Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Corte dei conti notificato il

2 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 9 maggio 1989 ed iscritto

al n. 6 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito dell'omessa sottoposizione al controllo della Corte

dei conti del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 e dell'approvazione

dell'art. 16, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il

quale sottrae al controllo della Corte dei conti "i decreti del

Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio

dei ministri, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione";

Visti gli atti di costituzione della Camera dei deputati, del

Senato e del Governo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Alessandro Pace e Federico Sorrentino per la

Corte dei conti, Paolo Barile, Feliciano Benvenuti e Alberto Predieri

per la Camera dei deputati e per il Senato e l'Avvocato dello Stato

Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 15 aprile 1989, la Corte dei conti,

Sezione di controllo, in persona del presidente pro-tempore, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della

Repubblica nonché, "ove occorra", del Ministero di grazia e

giustizia, in relazione all'omessa sottoposizione ad essa Corte dei

conti del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla

regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria,

commercio, annona e utilizzazione delle miniere) prima della sua

pubblicazione, e alla pubblicazione medesima, e nei confronti della

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione

all'approvazione dell'art. 16, primo comma, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri) - che sottrae al

controllo della Corte dei conti "i decreti del Presidente della

Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai

sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione" -, lamentando la

lesione del potere di controllo sugli "atti del Governo" ad essa

attribuito dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Espone la ricorrente che il 20 gennaio 1986 veniva ad essa

trasmesso per il controllo di legittimità il suindicato decreto

adottato in attuazione di delega conferita al Governo. L'ufficio di

controllo aveva restituito il decreto, non registrato, con rilievo

istruttorio.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, che non aveva

ritrasmesso alla Corte il decreto, a seguito dell'emanazione della

legge 23 agosto 1988, n. 400 procedeva alla pubblicazione dello

stesso sulla Gazzetta Ufficiale numero 4 del 5 gennaio 1989,

pretermettendo il procedimento di controllo.

La Sezione di controllo, convocata dal Presidente della Corte a

seguito della richiesta del consigliere delegato al controllo sugli

atti del Governo, rilevava: che era stato "esercitato il potere di

procedere alla pubblicazione di un decreto legislativo in maniera

tale da compromettere l'esercizio delle attribuzioni della Corte dei

conti in materia di controllo ad essa attribuite dall'art. 100,

secondo comma, della Costituzione"; che tale comportamento del

Governo, peraltro, trovava fondamento nell'art. 16, primo comma,

della legge n. 400 del 1988. Affermata la propria competenza a

dichiarare definitivamente la volontà del potere di controllo

spettante alla Corte dei conti, la Sezione di controllo deliberava di

proporre conflitto di attribuzioni nei confronti delle Camere e del

Governo "per avere illegittimamente menomato" le attribuzioni

costituzionali della Corte dei conti, richiedendo a questa Corte "di

dichiarare che spetta alla Corte dei conti di effettuare il controllo

preventivo di legittimità sui decreti legislativi; per il caso di

ravvisata inoppugnabilità mediante conflitto di attribuzione di una

disposizione di legge - l'art. 16, primo comma, della legge n. 400

del 1988 -, e quindi di inammissibilità del conflitto nei confronti

delle Camere, deliberava di prospettare, in linea subordinata, la

possibilità che questa Corte sollevasse, in via incidentale, la

questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.

100, secondo comma, della Costituzione, di tale norma.

2. - Con ordinanza del 22 aprile 1989, questa Corte dichiarava

ammissibile il conflitto nei confronti del Senato della Repubblica,

della Camera dei deputati e del Governo della Repubblica, ma non

anche nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, e fissava il

termine per la notifica del ricorso.

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza dei

conflitti.

