Corte costituzionale

Sentenza n. 408/2002

Altra decisione · depositata il 26/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e della

comunicazione del Commissario del Governo in pari data, prot.

n. 023956, relativa al rinvio della legge provinciale di Bolzano,

riapprovata il 6 ottobre 1999, concernente "Modifica alla legge

provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante "Modifiche di legge

nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia

socio-sanitaria ", promosso con ricorso della Provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 21 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il

4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il

21 dicembre 1999 e depositato il successivo 4 gennaio 2000, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza

del Consiglio dei ministri in relazione al rinvio per nuovo esame,

deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato

in pari data dal Commissario del Governo, della delibera legislativa

provinciale n. 5/1999-ter (Modifica alla legge provinciale 9 giugno

1998, n. 5 recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione

sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), riapprovata

a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il

6 ottobre 1999.

2. - La Provincia premette che, nell'esercizio delle proprie

competenze legislative ex artt. 8, 9 e 10 dello statuto, il Consiglio

provinciale approvava, in data 26 marzo 1999, il testo del disegno di

legge provinciale n. 5/1999 recante "Disposizioni per la formazione

del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2000 e norme

legislative collegate (legge finanziaria 1999)", il quale veniva

rinviato per un nuovo esame al Consiglio provinciale dal Consiglio

dei ministri con delibera del 30 aprile, limitatamente ad alcune

disposizioni fra le quali l'art. 37 volto ad inserire, nella legge

provinciale 9 giugno 1998, n. 5 (contenente "Modifiche di legge

nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia

socio-sanitaria"), l'art. 15-bis relativo a corsi di formazione

manageriale, indetti dalla Giunta provinciale, per l'accesso al

secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo

sanitario. Successivamente, la predetta disposizione, censurata dal

Governo in sede di rinvio, veniva riprodotta nell'art. 1 del disegno

di legge n. 5/1999 bis contenente "Modifiche di leggi provinciali in

connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge

provinciale 3 maggio 1999, n. 1", che veniva approvato il 2 giugno

1999 dal Consiglio provinciale e poi rinviato al medesimo per nuovo

esame dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 1999. A

seguito di tale rinvio il Consiglio provinciale approvava,

a maggioranza assoluta, il 6 ottobre 1999, il disegno di legge

n. 5/1999 ter, contenente un articolo unico che riproduceva il testo

dell'art. 1 del disegno di legge n. 5/1999 bis (oggetto del rinvio

governativo), in una formulazione, però, diversa rispetto a quella

precedente in quanto modificata in modo che risultasse più

chiaramente l'intendimento della Provincia di rispettare la

disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione

manageriale. Con nota del 22 ottobre 1999 il Commissario del Governo

comunicava alla Provincia che il Governo, nella seduta del 22 ottobre

1999, aveva deliberato di rinviare al Consiglio provinciale per un

nuovo esame la delibera legislativa provinciale n. 5/1999 ter sulla

base di censure ed argomentazioni identiche a quelle già formulate

in occasione del rinvio del disegno di legge n. 5/1999 bis (con

particolare riferimento all'art. 1).

3. - La Provincia sostiene che l'atto di rinvio sarebbe lesivo

delle proprie attribuzioni legislative di cui agli artt. 8, 9 e 10

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di

attuazione, come pure del potere di promulgazione delle leggi

provinciali, spettante al Presidente della Giunta in base

all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.

Infatti, a suo avviso, il disegno di legge provinciale n. 5/1999

ter riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di

Bolzano il 6 ottobre 1999, è una legge "non nuova", costituendo il

risultato di modifiche apportate, in sede di riesame, solo alle

disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio, in

conformità con un ormai consolidato indirizzo della Corte

costituzionale. Il Governo, pertanto, non poteva nuovamente

esercitare il potere di rinvio nei confronti della delibera

legislativa riapprovata a maggioranza assoluta, potendo validamente

impedire la promulgazione della legge da parte del Presidente della

Giunta, di cui all'art. 55, ultimo comma, dello statuto, solo

mediante ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.

La Provincia, quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari

che non spetta al Governo rinviare nuovamente la delibera legislativa

provinciale n. 5/1999 ter riapprovata a maggioranza assoluta dal

Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 e,

conseguentemente, annulli la deliberazione di rinvio del Consiglio

dei ministri del 22 ottobre 1999 e la relativa comunicazione in pari

data del Commissario del Governo.

4. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il

ricorso sia dichiarato infondato.

La difesa erariale sostiene che la delibera legislativa

provinciale n. 5/1999 ter, oggetto del rinvio governativo, è

"nuova", dovendosi la novità riferire al disegno di legge nella sua

organica identità e non alla singola disposizione da esso veicolata.

Infatti - a suo avviso - il procedimento legislativo culminato

nell'approvazione della delibera legislativa provinciale n. 5/1999

ter è iniziato nel luglio 1999; pertanto sono del tutto ininfluenti

rispetto ad esso le vicende richiamate nel ricorso e relative ad

altri disegni di legge, così come è ininfluente la circostanza

dell'avvenuta approvazione della delibera provinciale a maggioranza

assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, quindi,

chiedendo che sia respinto il ricorso della Provincia. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia

autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei

ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio

governativo della delibera legislativa n. 5/1999-ter - approvata

a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il

6 ottobre 1999 - Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5

recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed

altre norme in materia socio-sanitaria"), che riproduceva

sostanzialmente la precedente delibera n. 5/1999-bis già oggetto di

altro rinvio.

Secondo la ricorrente Provincia, il rinvio deliberato dal Governo

sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui

agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di

promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi

dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il Governo non

avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge

provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe

da considerare "non nuova".

2. - Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è

entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della

Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo,

né il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere

legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge

costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi

statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "per le

parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a

quelle già attribuite".

Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare

non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge

costituzionale n. 3 del 2001, le norme dell'art. 55 dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio

governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera

legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del

sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o provinciali)

si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto

alla previsione statutaria (ordinanza n. 377 del 2002). Questa Corte

ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le

particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a

statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione

delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).

Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere

immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano,

non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal

meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha

pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità

costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini

e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione

(ordinanza n. 65 del 2002).

Le citate norme della legge costituzionale n. 3 del 2001,

sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto

in senso satisfattivo della pretesa vantata dalla Provincia

ricorrente, cosicché va dichiarata la cessazione della materia del

contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del

1998).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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