Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 20 marzo 1978, depositato in cancelleria il 4

aprile successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1978, per

conflitto di attribuzione sollevato in relazione: a) alla delibera n.

1266 del 20 dicembre 1977 del Consiglio regionale

dell'Emilia-Romagna, con la quale la Regione ha deciso di avvalersi

delle soprintendenze ai beni culturali per lo svolgimento delle

funzioni delegate in materia di protezione delle bellezze naturali;

b) alla nota n. 588 del gennaio 1978, inviata dall'Assessore

all'urbanistica e all'edilizia della Regione Emilia-Romagna alle

Soprintendenze per i beni culturali di Bologna e Ravenna e contenente

gli indirizzi che le medesime soprintendenze dovevano adottare

nell'esercizio delle suddette funzioni delegate alla Regione;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Gli artt. 82 e 137 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno

delegato alle regioni, con decorrenza 1° gennaio 1978, le funzioni

relative alla protezione delle bellezze naturali.

La Regione Emilia-Romagna, nell'imminenza di tale scadenza e

nell'impossibilità di costituire in tempi brevi uffici regionali cui

affidare le predette funzioni, ha deciso, con la impugnata delibera

consiliare n. 1266 del 20 dicembre 1977, di "avvalersi,

provvisoriamente, in attesa di una diversa disciplina del settore,

delle soprintendenze ai beni culturali competenti per territorio, ai

sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977", secondo il quale "le

regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni

amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici

anche consultivi dello Stato" (primo comma).

Con la stessa delibera venivano previsti indirizzi e controlli

sulle soprintendenze da parte dell'assessore competente, il quale

esercitava tali poteri con la nota n. 588 del gennaio 1978.

Contro gli atti regionali sopra indicati il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione,

chiedendone altresì l'annullamento, sulla base di tre diversi

motivi.

In primo luogo, la delibera consiliare, che non si è limitata a

prevedere l'avvalimento delle soprintendenze, ma ha anche regolato i

rapporti fra quegli uffici statali e gli organi regionali, non

avrebbe dovuto, dato il suo carattere normativo, essere adottata col

procedimento e la forma dell'atto amministrativo, bensì con quello

della legge regionale, anche per non eludere il controllo governativo

previsto dall'art. 127 della Costituzione.

In secondo luogo, l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977

consentirebbe l'utilizzazione non di qualunque ufficio statale, ma

unicamente degli "uffici tecnici", ai quali potrebbe essere richiesto

soltanto il compimento di attività tecniche (come, ad esempio,

accertamenti e consulenze), e non invece l'adozione di atti

amministrativi per il fatto che solo quelle attività non

presuppongono una inammissibile codipendenza degli uffici statali,

vietata dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382.

In terzo luogo, il contenuto della impugnata nota dell'assessore

competente inciderebbe indebitamente nella sfera delle attribuzioni

di un organo statale, in quanto: a) l'assessore non è organo esterno

della Regione (violazione dell'art. 121 Cost. e degli artt. 6 e 36

dello Statuto); b) non sono configurabili poteri di indirizzo e

controllo dell'assessore regionale nei confronti di un ufficio

statale; c) gli indirizzi politico-amministrativi in concreto dettati

dall'assessore regionale si riferiscono alla pianificazione del

territorio e alla tutela del paesaggio, e non alla tutela delle

bellezze naturali.

2. - La Regione Emilia-Romagna non si è costituita. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione in relazione a due atti della Regione Emilia-Romagna,

con i quali è stato deciso: a) di avvalersi delle soprintendenze ai

beni ambientali ed architettonici per l'esercizio delle funzioni in

materia di bellezze naturali, che sono state delegate alle regioni

dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (delibera consiliare n. 1266

del 20 dicembre 1977); b) la determinazione degli indirizzi per

l'esercizio di tali funzioni, rivolti alle soprintendenze della

regione (nota dell'assessore competente n. 588 del gennaio 1978).

Poiché, come s'è riferito in narrativa, presupposto comune a

tutti i motivi del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri è che la Regione abbia inteso interferire, in vario

modo, sull'attività di uffici statali (le soprintendenze per i beni

ambientali e architettonici) e, poiché tale presupposto appare

errato, in quanto gli uffici ora menzionati non erano al momento

uffici statali, il ricorso deve considerarsi inammissibile.

2.- L'art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle

regioni gli uffici statali indicati in una tabella allegata allo

stesso decreto. Al n. 1 di tale tabella sono previste le "Sezioni

delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed

architettonici", il cui trasferimento ha avuto decorrenza dal 1°

gennaio 1978 (v. la prima nota di detta tabella e l'art. 137 del

d.P.R. n. 616 del 1977).

Sebbene le "Sezioni delle bellezze naturali", di cui parla il n. 1

della menzionata tabella, non trovassero precisa e formale

corrispondenza nell'organizzazione statale, non si può negare,

tuttavia, che le funzioni di protezione delle bellezze naturali erano

svolte proprio dalle soprintendenze per i beni ambientali ed

architettonici e che il ricordato art. 111 del d.P.R. n. 616 del

1977, unitamente al n. 1 della suddetta tabella, ha inteso trasferire

alle regioni le strutture organizzative ed il personale che

esercitavano, nell'amministrazione statale, le funzioni di protezione

delle bellezze naturali, delegate alle regioni dall'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione ha un preciso riscontro nella legge delega

n. 382 del 1975 che, all'art. 1, primo comma, lettera c), ha

previsto, contestualmente alla delega, il "trasferimento degli

uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari";

trasferimento che le ricordate disposizioni del d.P.R. n. 616 del

1977, hanno puntualmente eseguito.

Dal momento che la delibera consiliare impugnata fa espresso

riferimento, per la propria operatività, alla data di decorrenza

della delega (1° gennaio 1978) e dal momento che la nota assessorile

è stata adottata nel corso del gennaio 1978, tali atti non erano

evidentemente rivolti ad uffici che in quel momento erano ancora

incardinati nell'organizzazione statale, ma erano diretti ad uffici

divenuti ormai regionali. Nessuna lesione costituzionalmente

rilevante può dunque derivare allo Stato da atti della Regione

indirizzati ad uffici della stessa, seppur di provenienza statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, in

riferimento agli artt. 121 e 127 della Costituzione, 107 del d.P.R.

n. 616 del 1977 e agli artt. 6 e 36 dello Statuto della Regione

Emilia Romagna, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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