di diritti

del condomino non espropriando, e dall'altro non può costituire

illegittimità il fatto che, dopo aver compilato il piano nei confronti

di più persone, si ritenga di utilizzarlo nei confronti di una

soltanto, in quanto in tal modo si realizzerebbe "un più ristretto

esercizio del potere di espropriazione".

Il secondo punto investe il problema che l'Avvocatura definisce

della "espropriazione in danno del morto". L'Avvocatura ribadisce il

concetto che la situazione soggettiva e oggettiva da tener presente ai

fini dello scorporo è puramente e semplicemente quella del 15 novembre

1949: la legge n. 230 prevede una deroga in relazione ai casi di

successioni mortis causa apertesi in favore dei discendenti in linea

retta tra tale data e quella di entrata in vigore della legge; ma al di

là di tali limiti nessuna deroga è ammessa, e nessun ostacolo si

frappone allo scorporo "nei confronti del morto".

14. - All'udienza di trattazione della causa i difensori hanno

riaffermato le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale di Cosenza solleva questioni di

legittimità costituzionale in relazione ai decreti legislativi di

scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423,

nonché a taluni articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla

colonizzazione dell'Altipiano silano e dei territori ionici contermini,

in attuazione della quale i due decreti sono stati adottati.

La Corte ritiene di dover pronunciare separatamente in ordine ai

due decreti di scorporo. Con la presente sentenza essa decide soltanto

le questioni relative alla legittimità costituzionale del decreto

legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di terreni nel Comune

di S. Sofia d'Epiro, e quelle relative alla legittimità costituzionale

della legge n. 230, in attuazione della quale tale decreto è stato

emanato. Provvede invece con ordinanza di pari data circa il decreto

legislativo n. 1410, riflettente l'espropriazione di terreni nel Comune

di Bisignano.

2. - Le due questioni di legittimità costituzionale proposte nei

confronti della legge 12 maggio 1950, n. 230, investono rispettivamente

l'art. 5, per aver autorizzato il Governo ad adottare le espropriazioni

mediante decreti insuscettibili di impugnativa ai sensi dell'art. 113

Cost., eludendo il precetto contenuto in tale disposizione

costituzionale, che vieta l'esclusione dell'impugnabilità degli atti

amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi; l'art. 8, per

aver disposto l'indennizzo degli espropriati mediante titoli di debito

pubblico redimibile in venticinque anni, violando l'art. 42 Cost., che

riconosce ai proprietari espropriati il diritto di essere indennizzati.

Entrambe tali questioni sono già state risolte dalla Corte,

rispettivamente con la sentenza 13 maggio 1957, n. 60, e con la

sentenza di pari data n. 61.

Con la prima di esse, sul presupposto della natura formalmente e

sostanzialmente legislativa e non meramente esecutiva dei provvedimenti

di scorporo adottati dal Governo in attuazione dell'art. 5 della citata

legge, la Corte giudicò insussistente la elusione, da parte di questo,

del precetto contenuto nell'articolo 113 Cost., il quale riguarda gli

atti amministrativi (vedansi anche le sentenze del 1957, nn. 63, 64,

65, 70, 78, 80).

Con la seconda sentenza, la Corte ritenne che il precetto dell'art.

42 Cost., in base al quale la proprietà privata non può essere

espropriata senza indennizzo, non impone l'integrale ristoro del

sacrificio inflitto con l'espropriazione, bensì soltanto "il massimo

di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale

interesse, la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse

privato". "Ciò importa - aggiunse la Corte - che la valutazione

comparativa di tali interessi e il modo come pervenire al massimo della

rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di un complesso e

vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che

solo al legislatore può esser dato compiere". Alla stregua di tali

criteri affermò, tra l'altro, la Corte che il pagamento

dell'indennizzo in titoli anziché in danaro e la redimibilità di tali

titoli solo a una certa epoca non trasgrediscono il riferito precetto

costituzionale (vedansi anche le sentenze nn. 60, 64, 65, 68, 71 del

1957).

In conformità del precedente orientamento della Corte, sul quale

non vi è motivo di ritornare, tanto la questione che investe l'art. 5

della legge 230, quanto quella che investe l'art. 8 sono da dichiarare

infondate.

3. - Delle questioni che investono il decreto 18 dicembre 1951, n.

1423, per essere incorso in eccesso di delega, le prime due possono

essere esaminate congiuntamente. L'una attiene al fatto che il decreto

ha avuto per destinatario una persona che al momento della emanazione

di esso era defunta; l'altra al fatto che il decreto, intestato al

defunto, ha in realtà colpito i di lui quattro figli - proprietari dei

terreni espropriati al momento della emanazione di esso -, nessuno dei

quali si trovava a possedere al 15 novembre 1949 un quantitativo di

terreni superiore ai 300 ettari, misura che la legge 230 poneva a

presupposto dello scorporo.

È noto che con le leggi di riforma fondiaria n. 230 e n. 841 del

1950 si intese far riferimento alla situazione esistente al 15 novembre

1949, ponendo a base delle espropriazioni la situazione soggettiva

(appartenenza dei terreni) e oggettiva (consistenza dei fondi) quale

risultava a tale data. Su questo caposaldo della legislazione della

materia la Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, a

partire dalla sentenza 14 maggio 1957, n. 67 (vedansi anche le sentenze

nn. 82 e 126 dello stesso anno; le sentenze nn. 70 e 71 del 1958 e n.

34 del 1959; nonché l'ordinanza n. 16 del 1959).