Il resistente nega preliminarmente la legittimazione attiva della

Corte dei conti a sollevare conflitto, nell'esercizio della funzione

di controllo, trattandosi di organo ausiliario del Governo, che non

può essere considerato potere dello Stato a norma dell'art. 134

della Costituzione né organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene. Quanto al conflitto nei

confronti del Parlamento, soggiunge l'Avvocatura dello Stato che gli

atti aventi forza di legge non possono costituire oggetto di

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Nel merito, il Presidente del Consiglio contesta la fondatezza

della tesi, che la Corte dei conti prospetta, secondo cui la

disciplina del controllo di legittimità sarebbe posta non più dalle

leggi, bensì direttamente dall'art. 100, secondo comma, della

Costituzione, ed avrebbe ad oggetto tutti gli atti del Governo, senza

possibilità di deroghe od eccezioni.

La formula "esercita il controllo preventivo", più che adombrare

una modifica della disciplina del controllo posta dall'art. 17 del

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla

Corte dei conti), sembra infatti attribuire dignità costituzionale a

regole generali della legislazione ordinaria, che non escludono

deroghe ed eccezioni poste da leggi ordinarie. Ma, se l'art. 100,

secondo comma, ha consacrato una regola generale derogabile - che

derogabile era già in forza dell'art. 17 del t.u. del 1934 -, il

vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 400

del 1988 va operato verificando se la sottrazione dei decreti legge e

dei decreti delegati al controllo della Corte dei conti sia

giustificata da altre norme e princìpi costituzionali. E tale

giustificazione ben si trae: dalla collocazione dell'art. 100 nel

titolo della Costituzione dedicato al Governo, laddove gli artt. 76 e

77 fanno parte della sezione che riguarda la formazione delle leggi;

dalla incompatibilità del controllo preventivo della Corte dei conti

con la norma contenuta nell'art. 87 della Costituzione, che

attribuisce al Presidente della Repubblica la promulgazione e

l'emanazione dei decreti aventi valore di legge; dal rilievo che il

controllo della Corte dei conti sugli atti aventi valore di legge non

solo si aggiunge, ma anche male si distingue, per il contenuto, da

quello della Corte costituzionale, ex art. 134 della Costituzione,

tendenzialmente esclusivo; dalla considerazione, quanto ai decreti

legge, che il controllo preventivo è in contrasto con la

responsabilità attribuita al Governo dall'art. 77 della

Costituzione, con l'urgenza che ne giustifica l'adozione e con il

controllo, sia pure successivo, ma necessario, del Parlamento, pure

prescritto dall'art. 77, ultimo comma.

4. - Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, in

persona del Presidente pro-tempore, chiedendo che il ricorso sia

dichiarato inammissibile e comunque infondato.

In ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo

soggettivo, il resistente osserva che la Corte dei conti,

nell'esercizio delle funzioni di controllo, è organo ausiliario di

semplice rilievo costituzionale, sicché non può essere ritenuta

soggetto sostanziale del conflitto tra poteri.

Quanto all'oggetto del giudizio, e segnatamente all'impugnazione

dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988 in sede di conflitto,

eccepisce che per la contestazione della legittimità costituzionale

delle leggi ordinarie la Costituzione ha previsto un meccanismo

tipico, che la ricorrente intende così aggirare.

Nel merito, rileva che la prassi applicativa dell'art. 17 del

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che ha esteso il controllo nei

confronti dei decreti legge e dei decreti delegati, se era

giustificata dal quadro politico pre-repubblicano, nel quale non era

sufficiente il controllo parlamentare, contrasta invece con il quadro

istituzionale definito dalla Costituzione, che ha potenziato il

controllo parlamentare sugli atti aventi forza di legge ed ha

introdotto, con il controllo di legittimità costituzionale, "un

meccanismo di garanzia che completa e chiude il sistema dei controlli

attivabili nei confronti di tali atti".

La formula usata dall'art. 100, secondo comma, è del resto

generica, e lascia al legislatore ordinario ampi spazi per definire

la consistenza e l'estensione dei poteri di controllo della Corte dei

conti, esentandone, tra gli atti attribuibili al Governo, i decreti

delegati.

