Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1999

Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali - Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo

del 29 marzo 1996, n. 6, recante "Applicazione del d.-l. n. 124 del

15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime

comunitario di produzione lattiera", promosso con ricorso della

Regione Veneto, notificato il 24 maggio 1996, depositato in

cancelleria il 3 giugno 1996 ed iscritto al n. 17 del registro

conflitti 1996.

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 24 maggio 1996 e

depositato il successivo 3 giugno, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare

del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -

Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, 29 marzo

1996, n. 6, intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124 del 15 marzo

1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di

produzione lattiera".

La circolare accompagna il bollettino AIMA n. 2 1995-1996,

trasmesso contestualmente, contenente l'accertamento definitivo delle

quote latte individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo

1996, ed in essa viene definita la procedura per la presentazione dei

ricorsi in opposizione alle determinazioni del bollettino e vengono

impartite istruzioni alle Associazioni dei produttori di latte (APL)

circa le modalità di esecuzione della compensazione, da effettuarsi

dalle medesime associazioni secondo le priorità di cui all'articolo

2 del d.-l. n. 124 del 1996.

Ad avviso della ricorrente, l'impugnata circolare sarebbe

illegittima per assoluta carenza di fondamento legislativo e, dunque,

per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, che

solo ad atti forniti di tale fondamento consentirebbero di incidere

sulla autonomia regionale. Il decreto-legge, al quale la circolare

dà applicazione, all'epoca del ricorso non era stato, infatti, né

convertito in legge, né ancora sanato, ma solo reiterato; d'altra

parte, il fondamento normativo dell'atto impugnato, secondo la

Regione Veneto, non potrebbe rintracciarsi nella disciplina

comunitaria della materia, giacché la circolare ne prescinderebbe.

La circolare ministeriale violerebbe ancora gli artt. 5, 117 e 118

della Costituzione e gli artt. 1 e 2 del d.-l. n. 124 del 1996, in

quanto irrigidirebbe, in modo penalizzante per l'autonomia delle

Regioni e per le loro competenze costituzionali in materia di

agricoltura, il procedimento di adozione dei bollettini di

aggiornamento delle quote spettanti ai produttori di latte con una

serie di previsioni non rinvenibili nel decreto-legge.

La circolare impugnata sarebbe poi affetta da tutti i vizi del

d.-l. n. 124 del 1996, cui dà attuazione, e del d.-l. 16 maggio

1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che lo ha

una prima volta reiterato, vizi già fatti valere con distinti

ricorsi.

2. - In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato

una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

Dopo avere richiamato gli interventi normativi e la giurisprudenza

costituzionale nel settore delle quote latte intervenuti

successivamente alla circolare impugnata - con particolare

riferimento alla sanatoria degli effetti prodotti dal d.-l. n. 124

del 1996, operata con la legge 20 dicembre 1996 n. 642, di

conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552

(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della

pesca per il 1996) e alla sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte,

con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del

contendere in ordine al contenzioso sul d.-l. n. 124 del 1996 per

essere stata la normativa di questo profondamente e retroattivamente

mutata dal successivo d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti

per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito,

con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia in tema di

bollettini AIMA, che di ricorsi in opposizione, che di compensazione

- la ricorrente respinge l'ipotesi che, in relazione al presente

conflitto, sia cessata la materia del contendere, ovvero sia

sopravvenuta una situazione di carenza di interesse.

Secondo la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale,

l'interesse persisterebbe anche se l'atto impugnato avesse esaurito i

propri pur temporanei e parziali effetti o fosse stato

successivamente sostituito, poiché l'interesse verrebbe meno solo in

caso di espressa ed integrale sostituzione dell'atto prima della sua

applicazione.

Per configurare la cessazione della materia del contendere nei

conflitti sarebbe poi necessaria non solo la non avvenuta produzione

di effetti da parte dell'atto impugnato, ma la sua sostituzione in

termini satisfattivi delle richieste del ricorrente ovvero

l'adeguamento del ricorrente ai suoi contenuti.