È vero che finora la Corte non ha avuto occasione di pronunciare

circa la legittimità dei decreti di scorporo intestati a persone che

al momento della emanazione di essi erano defunte. Peraltro dai testi

legislativi è dato desumere che, non diversamente dagli altri casi di

non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al momento

dello scorporo con quella al 15 novembre 1949, anche nel caso che il

soggetto che era, al 15 novembre 1949, titolare dei diritti da

espropriare, e alla cui consistenza patrimoniale dell'epoca lo scorporo

doveva riferirsi, più non fosse esistito al momento della emanazione

dei concreti provvedimenti di scorporo, questi ultimi dovevano essere

intestati al suo nome. Per quanto specificamente riguarda la legge n.

230 del 1950, il terzo comma dell'art. 2, nell'escludere dal computo da

operare ai fini dello scorporo "i terreni trasferiti a causa di morte a

favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino

all'entrata in vigore della presente legge" (20 maggio 1950),

palesemente presuppone che - salva l'eccezione relativa ai beni in cui

fossero succeduti dei discendenti in linea retta, limitatamente

peraltro al periodo dal 15 novembre 1949 al 19 maggio 1950 (nel quale

non rientra il caso in esame, dato che Vincenzo Solima morì il 26

aprile 1951) - lo scorporo dovesse essere operato, anche per "i terreni

trasferiti a causa di morte", in testa al soggetto titolare al 15

novembre 1949 dei diritti su di essi (vedasi anche il D. P. R. 17

ottobre 1950, n. 862, emanato in virtù dell'art. 32 della legge n.

230, e contenente norme di attuazione, il quale all'art. 14, secondo

comma, dispone:

"I discendenti in linea retta che, ai sensi del terzo comma

dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendano ottenere

l'esclusione dal computo della proprietà terriera del de cuius dei

terreni ad essi trasferiti per successione mortis causa, sono tenuti,

nel termine di cui al precedente comma, a dare la prova dell'avvenuta

successione e della consistenza complessiva della loro proprietà

terriera, inclusi i fondi rustici caduti nella successione e di loro

spettanza").

La tesi dei Solima, secondo la quale la legge 230 avrebbe inteso

assoggettare a espropriazione soltanto i terreni che al momento dei

decreti di espropriazione appartenessero a soggetti che al 15 novembre

1949 avessero posseduto oltre 300 ettari, non è dunque fondata. Essi

fanno discendere tale affermazione dall'uso del tempo presente nel

primo comma dello art. 2 (che dichiara soggetti allo scorporo i terreni

"i quali... appartengono... a singole persone o società che, al 15

novembre 1949, avevano più di 300 ettari"); e sostengono che,

appartenendo, al momento del decreto di espropriazione, ai figli di

Vincenzo Solima, eredi di lui (nessuno dei quali al 15 novembre 1949

possedeva oltre 300 ettari), i terreni colpiti dal decreto numero 1423

non avrebbero potuto essere espropriati. È evidente però che, se lo

scorporo doveva aver luogo nei confronti di chi era proprietario al 15

novembre 1949, anche se deceduto, la situazione patrimoniale da tener

presente era quella di Vincenzo Solima, proprietario al 15 novembre

1949 e dante causa degli attori del giudizio a quo, e non quella di

costoro.

Entrambe le questioni inerenti all'osservanza dei limiti della

delega, qui esaminate, sono quindi da dichiarare infondate: in base

all'art. 2 della legge 230 i provvedimenti di scorporo dovevano

necessariamente essere intestati a Vincenzo Solima, proprietario al 15

novembre 1949 e al 20 maggio 1950, nonostante che egli fosse deceduto

il 26 aprile 1951, e che i figli di lui, proprietari alla data

dell'espropriazione, non abbiano mai, individualmente, posseduto, fino

al momento dello scorporo, una quantità di terreni superiore a

trecento ettari.

4. - Del pari infondata è la questione circa l'eccesso di delega

in cui sarebbe incorso il decreto 18 dicembre 1951, n. 1423, per aver

assoggettato a espropriazione terreni insuscettibili di ulteriori

miglioramenti rispetto a quelli già realizzati in precedenza.

È da por mente al riguardo che l'art. 1 della legge 230 affida

all'Opera Sila "il compito di provvedere alla ridistribuzione della

proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo

di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini". Quando

perciò il successivo art. 2 dice che "ai fini della presente legge

sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata

suscettibili di trasformazione", l'espressione " trasformazione" in

esso usata non deve essere intesa - come già ebbe ad affermare la

sentenza di questa Corte 25 maggio 1957, n. 66 - soltanto nel senso di

trasformazione agraria, bensì in un senso più lato, comprensivo, in

particolare, della realizzazione di aziende contadine. A ogni modo, sia

nella sentenza or ora citata, sia in altre (vedansi, in particolare, le

sentenze n. 60 e n. 65 del 1957), questa Corte ha costantemente

affermato che la suscettibilità dei terreni di subire trasformazioni

fondiarie, importando un giudizio economico- politico, sfugge al

proprio esame, in quanto attiene all'ambito del merito e non della

legittimità dei provvedimenti legislativi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del

Tribunale di Cosenza in data 9 luglio 1958 sulla legittimità

costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230

(recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano silano e

dei terreni jonici contermini), rispettivamente in riferimento agli

articoli 113 e 42 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni proposte con la medesima

ordinanza sulla legittimità costituzionale del decreto legislativo di

scorporo fondiario 18 dicembre 1951, n. 1423, in relazione all'art. 2

della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76 e

77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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