In definitiva, ad avviso del resistente, il controllo di

legittimità sull'esercizio delle funzioni legislative da parte del

Governo è necessariamente un controllo di legittimità

costituzionale, previsto ed ammissibile solo nelle sue sedi naturali:

il controllo del Parlamento (artt. 77 e 76 della Costituzione); il

potere di rinvio del Presidente della Repubblica; il giudizio dinanzi

alla Corte costituzionale.

5. - Nel giudizio si è altresì costituita la Camera dei

deputati, in persona del Presidente pro-tempore, che ha concluso

negli stessi termini del Senato, sulla base di conformi

argomentazioni.

6. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie la Corte

dei conti, e, con unico atto, il Senato e la Camera. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza pronunciata ai sensi del terzo e del quarto

comma in relazione al primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, questa Corte ha dato corso al presente conflitto nei

confronti del Governo in ordine alla mancata sottoposizione a

controllo preventivo (visto e registrazione) della Corte dei conti e

all'intervenuta pubblicazione, malgrado tale mancata sottoposizione,

del decreto delegato d.P.R 27 dicembre 1985, n. 1142, e nei confronti

del Parlamento in ordine alla "approvazione" dell'art. 16 della legge

23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non assoggetta al detto

controllo preventivo i decreti adottati ai sensi degli artt. 76 e 77

della Costituzione (atti del Governo di normazione primaria).

Stante il carattere delibativo della pronuncia, vanno tuttavia

ulteriormente verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi, che

sono contestati dai resistenti per quel che concerne l'attitudine

della Corte dei conti a sollevare il conflitto, nonché l'idoneità

della legge ad esserne oggetto.

2. - Quanto al primo punto, il problema non è senz'altro risolto

dalle pronunce di questa Corte (sent. n. 129 del 1981, ord. n. 150

del 1980) che hanno riconosciuto la proponibilità contro la Corte

dei conti di conflitti di attribuzione sollevati in relazione alla

instaurazione del giudizio di conto. In tal caso, infatti, la Corte

dei conti veniva in considerazione relativamente a una funzione

giurisdizionale (garantita dall'art. 103 della Costituzione). E

l'esercizio di una siffatta funzione è stato costantemente ritenuto

da questa Corte legittimante sotto l'aspetto attivo e sotto quello

passivo al conflitto fra poteri dello Stato.

Precedente più significativo è quello costituito dal

riconoscimento del potere della Corte dei conti di sollevare

questioni di legittimità costituzionale come operato da questa Corte

con la sentenza n. 226 del 1976 sul presupposto della assimilabilità

della funzione di controllo preventivo (esercitata allora su un

decreto delegato e nell'esercizio della quale era stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale della legge di delega) alla

funzione giurisdizionale.

Tuttavia non si può non avvertire che altro è il potere di

sollevare in via incidentale questione di legittimità

costituzionale, allora esteso alla Corte dei conti sul cennato

presupposto, altro è l'attitudine a sollevare conflitto fra poteri,

da questa Corte fino ad ora riconosciuta a qualsiasi giudice, ma in

relazione all'esercizio della giurisdizione in senso stretto.

Il problema va quindi impostato avendo riguardo alla posizione

della Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo

preventivo e tenendo conto delle obbiezioni sollevate dai resistenti,

i quali contestano che tale posizione possa considerarsi qualificata

da piena autonomia, in ragione del rapporto di ausiliarietà della

funzione in discorso rispetto al Governo e/o al Parlamento.

Ma, se l'ausiliarietà di una funzione consiste in ciò, che

questa è attribuita direttamente dalla Costituzione a un dato organo

dello Stato al fine di assicurare il più corretto o di agevolare il

più efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi,

certamente ricorre nel primo quella posizione di piena autonomia, che

lo abilita a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione contro un atto o comportamento di qualsiasi altro organo

- ivi compresi gli organi costituzionali ausiliati in una delle forme

sopraindicate - che esso reputi lesivo dell'attribuzione di cui è

costituzionalmente investito.