Nella fattispecie, secondo la Regione Veneto, non ricorrerebbe

nessuno degli anzidetti presupposti, in quanto: la circolare

impugnata avrebbe trovato integrale applicazione con l'emissione del

bollettino n. 2 del 1995-1996 e l'effettuazione da parte dell'AIMA

delle procedure di compensazione; la circolare stessa non sarebbe

stata mai sostituita; la Regione Veneto non le avrebbe mai dato

attuazione; la Regione stessa ha impugnato tutti i successivi atti

statali nel settore lattiero-caseario.

Nel merito, richiamati i motivi del ricorso introduttivo, la

ricorrente ribadisce l'asserita violazione delle competenze

regionali. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione alla circolare del 29 marzo 1996,

n. 6 intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124 del 15 marzo 1996,

contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione

lattiera", proveniente dal Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali - Azienda di Stato per gli interventi nel

mercato agricolo.

La circolare fa seguito alla emanazione del d.-l. n. 124 del 1996

(Regime comunitario di produzione lattiera) ed accompagna il

bollettino AIMA n. 2 1995-1996, trasmesso contestualmente, contenente

l'accertamento delle quote latte individuali valevoli per il periodo

aprile 1995-marzo 1996.

Quanto al contenuto della circolare, viene in essa definita la

procedura per la presentazione dei ricorsi in opposizione alle

determinazioni del nuovo bollettino, e vengono impartite istruzioni

alle Associazioni tra produttori di latte (APL) circa le modalità di

esecuzione della compensazione, da effettuarsi dalle medesime

associazioni ai sensi della legge n. 468 del 1992 (Misure urgenti nel

settore lattiero-caseario), del d.P.R. n. 569 del 1993 (regolamento

di esecuzione della legge) e secondo la priorità di cui all'art. 2

del d.-l. n. 124 del 1996.

2. - Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.-l. 1

dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27

gennaio 1998, n. 5, il quale, con i suoi articoli 2 e 3, innova

retroattivamente la preesistente disciplina delle quote latte per il

periodo aprile 1995-marzo 1996, sia in relazione al contenzioso, sia

in relazione ai criteri e alle modalità di esecuzione della

compensazione: vale a dire, su entrambi gli oggetti della impugnata

circolare. Come nella sentenza n. 398 del 1998 questa Corte ha

dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi

a suo tempo proposti da alcune Regioni, fra le quali la stessa

Regione Veneto, nei confronti del d.-l. n. 124 del 1996, così ora,

per le medesime ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia

del contendere in relazione alla impugnata circolare AIMA che di quel

d.-l. intendeva costituire attuazione.

Né si può accedere alla tesi avanzata in pubblica udienza dalla

difesa della Regione, secondo la quale la clausola di salvezza degli

effetti del d.-l. n. 124 del 1996, contenuta nella legge 20 dicembre

1996, n. 642, renderebbe tuttora operante la circolare censurata per

il periodo lattiero-caseario 1995-1996 ed efficaci gli atti

applicativi nel frattempo compiuti. La disciplina sopravvenuta

(articoli 2 e 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito dalla legge n.

5 del 1998) ha ad oggetto per l'appunto anche la campagna di

produzione 1995-1996 e in relazione a questa rende privi di effetti,

come chiarito nella richiamata sentenza di questa Corte, i bollettini

già pubblicati dall'AIMA per lo stesso periodo, e fa venire meno, in

relazione alla compensazione, l'efficacia degli adempimenti

eventualmente assolti dalle associazioni dei produttori di latte,

imponendo nuove operazioni di compensazione da parte dell'AIMA sulla

base dei nuovi dati derivanti dagli accertamenti di cui all'articolo

2 del d.-l. n. 411 del 1997, come si evince dall'univoco tenore

dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge. Le nuove norme

non prevedono più per il periodo 1995-1996 ricorsi in opposizione

rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame da presentare alle Regioni e

alle Province autonome che queste sono chiamate a decidere con

provvedimento motivato previa istruttoria e convocazione del

ricorrente in contraddittorio (art. 2, commi 5 e 6). Si può solo

aggiungere che una persistente operatività della circolare censurata

o di suoi atti applicativi non può certo derivare dai successivi

interventi legislativi, contenuti nel d.-l. 1 marzo 1999, n. 43

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito,

con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in

cui hanno avuto ancora ad oggetto la campagna di produzione

lattiero-casearia 1995-1996.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari