Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della

Sardegna notificato il 1° aprile 1992, depositato in Cancelleria l'8

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, recante: "Elenco di alte

specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture

sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità" ed

iscritto al n. 8 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato

dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione

autonoma della Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della

sanità 29 gennaio 1992, recante "Elenco di alte specialità e

fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio

delle attività di alta specialità", deducendo la violazione delle

attribuzioni ad essa spettanti ex artt. 4, lett. i, e 6 della legge

cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle

relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n.480, art. 20),

nonché la violazione del principio di legalità.

La Regione premette di aver disciplinato, nel proprio territorio

ed in base alle suddette competenze, le attività di assistenza

sanitaria ed ospedaliera attraverso un'organica disciplina

legislativa e di aver stabilito in particolare gli indirizzi e le

modalità delle attività finalizzate all'attuazione del servizio

sanitario nazionale nel territorio sardo, attraverso il Piano

sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10.

Rilevato, poi, che nella regione esistono e sono operanti vari

centri di alta specialità si osserva che il Ministro della sanità,

con il decreto in esame, ha proceduto alla determinazione dei

rispettivi bacini d'utenza, che sono così risultati compresi in

fasce tra i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di

ciascuna specialità).

Si lamenta in conseguenza che l'operata determinazione dei detti

bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel

territorio regionale, comportando, così, l'effetto pratico della

eliminazione dei servizi di "alta specialità" già esistenti ed

operanti in Sardegna.

La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilità di

fornire agli abitanti dell'isola le relative prestazioni sanitarie

che gli aventi diritto sarebbero costretti a richiedere sul

continente.

Oltre alla violazione delle attribuzioni ex art. 4, lett. i, e 6

dello Statuto speciale, la ricorrente ha altresì censurato il

decreto per violazione del principio di legalità, sul rilievo che

nessuna norma ha conferito al Ministro il potere d'individuare le

strutture di cui trattasi ed i relativi bacini d'utenza, da

determinarsi attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal

Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Si osserva al riguardo che il decreto non avrebbe disposto

alcunché circa la dislocazione delle strutture, per cui non avrebbe

ragion d'essere la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con

conseguente difetto di interesse da parte della Regione: la

definizione territoriale dei bacini d'utenza non può dirsi avvenuta,

infatti, col decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare

le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna delle

branche di alta specialità individuate.

Non sussisterebbe, poi, violazione del principio di legalità,

poiché l'art.5 della legge 24 ottobre 1985, n.595 (Norme per la

programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale non soltanto di

stabilire i requisiti minimi di personale ed attrezzature, i

collegamenti con attività affini e le caratterestiche di

professionalità del personale delle singole strutture, ma altresì di

definire, per ciascuna delle specialità, il tipo "funzionale" dei

relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici. Considerato in diritto

1. - La Regione Sardegna ha dedotto la illegittimità del decreto

del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco di alte

specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture

sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità)

poiché con esso si sarebbero determinati - in sostanza - i servizi

d'utenza effettivi, per ciascuna "alta specialità" considerata,

fuori dal territorio della Sardegna.

L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito

la inammissibilità del ricorso.

2. L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non vengono in considerazione lesioni o

menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali.

Il decreto si è limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di

requisito delle strutture, senza nulla disporre, con procedura

concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse.

Le censure della Regione si prospettano pertanto inammissibili,

così come sostenuto da parte resistente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto, col ricorso in epigrafe, dalla Regione Sardegna in

relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal Ministro della

sanità (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti

necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di

alta specialità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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