Orbene, tanto qui si verifica per la Corte dei conti, la quale,

investita dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, del

controllo preventivo sugli atti del Governo, denuncia la lesione da

parte del Governo e del Parlamento di tale attribuzione, chiedendo a

tal fine la verifica dell'ambito della medesima. E ciò

indipendentemente dalla soluzione da dare al problema, se il

controllo in argomento si estenda agli atti del Governo aventi valore

di legge, problema che attiene al merito del conflitto.

3. - Quanto al secondo punto, la Corte ritiene che, in linea di

princi'pio, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non

possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato.

Ciò non soltanto in vista della ragionevole esigenza di

bilanciare la relativa latitudine della cerchia degli organi

abilitati al conflitto fra poteri (non necessariamente organi

costituzionali) con una più rigorosa delimitazione dell'ambito

oggettivo del conflitto stesso. Ma soprattutto in quanto - a parte le

difficoltà, avvertite anche dalla dottrina favorevole alla tesi

opposta, cui andrebbe incontro il coordinamento fra il sistema delle

misure previsto per gli atti invasivi dall'art. 37 segg. della legge

n. 87 del 1953 (misura dell'annullamento ai sensi dell'art. 38, e, se

applicabile, misura della sospensione ai sensi dell'art. 40) e quello

sancito per le leggi dichiarate costituzionalmente illegittime dagli

artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della

legge n. 87 del 1953 - la sperimentabilità del conflitto contro gli

atti suindicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura

del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per

quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel

sindacato incidentale.

Tale strutturazione della nostra garanzia costituzionale è da

ritenere, infatti, frutto di una consapevole scelta operata, in

riferimento agli artt. 137 e 127 della Costituzione, con la legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. È una scelta, la quale, oltre

che alla ponderata valutazione dei modelli preesistenti di garanzia

costituzionale, si correla all'idea, rimasta portante nel nostro

sistema costituzionale, della preminenza della legge e degli atti

equiparati.

In considerazione della riferibilità di tali atti al più alto

livello di rappresentatività politica generale (riferibilità

diretta per le leggi e indiretta per gli atti di normazione primaria

del Governo) e al più alto livello di autonomia (leggi regionali e

provinciali), si è così ritenuto, per un verso, di sottrarli in

linea generale ad iniziative volte ad ostacolarne, in via preventiva,

l'efficacia (con la sola eccezione delle impugnazioni dirette

promosse, entro brevi termini perentori, nei reciproci rapporti fra

Stato e Regione a salvaguardia delle rispettive competenze

legislative, nella prospettiva di un conflitto fra enti o fra

ordinamenti, che è distinta da quella del sindacato incidentale, ma

non è riconducibile, nel nostro sistema, a quella del conflitto fra

poteri). Per altro verso, di impedire che gli atti stessi, se

sospetti di incostituzionalità, trovassero applicazione in sede

giurisdizionale, con irrimediabile pregiudizio per l'attuazione dei

valori costituzionali nell'assetto dei rapporti giuridici.

Complessa disciplina, questa, cui è sotteso da un lato un

particolare favore per l'operatività della legge e degli atti

equiparati e dall'altro il postulato che la loro costituzionalità

vada verificata nel loro impatto sociale, cioè nella loro (concreta)

incidenza sugli interessi reali.

Certo può avvenire che, in relazione a leggi (o atti equiparati)

che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche

l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, e

soprattutto non influiscano restrittivamente su queste ultime, si

presentino scarse occasioni di controversia, e conseguentemente si

formino zone franche di incostituzionalità. Ma a tale inconveniente

può porsi rimedio (non già estendendo interpretativamente l'ambito

del conflitto, bensì) modificando (ovviamente in via di revisione

costituzionale) il sistema con l'introduzione di nuove impugnazioni

in via principale (eventualmente ad opera di dati soggetti od organi

e contro leggi ed atti equiparati aventi dati oggetti e/o per dati

vizi). E d'altra parte va considerato che questa Corte, con la

sentenza n. 226 del 1976, aveva ritenuto il potere della Corte dei

conti (peraltro con le conseguenti limitazioni per lo stesso

controllante delle quali sarà detto appresso) di sollevare questioni

incidentali di legittimità costituzionale in sede di controllo

preventivo: potere che, per la parte concernente il controllo

preventivo sugli atti del Governo applicativi della legge e degli

atti equiparati, non sarebbe incompatibile con l'entrata in vigore

della norma fatta oggetto di conflitto.

Tutto ciò importa l'inammissibilità del conflitto in quanto

proposto contro l'art. 16 delle legge n. 400 del 1988 e quindi nei

confronti del Parlamento.

Nulla si oppone, invece, all'ammissibilità del conflitto in

quanto proposto nei confronti del Governo contro l'omessa

sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti, e

contro l'intervenuta pubblicazione, malgrado tale omissione, del

decreto delegato n. 1142 del 1985.

4. - Occorre dunque scendere all'esame del merito del conflitto, e

cioè del problema se il comportamento addebitato al Governo sia

lesivo della attribuzione di controllo preventivo sugli atti del

Governo conferita alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma,

della Costituzione, problema implicante quello relativo alla

legittimità, in riferimento al richiamato precetto costituzionale,

della norma di legge (art. 16 della legge n. 400 del 1988), che

esonera dal detto controllo gli atti del Governo di normazione

primaria.

In dottrina non erano mancati dubbi sulla stessa sopravvivenza,

dopo l'entrata in vigore della Costituzione e del sindacato di

legittimità costituzionale della legge e degli atti equiparati con

essa introdotto e riservato a questa Corte costituzionale, dell'art.

17 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo

unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui

assoggettava a controllo preventivo della Corte dei conti (in quanto

già "decreti reali") anche gli atti di normazione primaria del

Governo. E ciò anche in relazione alla costante affermazione, da

parte di questa Corte, della soggezione al detto sindacato sia dei

decreti legge che dei decreti delegati, e di questi anche sotto il

profilo della violazione della legge di delega (ricompresa nella

violazione dell'art. 76 della Costituzione).

Né erano mancate riserve circa la legittimità costituzionale,

per le ragioni suindicate, dello stesso art. 17 in parte qua.

Ai fini del decidere è peraltro sufficiente accertare se l'art.

100, secondo comma, della Costituzione, in conformità della tesi

posta a base del ricorso per conflitto, implichi necessariamente la

istituzione e, quindi, la conservazione del controllo preventivo

della Corte dei conti nei confronti degli atti del Governo

suindicati. Se così fosse la sottrazione al controllo preventivo di

tali atti come operata con la norma impugnata potrebbe apparire in

contrasto con l'invocata norma costituzionale e in violazione di una

competenza da essa assicurata alla Corte dei conti.

Ma è manifesto che così non è, tanto per quel che concerne il

prospettato contrasto, rispetto al quale non è dunque necessario

sollevare in via incidentale questione di legittimità

costituzionale, quanto per quel che concerne le conseguenze che se ne

vogliono trarre sulla soluzione del conflitto.

L'art. 100 garantisce costituzionalmente il controllo preventivo

di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo, non

anche l'assoggettamento a tale controllo degli atti del Governo

aventi valore di legge: garanzia ulteriore, questa, che dovrebbe

risultare dal sistema costituzionale nel suo complesso, con

particolare riguardo alle norme che regolano l'esercizio della

funzione legislativa del Governo ai sensi degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, ed a quelle che stabiliscono il regime (valore) della

legge e degli atti equiparati.

Sul primo punto è decisiva, per quel che riguarda i decreti

adottati ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, la considerazione

della necessità della delegazione legislativa con i requisiti della

delimitazione del tempo e della definizione dell'oggetto, nonché

della prefissione di princi'pi e criteri direttivi, e, per quel che

riguarda i decreti legge, la considerazione della necessità della

conversione da parte del Parlamento. A tali forme di controllo si

aggiunge il controllo sulla responsabilità politica del Governo in

ordine al corretto uso complessivo del potere di normazione primaria.

L'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo vede,

cioè, in primo luogo, nel Parlamento il titolare dei controlli

costituzionalmente necessari.

Fra tali controlli va tuttavia annoverato anche quello spettante

al Presidente della Repubblica in sede di emanazione degli atti del

Governo aventi valore di legge ai sensi dell'art. 87, quinto comma,

della Costituzione, che è ritenuto di intensità almeno pari a

quello spettante allo stesso Presidente sulle leggi ai sensi

dell'art. 87, terzo comma, della Costituzione.

Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari così

tracciato non entra dunque l'intervento della Corte dei conti

mediante visto e registrazione preventivi.

Del resto questa Corte, con la citata sentenza n. 226 del 1976,

affrontando ex professo il problema dei rapporti fra il detto

controllo preventivo e il sindacato di legittimità costituzionale,

aveva ritenuto che la Corte dei conti non potesse rifiutare

senz'altro il visto e la registrazione in caso di ravvisate

incostituzionalità - in che sarebbe consistito il contenuto proprio

di un controllo preventivo esteso all'incostituzionalità - ma

dovesse, in tal caso, promuovere il sindacato incidentale di questa

Corte.

Ché, se si pone mente al regime degli atti di normazione primaria

(valore di legge), non può non riconoscersi che esso, se non esclude

assolutamente, almeno non implica il controllo preventivo di tali

atti esteso alla loro legittimità costituzionale. Anche se un

controllo così esteso avrebbe potuto fungere, secondo quanto

ritenuto dalla sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte, da strumento

del sindacato incidentale di costituzionalità sugli atti stessi,

fermo restando che, come sopra osservato, il controllante sarebbe

stato tenuto a denunciare a questa Corte la sospettata

incostituzionalità, e a sospendere la registrazione, senza potere

esso stesso rilevare l'incostituzionalità al fine di negare la

medesima.

Da quanto detto segue che il conflitto va risolto nel senso di

dichiarare che spetta al Governo adottare i decreti legge ed i

decreti delegati senza successivamente sottoporli a visto e

registrazione della Corte dei conti.

5. - Tuttavia la Corte non può nell'occasione non farsi eco,

anche in considerazione della diffusa preoccupazione per la crescente

ingovernabilità della spesa pubblica, della esigenza che siano

introdotti meccanismi idonei ad assicurare nel modo più efficace la

rigorosa osservanza dell'art. 81 della Costituzione e/o ad ampliare

l'accesso al sindacato di legittimità costituzionale da parte di

questa Corte per violazione dello stesso art. 81.

Tale preoccupazione del resto è stata espressa sia durante i

lavori preparatori della legge n. 400 del 1988, mediante la

presentazione di numerosi emendamenti, che attraverso la proposizione

di autonome iniziative legislative dirette ai fini suindicati.

Spetta ovviamente al Parlamento il perseguimento dei fini medesimi

mediante la scelta fra gli strumenti già sottoposti, o che saranno

sottoposti, al suo esame. Così come ad esso spetta la valutazione

dell'opportuno equilibrio fra controllo preventivo e controllo sulla

gestione e/o sui risultati, in vista del quale da più parti si

auspica la ristrutturazione delle funzioni della Corte dei conti o il

rafforzamento dei suoi poteri per un più efficiente svolgimento del

ruolo che alla detta Corte compete rispetto al controllo politico

parlamentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato promosso

dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso

l'approvazione dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara che spetta al Governo adottare i decreti delegati e i

decreti legge ai sensi rispettivamente degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, senza successivamente sottoporli a visto e

registrazione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1989.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1989:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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